Il sottoscritto dottor Filippo Anelli, residente in Noicattaro, assistito dall’avv. Michele Langiulli con studio in Noicattaro (BA) alla via De Rossi n. 5, nella qualità di Segretario Provinciale della FIMMG –sez. prov. di Bari-,
PREMESSO
- che in data 10/01/2000 è intervenuta la nota dell’Assessorato Regionale alla Sanità prot. 24/728/116/16, avente ad oggetto "interventi urgenti e straordinari per fronteggiare l’epidemia influenzale attualmente in atto";
- che la suddetta nota contiene una palese violazione delle norme che regolano il rapporto fra il SSN e i medici di famiglia di cui al DPR 484/96;
- che, in particolare, il punto 2) della suddetta nota, allorché prevede per i Direttori Generali delle Aziende AAUUSSLL di adottare provvedimenti onde "garantire per ogni ambito territoriale di distretto e/o comune l’apertura continuativa dalle ore 8 alle ore 20 di
ogni giorno feriale… mediante appositi idonei turni che andranno a concordare con i professionisti interessati, sentiti, ad horas i competenti comitati consultivi di AUSL", si pone in violazione del comma 5 dell’art. 22 del DPR 484/96;
- che la norma appena citata espressamente prevede l’apertura dello studio professionale del medico di famiglia "per 5 giorni alla settimana secondo un congruo orario determinato autonomamente dal sanitario";
- che, pertanto, la nota assessorile apporta una palese lesione al principio inviolabile dell’autonomia del medico nell’organizzare e gestire l’assistenza, tenendo conto solo e soltanto delle esigenze e delle necessità dei pazienti, che egli stesso individua;
- che avverso tale illegittima determinazione è stata inviata all’Assessorato Regionale nota prot. 2 del 18/01/2000, a firma del Segretario Provinciale FIMMG di Bari, con la quale formalmente si è rilevata la violazione delle norme contrattuali;
tanto premesso,
DIFFIDA
la S.V. dall’adottare provvedimenti dispositivi, in violazione delle norme richiamate, tesi ad imporre orari di lavoro diversi da quelli che il medico autonomamente ha già determinato essere idonei ad assicurare la migliore assistenza ai propri pazienti;
AVVERTE
che in mancanza saranno tutelati, nelle opportune sedi, i diritti, l’immagine ed il decoro di ciascun medico.
Copia del presente atto viene inviata al competente Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Bari, 18 gennaio 2000
Dott. Filippo
Anelli
Avv. Michele Langiulli