MALATTIA DEL MEDICO
E RIMBORSO DEI COMPENSI

   Il medico di medicina generale, che diventi temporaneamente inabile al lavoro a causa di malattia, ha diritto a un'indennitā di malattia che viene corrisposta a domanda dell'interessato.
Per i primi 30 giorni di malattia deve richiedere il rimborso dei compensi erogati al medico sostituto con domanda alle Assicurazioni Generali Viale di Villa Massimo n.39 00161 Roma  (polizza n. 81301025); tel. 06/44248341.


Dal 31° giorno di malattia deve invece inoltrare domanda all'Enpam, Servizi Liquidazioni Trattamento Previdenziale dei Fondi Speciali, Via Torino 38, 00184 Roma. Tel. 06/48294666

Per i primi 30 giorni il medico deve effettuare la denuncia di malattia entro dieci giorni dall'inizio della stessa, allegando un certificato medico attestante la diagnosi e la prognosi e comunicando il luogo di reperibilitā durante il periodo di malattia.
La chiusura della pratica richiede la consegna della documentazione completa richiesta:

copia autenticata delle distinte dei pagamenti mensili effettuati dalla Regione al medico per la sua attivitā convenzionata nei tre mesi antecedenti il periodo di malattia;

  • dichiarazione dell'Asl attestante l'avvenuta sostituzione del medico con un sostituto, a causa di malattia;

  • fattura originale quietanzata rilasciata dal medico sostituto, attestante la natura e il periodo della prestazione resa;

  • certificato attestante l'eventuale ricovero del medico malato, con le date dell'ammissione e della dimissione ospedaliera;

  • certificato di avvenuta guarigione con la data di ripresa dell'attivitā convenzionata, se il periodo di malattia non supera i 30 giorni;

  • codici bancari: ABI, CAB, numero di conto corrente.

  • L'indennitā di malattia viene liquidata entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa richiesta. Viene calcolata sui compensi spettanti al medico a titolo di onorario professionale e compenso aggiuntivo ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 484/1996: vengono sommate le voci di onorario professionale e di compenso aggiuntivo relative ai tre mesi (90 giorni) antecedenti il periodo di malattia, si divide il risultato per 90, quindi si moltiplica per i giorni di malattia.


    Quando la malattia non richiede ricovero ospedaliero esiste una franchigia di cinque giorni, mentre non č prevista alcuna franchigia per la malattia con ricovero.

    Oltre i 30 giorni di malattia la normativa dell'Enpam prevede l'erogazione dell'indennitā di malattia dal 31° giorno dall'insorgenza dello stato di inabilitā fino al massimo di 24 mesi nell'ambito di un periodo complessivo di quattro anni.
    L'indennitā giornaliera viene calcolata in base ai compensi assoggettati a contribuzione Enpam e percepiti nei tre mesi antecedenti il mese in cui si č manifestata la malattia.
    La procedura per ottenere l'indennitā prevede l'invio all'Enpam del modulo di domanda di prestazione per l'invaliditā temporanea.
    Il modulo č reperibile presso la sede dell'Ordine dei Medici che funziona da Ufficio Enpam; la firma sul modulo deve essere autenticata presso lo stesso ufficio..
    In seguito la domanda deve essere completata con i seguenti documenti:

    La sede provinciale della FIMMG č disponibile a fornire informazioni e assistenza.