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REGIONE PUGLIA: ASSESSORATO ALLA SANITA'
L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA' E I SEGRETARI REGIONALI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
VISTI i DD.PP.RR. 270, 271 e 272 del 28.7.00, con i quali sono stati resi esecutivi rispettivamente I'A.C.N. per i Medici di medicina generale
e I'.AC.N. e l'accordo per gli specialisti ambulatoriali interni e per gli Specialisti pediatri di libera scelta, pubblicati sul Supplemento Ordinario n.165 alla Gazzetta Ufficiale n.230 del
2.10.2000, ed entrati in vigore il 17.10.2000;
CONSIDERATO che in data 2 Febbraio 2001 le Organizzazioni. Sindacali di categoria e le Direzioni Generali delle Aziende UU.SS.LL. hanno
concordato le modalità per l'erogazione ai medici interessati degli arretrati previsti dagli Accordi Collettivi Nazionali nonchè l'applicazione degli istituti economici;
VISTA la nota assessorile datata 05.06.2001 con cui viene disposto che " gli istituti normativi dei precedenti Accordi regionali
(deliberazioni di Giunta regionale n. 1245 e n. 1246 del 29 aprile 1998) vengono integralmente prorogati fino alla sottoscrizione dei nuovi accordi regionali, ad eccezione di istituti di
particolare complessità diversamente normati a livello nazionale"
CONCORDANO
Di corrispondere, a titolo di ulteriore acconto, una corresponsione sugli arretrati contrattuali nei limiti del 35% da erogare con gli
stessi criteri e decorrenza stabiliti nella intesa sottoscritta il 2 febbraio 2001.
Di operare la messa a regime delle disposizioni economiche, con competenza relativa al mese di giugno 2001.
Di regolamentare l'istituto dell'associazionismo dell'assistenza primaria, ex art. 40 del DPR n. 270/2000, specie con riferimento agli aspetti
innovativi dovendosi "garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana .... attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo
professionale e la organizzazione distrettuale del servizio" come espressamente previsto dall'art. 8 del D. Lgs. N. 502/1991 e successive modificazioni.
Prima di procedere all'applicazione del DPR n. 270/00 relativamente alla contrattazione regionale, le Parti convengono di rendere operative
sia per gli effetti giuridici che economici, tutte le domande di associazionismo pervenute entro la data odierna e formulate ai sensi del DPR 484/96 e del DPR 270/00, sempre che esse abbiano i
requisiti previsti dall'art. 40 DPR 270/00. Resta inteso che rimangono validi gli accordi sottoscritti a livello aziendale sia sotto il profilo giuridico che economico.
Sono confermate le percentuali previste dalle lettere B4 e B5 dell'art. 45 del DPR 270/00
Le considerazioni e valutazioni esposte per la medicina generale sono estese anche alla pediatria di libera scelta ex DPR 28.07.2000 n. 272.
Con la riunione odierna sono formalmente avviate le trattative per il rinnovo degli Accordi regionali ai sensi dei DD. PP. RR. 270 e 272/00.
Bari, lì 14 giugno 2001
FIRMATO: L'ASSESSORE ALLA SANITA', DOTT. SALVATORE MAZZARACCHIO
LE SIGLE SINDACALI: FIMMG, FIMP, FEDERAZIONE MEDICI, CUMI, AISS, - SNAMI - CISL MEDICI - SUMAI
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