DPCM del 26 marzo 2008
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all’art. 5, definizione dei parametri
da trasmettere con la
ricetta:
a) codice
fiscale dell'assistito ovvero codice STP o indicazione dell'area
geografica di provenienza (UE/ extraUE);
b) codice
della ricetta;
c) diagnosi e
codice ICD9;
d) dati
relativi alle eventuali esenzioni;
e) Note AIFA;
f) dati delle
prescrizioni;
g) tipo di
ricetta;
h) data di
compilazione;
i) visita
ambulatoriale o domiciliare.
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art. 1, comma 810,
ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006
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Legge Finanziaria per il 2007:
il sistema di
monitoraggio interconnette
i medici e gli altri operatori sanitari, il MdS, il MEF, le regioni,
la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
le ASL" e, aggiungendo il c. 5-ter all'art.
50 del D.L. 269/2003, ha stabilito
che dal 1 luglio 2007 il MEF renda disponibile il collegamento in
rete dei medici
del SSN, "in conformità alle regole tecniche concernenti il
Sistema pubblico di
connettività e avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture
regionali esistenti, per
la trasmissione telematica dei dati delle ricette al MEF e delle
certificazioni di malattia
all'INPS".
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DM 4 aprile 2008
(ivi compreso il
disciplinare tecnico di trasmissione della ricetta SSN e SASN)
DPCM
26 marzo 2008
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Art. 5 comma 1 del Pre-Accordo: Ai fini
dell'assolvimento dei compiti previsti del DM 4 aprile 2008
(ivi compreso il
disciplinare tecnico di trasmissione della ricetta SSN e SASN) e DPCM
26 marzo 2008, per la realizzazione del progetto Tessera Sanitaria e
Ricetta Elettronica nonché per l'assolvimento dei compiti relativi
al flusso informativo di cui all'art. 5, il medico aderisce ed
utilizza i sistemi informativi messi a disposizione dalle regioni
secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello
regionale.
art. 6 ACN
comma 1 : dal momento
dell’avvio a regime da parte della Regione o Provincia Autonoma di
appartenenza , del progetto Tessera Sanitaria-collegamento in rete
dei medici –ricetta elettronica, formalizzato dalla normativa
nazionale e dagli accordi tra lo Stato e la singola regione, il
medico proscrittore in rapporto di convenzione con il SSN è tenuto
al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al DPCM del 26 marzo
2008 così come definito ai sensi dell’art. 1 comma 5.
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Gazzetta
Ufficiale del 23 12 2008 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 dicembre 2008
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Attuazione dell'articolo 50, comma 5-ter
della legge n. 326 del 2003, concernente la
definizione del contributo procapite annuo da riconoscere
ai medici prescrittori convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale.In
premessa è richiamato esplicitamente il DPCM del 26 marzo
2008.
Art.
1.Contributo per i medici prescrittori convenzionati SSN
1.
Ai sensi del comma 5-ter dell'art. 50
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive modificazioni, ai singoli medici prescrittori
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, e' riconosciuto,
per l'anno 2008, un contributo pari a
152 euro, a fronte del primo invio
telematico dei dati delle prescrizioni a carico
del Servizio sanitario nazionale, nonche'
a fronte del prelevamento degli elenchi
informatici dei propri assistiti e dei propri ricettari
assegnati, valutati dal Ministero dell'economia e delle
finanze conformi alle modalita' previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo
2008 e alla tempistica definita nell'ambito degli
accordi regionali concernenti l'avvio sperimentale
dell'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008.
Art. 2.
Modalita' erogative del contributo
5.
Le regioni autorizzate all'invio diretto dei dati delle ricette ai
sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, possono richiedere al
Ministero dell'economia e delle finanze il
rimborso dell'eventuale contributo regionale erogato
direttamente, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 1, comma
1. La relativa erogazione e' subordinata al
procedimento di verifica, da stabilire con
il Ministero dell'economia e delle finanze,
circa la conformita' del contributo
regionale a quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto
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