La Cassazione conferma l’orientamento in base al quale
il medico convenzionato
non è soggetto all’imposta IRAP in quanto il presupposto
che obbliga al
pagamento ricorre quando il contribuente: “sia, sotto
qualsiasi forma, il
responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in
strutture
organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed
interesse” come il SSN.
Questo principio di diritto è stato enunciato a partire
dalla numerosa serie
di decisioni depositate dal 9 settembre 2008 (sentenze dal n.
22735/08 al
22769/08, con particolare riferimento alla n. 22746/08),
già rese note dalla
FIMMG Puglia che da tempo aveva sostenuto tale posizione
distinguendo tra il
libero professionista “puro” e quello che opera in regime di
convenzione come
parasubordinato inserito in una organizzazione altrui. Peraltro,
la libera
professione pura, se esercitata da un medico di famiglia
convenzionato, non
obbliga al pagamento dell’imposta se esercitata senza
l’ausilio di dipendenti o
senza l’apporto di notevoli beni strumentali.
Dott. Filippo Anelli