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LEGGE REGIONALE
“Modifica e integrazione dell'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28,
in materia di assistenza specialistica".
Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:
Art. 1
1 A modifica e integrazione del disposto dell’articolo 22 della legge
regionale 22 dicembre 2000, n. 28, gli accreditamenti transitori delle strutture sanitarie e dei professionisti sono prorogati sino a 180 giorni dalla data dì emanazione dell'atto di
indirizzo e coordinamento in materia di accreditamento istituzionale da parte del Ministero della sanità ai sensi dei decreto legislativo 19
giugno 1999 n. 229 o, in attesa, sino adozione di atto di indirizzo concernente linee guida , requisiti e liste di verifica da parte della Regìone
Puglia per l'autovalutazione e accreditamento delle strutture sanitarie operanti nella Regione.
2. Sino alla data di cui al comma
1 è fatto salvo lo svolgimento in forma societaria delle attività concernenti l'assistenza specialistica ambulatoriale da parte delle strutture e dei professionisti che alla data del 1° gennaio 1993 erano convenzionati con il S.S.R. e che, per effetto della revoca delle convenzioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono stati ammessi con atti della Giunta regionale al transitorio accreditamento, nella struttura e forma societaria comunque vigenti alla data del 1° gennaio 1993 o successivamente consentite.
3. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge è ripristinato il transitorio accreditamento delle strutture e dei professionisti ai quali sia stato revocato ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nei
limiti temporali di cui al comma 1.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle
strutture che successivamente alla data di entrata in vigore dell'istituto del transitorio accreditamento di cui all’articolo 6 della L. 724/1994 abbiano autonomamente cessato di erogare le
prestazioni accreditate transitoriamente. (4 ottobre 2001)
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