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Avviso
In merito a quanto previsto dal Decreto Legge
Brunetta n. 112/08 in merito
alle certificazioni di malattia per
inabilità temporanea al lavoro per i dipendente della Pubblica
Amministrazione,
la FIMMG Puglia
, nelle more di ulteriori puntualizzazioni, precisa quanto segue.
1.
poiché la certificazione di malattia è un obbligo
contrattuale nei confronti di tutti i lavoratori e indipendentemente
dalla durata dell’assenza, i Medici di Medicina Generale devono
rispettare quanto previsto dall’art. 52
dell’ACN, rilasciando sempre e in ogni caso la relativa
certificazione per tutti i lavoratori (pubblici e privati);
2.
La previsione: “Nell’ipotesi
di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia
nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente
mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da
struttura sanitaria pubblica“, non può influire sui compiti
previsti dal contratto (ad oggi non modificato in tal senso dal
Decreto Legge) e ha effetto solo tra i rapporti datore di lavoro
pubblico-lavoratore dipendente.
Spiace considerare che il Decreto legge
interviene unilateralmente su compiti la cui definizione era stata
dal legislatore riservata alla contrattazione con le Organizzazioni
sindacali.
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