Obblighi del medico in caso
di sciopero e modalità per il calcolo della trattenuta sullo
stipendio
Il medico di famiglia che partecipa
allo sciopero ha l'obbligo, ai sensi del comma 1 - art.17, di
effettuare:
- le visite domiciliari urgenti.
"La chiamata urgente recepita deve essere
soddisfatta entro il più breve tempo possibile" (comma 4
art. 33).
- l'assistenza domiciliare
integrata (ADI).
- l'assistenza domiciliare
programmata ai malati terminali.
Tali prestazioni sono gratuite per
gli utenti.
Per il medico che non adempie a
questi compiti si applica la procedura disciplinare prevista
dall'art. 16.
Al medico che aderisce allo sciopero,
la ASL di appartenenza effettuerà la trattenuta solo del
60% della giornata lavorativa (giusto accordo regionale
del 24/6/03 in seno al Comitato Permanente Regionale per la
medicina generale).
Per giornata lavorativa si intende la
somma totale dello stipendio (comprensivo di tutte le voci
contrattuali) del mese di giugno diviso 25 giorni.
Il restante 40% della giornata
lavorativa sarà dovuto al medico per le attività obbligatorie di
cui sopra.
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