La
Camera,
in
sede di esame del disegno di legge n. 1876, di conversione
del decreto- legge 18 settembre 2001, n. 347;
visto
l’articolo 2, comma 5, capoverso 5-quater, che
recita: "Le regioni determinano le modalità e gli
strumenti del monitoraggio. Le regioni determinano, inoltre,
le sanzioni da applicare a carico dei soggetti che abbiano
omesso gli adempimenti connessi al monitoraggio o che
abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore al
livello appropriato";
visto
l’articolo 4, comma 3, che testualmente recita: " Gli
eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati, nel
rispetto dell’accordo Stato-Regioni di cui all’articolo
1, comma 1, sono coperti dalle regioni con le modalità
stabilite da norme regionali che prevedano alternativamente
o cumulativamente l’introduzione di: a) misure di
compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa l’introduzione
di forme di corresponsabilizzazione dei principali soggetti
che concorrono alla determinazione della spesa;
accertata
la necessità che sia sufficientemente chiarito quanto
stabilito dall’articolo 2, comma 5, capoverso 5-quater e
dall’articolo 4, comma 3, lettera a);
impegna
il Governo
affinché
chiarisca che la responsabilità prevista dai citati
articoli non venga tradotta, nella fase attuativa, in un
ulteriore deprecabile balzello a carico del medico di
medicina generale e dello specialista ambulatoriale che
hanno il dovere ed anche il diritto di curare il malato
secondo scienza e coscienza.