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Via libera della Giunta Regionale pugliese al "Documento di
indirizzo economico-funzionale del Servizio sanitario Regionale ed obiettivi funzionali per la programmazione triennale 2001-2003: assegnazione alle Aziende USL, alle Aziende Ospedaliere, agli
Enti Ecclesiastici ed IRCCS dei limiti di remunerazione a valere sul FSR 2001".
Il provvedimento (n. 1392 del 5 ottobre 200, oggetto di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia) si
raccorda con gli atti di programmazione regionale degli ultimi esercizi finanziari oltre che ovviamente ai contenuti dell'Accordo Stato Regioni dell'8 agosto scorso e al decreto legge di applicazione dello stesso (n. 347 del 18 settembre 2001).
Per quel che riguarda la parte finanziaria la deliberazione fissa in £. 8.400.044.000.000 l'importo del S.S.R. 2001 (7.916.000.00000 al netto), comprensivo della quota relativa alla
copertura degli oneri da mobilità extraregionale (£. 334,04
miliardi) e di una assegnazione straordinaria dell'importo di 150 miliardi per far fronte agli oneri imprevisti conseguenti alla abolizione del ticket sulle prescrizioni farmaceutiche disposta dalla legge finanziaria dello
Stato 2001. I criteri di riparto adottati sono i seguenti: 30% per quota capitaria; 70%
proporzionalmente al fabbisogno netto residuo rispetto al 2000 sulla base dei costi rilevati dai bilanci di esercizio delle AUSL e dai saldi di mobilità 1999.
L'assegnazione complessiva per le AUSL ammonta quindi a £.
7.955.095.000.000 comprensiva della mobilità sanitaria infraregionale ed extraregionale, dell'ammontare
massimo di remunerazione per le prestazioni erogate da Enti ecclesiastici, IRCCS e Aziende Ospedaliere e della assegnazione straordinaria di 150
miliardi per la farmaceutica prima specificata. Il tetto massimo di remunerazione onnicompensivo per le Aziende Ospedaliere è di £.
1.318.408.000.000, oltre a 18 miliardi per le Aziende ospedaliero-universitarie e all'eventuale incremento per il rimborso delle somministrazioni dirette dei farmaci fino a un massimo di £.
26.093.000.000. Il tetto massimo di remunerazione per gli Enti
ecclesiastici e IRCCS non pubblici è stato fissato in £. 663.929.301.000 con un eventuale incremento per il rimborso delle somministrazioni
dirette di farmaci che non puo' superare il limite di £. 1.910.000.000. 10 miliardi, inoltre, sono stati riservati per il funzionamento della
Colonia Hanseniana dell'ospedale "Miulli". Il tetto massimo di remunerazione previsto per gli IRCCS pubblici ammonta a £. 79.902.000.000 incrementato di massimo 2,013 miliardi per l'eventuale rimborso somministrazione diretta di farmaci. Il provvedimento fissa, quindi, sulla base delle
risultanze dei consolidamenti multilaterali per la mobilità interegionale ed infraregionale 1999, del fondo di riserva e delle maggiori fonti
riveniente dal FSR 2001, in £. 5.891.989.000.000 il finanziamento diretto alla 12 AUSL di esclusiva competenza dell'esercizio 2001 con possibilità di pagamento delle passività a tutto il
31.12.2000.
L'atto dell'esecutivo pone
anche una serie di paletti per i direttori generali: il
mancato invio alla Regione dei rendiconti trimestrali nei termini temporali prescritti dalle LL.RR. n. 38.1994 e 28.2000 costituisce debito
informativo e violazione delle norme sul controllo; l'obbligo di garantire l'equilibrio economico ("applicando tutti i necessari e opportuni interventi
per dar luogo a razionalizzazioni strutturali ed a risparmi di esercizio") dei singoli presidi ospedalieri (vincolo, peraltro che riguarda
anche gli IRCCS pubblici); l'obbligo di fare in modo che sia garantita l'identificazione del soggetto prescrittore, ferma rimanendo la necessità della ridefinizione e riqualificazione, concertata prioritariamente, delle funzioni dei medici e pediatri di base che dovranno operare, secondo le norme del Codice Civile, in qualità di fiduciari;
la trasmissione nei termini temporali previsti alla Clearing house regionale dei flussi informativi relativi alla mobilità sanitaria e, da parte
delle AUSL, alle prestazioni specialistiche e ospedaliere erogate a favore di utenti residenti nel
proprio territorio anche da parte di soggetti privati provvisoriamente accreditati. Anche la mancata
trasmissione di detti flussi informativi verrà considerata debito informativo ed prevista come
sanzione una riduzione del tetto massimo di remunerazione o della assegnazione dello 0,2%. Inoltre
Aziende sanitarie e IRCCS pubblici devono inviare il bilancio alla Regione non oltre il termine obbligatorio del 20 ottobre 2000. Entro 2 mesi, inoltre, i D.G. devono dare attuazione al progetto, già previsto dalla deliberazione delle Giunta Regionale n. 1003/99, di sperimentazione dei budget distrettuali
per la Medicina di base e specialistica. Dal canto suo, l'Assessorato regionale alla Sanità entro 3 mesi proporrà alla Giunta Regionale gli indirizzi e i criteri per l'adozione da parte delle Aziende sanitarie dell'atto aziendale. A loro volta le stesse Aziende dovranno adottare l'atto aziendale, sulla base dello schema approvato dalla Giunta Regionale, nel termine di 60 giorni.
Protocolli day hospital e day
surgery
In attesa del completamento dei lavori dell'apposita commissione
istituita alla fine dello scorso gennaio incaricata di individuare patologie e protocolli terapeutici,
diagnostici e riabilitativi, vengono autorizzate le seguenti tipologie: AIDS; microcitemici; terapie
farmacologiche con farmaci ad elevato costo, di uso esclusivo ospedaliero da effettuarsi sotto controllo medico prolungato (oltre 4 ore);
Oncologia; litotrissie; DRG chirurgico purchè ad accesso unico;riabilitazione per disintossicazione da alcool e
farmaci; fase pre e
post trapianto.
Appropriatezza prestazioni assistenza ospedaliera
La L.R. n. 28/2000 prevede per l'anno corrente una riduzione delle
percentuali di inappropriatezza, secondo la metodologia PRUO, del
20% fino ai valori soglia del 30% per l'intero ricovero e del 40% per la giornata di ammissione
di ricovero. La giunta ha deciso che per le Aziende inadempienti l'abbattimento della remunerazione delle prestazioni non sia inferiore al 10%.
Prestazioni specialistiche rientranti nei livelli di assistenza
Si tratta dei trattamenti con laser per i quali l'esecutivo ha
circoscritto, tra gli altri, l'applicazione con oneri a carico del SSR,
ai casi di miopia, con o senza astigmatismo, con sette diottrie per ciascun occhio. Il provvedimento fissa anche i protocolli specificando gli esami necessari con relativi costi. Stesso discorso per la diagnotica senologica.
Prestazioni di assistenza specialistica e di diagnostica strumentale
erogate da soggetti provvisoriamente accreditati
Incremento del tetto di spesa di 10,1 miliardi rispetto al 2000: da 202
a 212,1 miliardi. Questa maggiore disponibilità, tuttavia, è riservata alle AUSL "la cui previsione di costo non eccede per i proprio
assistiti l'importo medio capitario di £. 51.940".
Assistenza ospedaliera e
riabilitativa privata transitoriamente accreditata
Il provvedimento dell'esecutivo si rifà ai preliminari di intesa
sottoscritti il 3 aprile scorso dall'Assessorato alla Sanità, dall'AIOP regionale e dall'ARIS. Il 18 luglio successivo ha avuto luogo un verbale di chiarimento, a seguito del quale si è dato corso alla "definizione
dei necessari affinamenti attuativi", che dovranno essere sottoposti, "con eventuali precisazioni, modifiche ed integrazioni", alla approvazione della Giunta Regionale. Il tetto di spesa per quel che riguarda l'assistenza indiretta viene confermato in 50 miliardi.
Livelli di ospedalizzazione
Nel documento di indirizzo economico-funzionale approvato dal governo
regionale si evidenzia che "oltre il 90% dell'attuale fabbisogno di assistenza ospedaliera rientra nelle classi di prestazioni di bassa (59,1%
) e media intensità (31,7%)". E' inevitabile, quindi, procedere ad "un pronto, razionale e 'calibrato' depotenziamento funzionale dei
presidi ospedalieri delle AUSL ed alla correlata riduzione degli indici di accesso al ricovero ospedaliero quale forma di erogazione
dell'assistenza sanitaria", liberando e riallocando le risorse finanziarie verso la "rivitalizzazione, ammodernamento tecnologico, strutturale ed organizzativo" dei servizi
territoriali e dei presidi ospedalieri delle Aziende sanitarie. Al riguardo il provvedimento riporta i
testi integrali dei commi 4 e 5 dell'articolo 20 della L.R. n. 28/00 sulla competenza dei direttori generali nel definire, nell'ambito di quanto definito dalla programmazione regionale, le
attività da potenziare e depotenziare nonchè l'obbligo dell'osservanza di quanto previsto dalla programmazione nazionale e regionale in materia di riduzione delle risorse finanziarie per
l'assistenza ospedaliera e degli indici di ospedalizzazione dell'assistenza sanitaria. E' fatto, quindi, obbligo ai direttori generali di
presentare alla Regione, entro 2 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR dell'atto di indirizzo economico del SSR
per il 2001 approvato dal Governo regionale le proposte operative per le dipartimentalizzazioni e le disattivazioni/attivazioni
previste del piano di riordino, certificate dal Collegio dei revisori, con l'indicazione delle relative economie. Se entro i 45 giorni successivi
l'esecutivo, con proprio atto, non esprimerà il diniego
parziale o totale, la proposta sarà da ritenersi esecutiva. Nel caso di risultato economico negativo
del bilancio 2000, i direttori generali delle AUSL sono tenuti a ulteriori provvedimenti di riequilibrio, aggiuntivi rispetto ai depotenziamenti previsti, con la soppressione o accorpamento di strutture, riduzione di posti letto e personale, il ricorso alla mobilità. Stesso discorso per le
Aziende Ospedaliere se il risultato economico negativo riguarda due esercizi a partire dal 1999. Infine il mancato raggiungimento, entro il
31.12.2002 dell'equilibrio economico dei singoli presidi, con verifica semestrale, comporterà la decadenza automatica degli stessi DD.GG. (9 ottobre 2001)
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