|
Deliberazioni
del Consiglio regionale e della Giunta
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2003, n. 1326Documento
di Indirizzo Economico – Funzionale del SSR per il 2003 e
Triennale 2003 – 2005.
Le
principali novità:
Rapporti
con i medici di medicina generale pediatri di libera scelta e
specialisti ambulatoriali
Con
le deliberazioni n. 4 e 5 del 28 Gennaio 2003, cui si rinvia, la
Giunta Regionale, ha tra l’altro approvato gli accordi del 29 e 30
Ottobre 2002 con le Organizzazioni rappresentative dei
Pediatri di Libera
Scelta e dei Medici di Medicina Generale che prevedono importanti
progetti di miglioramento e qualificazione del livello territoriale
dell’assistenza sanitaria.
I
suddetti progetti, per quanto già definito con le Organizzazioni di
Categoria, hanno come obiettivo primario
la educazione sanitaria e la razionalizzazione della spesa
farmaceutica, in linea con quanto disposto
dalla L.405/01 e dagli indirizzi di recepimento della stessa,
fissati dalla Deliberazione 8 Marzo
2002, n.203, che determina nel limite tendenziale del 13% delle
risorse disponibili l’aliquota destinabile
a tale tipo di assistenza.
Assistenza
Farmaceutica
Il
limite prescrittivo di 30 giorni fissato dalla DGR 8 Agosto 2002,
n.1062, viene elevato a 60 giorni limitatamente alla fascia dei
medicinali destinati al trattamento delle patologie individuate
dall’Art. 9, comma 1 della L.405/01.
(n.d.r.:
SOLO i farmaci prescrivibili in esenzione ticket per patologia)
Legge 405/01 Art.
9.
Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta
1. Fermo restando quanto
previsto dal comma 12 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, la prescrizione dei medicinali destinati al trattamento
delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e' limitata al numero
massimo di tre pezzi per ricetta. La prescrizione non puo' comunque
superare i sessanta giorni di terapia.
2. Sono abrogati il comma 6
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467,
nonche' il primo e il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 3
del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
3. Limitatamente ai
medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, ai
medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da
epatite cronica e ai medicinali somministrati esclusivamente per
fleboclisi e' confermata la possibilita' di prescrizione fino a sei
pezzi per ricetta, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
4. Per i farmaci analgesici
oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore di cui all'articolo
43, comma 3-bis, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, e' consentita la prescrizione in un'unica
ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia
massima di trenta giorni.
Progetti
Obiettivo di Rilevanza Regionale ed attività di verifica,
valutazione, monitoraggio,
informazione
ed altre funzioni di competenza del Settore Sanità
Rientrano
tra le azioni di rilevanza regionale, in particolare quelle in
materia di Progetti Obiettivo ex Art. 20 della LR 28, da finanziarsi
a costo standard, nei limiti previsti dall’Art.10, co.1,lettera c)
della LR 38/94, ovvero secondo le modalità di cui all’art. 6 LR.
28/01, tra cui quelli in materia di prevenzione primaria, secondaria
e degli screening oncologici.
La
esigenza di adempiere con efficacia alle competenze istituzionali
affidate al Settore, anche per gli effetti della recente DGR 11/03
in materia di razionalizzazione dei moduli organizzativi, richiede,
tra l’altro,
che vengano potenziate le iniziative ed attività riguardanti, ad
esempio:
(...)
b)
l’operatività di gruppi organismi, comitati e commissioni
finalizzati alla attuazione di disposizioni ormative
o contrattuali quali, esemplificativamente, quelli regolati dalla
Det. N.325/02 riguardante i
gruppi di lavoro ex dell’art. 12 co.1, lett. d) dei DPR
270/00,271/00 e 272/00 disciplinanti i rapporti con i Medici di
Medicina Generale ed i Pediatri di Libera scelta e le attività di
monitoraggio e farmacovigilanza,
garantendo l’integrazione con le attività di competenza
dell’ARES;
(...)
f)
l’avvio di limitati progetti di studio e di ricerca da compiersi
in economia volti all’efficienza amministrativa
ed alla razionalizzazione della spesa sanitaria, con il principale
coinvolgimento degli
operatori del SSR ed il supporto tecnico – scientifico
dell’ARES;
Prestazioni
Ospedaliere Private ed Art. 26 L.833/78 da Settore Privato –
Accordi
Contrattuali AIOP
le
richieste per prestazioni di D.H. sono effettuate a cura del medico
di base limitatamente a quelle
di ipertensione e diabete;
(nota:
si rammentano in tal senso le indicazioni e i protocolli contenuti
nelle linee guida per i day hospital di diabete e ipertensione
pubblicati nel BURP n. 40 del 20.4.2002)
LA
GIUNTA
-
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
-
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai
Dirigenti degli Uffici, dal
Dirigente
del Settore Sanità e dal Direttore Generale dell’ARES;
-
A voti
unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1.
approvare la relazione dell’Assessore proponente che qui si
intende integralmente riportata per costituire, unitamente
all’Allegato unico A) “RIEPILOGO REGIONALE ASSEGNAZIONE QUOTE
RIPARTO E TETTI MASSIMI DI REMUNERAZIONE FSR 2003”, parte
integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2.
assegnare ai Direttori Generali delle Aziende ed ai Legali
Rappresentanti degli Istituti del SSR i seguenti
obiettivi prioritari:
a)
avanzamento del processo di attuazione del piano di riordino della
rete ospedaliera di cui alla
Deliberazione 2 Agosto 2002, n. 1087, così come modificata dalla
Deliberazione 30 Settembre 2002, n.1429, nonché realizzazione di
specifici interventi in materia di conteni-mento delle
infezioni nosocomiali e di riduzione programmata delle giornate
complessive di
degenza;
b)
avvio, giusta Deliberazione 16 Maggio 2003, n.689 della Giunta
Regionale che autorizza l’impegno di spesa di oltre 156 Milioni di
Euro, degli investimenti per l’ammodernamento tecnologico e
strutturale del SSR e per la trasformazione in Ospedali di Comunità
dei plessi ospedalieri non compresi tra quelli previsti per i PO
definiti dal Piano di riordino, con le disponibilità
presenti nel bilancio regionale, nelle more delle programmate
compartecipazioni da
parte dello Stato;
c)
definizione delle politiche per l’individuazione dei budget
distrettuali, da concordarsi con le Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative dei Medici di Medicina Generale e
dei Pediatri di Libera Scelta;
monitoraggio
mensile degli andamenti, con particolare riferimento a quelli
prescrittivi, in attuazione
del co.7 dell’Art. 11 della LR 32/01 e dell’Art.36 della LR
4/03. Con il presente provvedimento
gli obblighi e le responsabilità in materia di rilevazione,
elaborazione ed anche
di comparazione dei dati epidemiologici e di spesa necessari per il
controllo e la valutazione
delle attività assistenziali sono estesi a tutto il personale,
nominativamente individuato
dal Direttore Generale, destinato a tali specifiche attività;
e)
in esecuzione dell’Art.11 della LR 32/01, pieno impiego dei
potenziali erogativi delle strutture pubbliche
e riduzione dei tempi e delle liste di attesa, a norma dell’Art.33
della LR 4/03
di esecuzione dell’art. 52, co.4, lettera c) L 289/02, per il
perseguimento dei cui obiettivi,con
la Deliberazione 17 Aprile 2003, n. 572 della Giunta Regionale, sono
stati destinati oltre
8,5 Milioni di Euro, prevalentemente finalizzati all’acquisizione
di nuove apparecchiature sanitarie;
f)
valorizzazione della centralità del ruolo dei distretti e
potenziamento delle attività territoriali contestualmente
all’attuazione del riordino della rete ospedaliera; avvio delle
RSA, degli
Ospedali di Comunità e valorizzazione dell’assistenza
domiciliare;
g)
progresso delle operazioni per il funzionamento a regime del sistema
di emergenza -urgenza sanitaria;
h)
perseguimento dell’equilibrio economico del Sistema Sanitario
Regionale;
3.
disporre che i Direttori Generali adottino i provvedimenti di
propria competenza, prioritariamente, in
materia di:
a)
regressione dei tassi di ospedalizzazione e, per quelle strutture
che siano già al di sotto delle soglie
fissate dal punto 2.e) del dispositivo della DGR 1073/02, ulteriore
miglioramento degli stessi,
conformemente agli obiettivi fissati dalla programmazione nazionale
e regionale;
b)
limitazione del ricorso al ricovero ospedaliero in regime di degenza
ordinaria per i DRG di cui
all’Allegato 2C del DPCM 29.11.2001, nei limiti dei valori soglia
indicati nella relativa tabella
della DGR 1073/02 di cui all’art. 31 della LR 4/03, e, per quelle
strutture che siano già al
di sotto di detti valori, conservazione e miglioramento rispetto ai
risultati già conseguiti;
c)
ricorso al day hospital, ai ricoveri di un giorno ed alle
prestazioni ambulatoriali, con corrispondente e
correlata riduzione dei ricoveri ordinari, nel rispetto dei
protocolli diagnostico-terapeutici a
tal fine approvati con le DGR 1392/01, 2104/01,DGR 277/02 e
successive ulteriori implementazioni
e definizioni;
disporre
che i Direttori Generali:
(a)
definiscano, con proprio atto, l’elenco analitico dei beni
patrimoniali disponibili, specificandone caratteristiche,
localizzazione, valore di iscrizione in bilancio al 31.12.2002, metodo
o/e criteri di valutazione in precedenza adottati, con
evidenza di eventuali gravami, servitù, vincoli
e/o diritti di terzi sugli stessi;
(b)
individuino tra i beni disponibili, quelli che intendono alienare,
la relativa motivazione e, per ciascuno
di essi, con separata evidenza per beni mobili ed immobili,
l’ammontare che è valutato potersi
ricavare per le finalità previste dall’Art. 2 della LR 32/01;
(c)
compiano, mediante specifica commissione tecnico-estimativa, la
valutazione di detti beni “a
valore di mercato”,
attività da completarsi entro 120 giorni dalla notifica del
provvedimento di
Giunta, evidenziando per ciascun cespite la eventuale differenza
rispetto al valore di cui
alla precedente lettera a);
(d)
provvedano ad inviare al Settore Sanità copia delle relative
deliberazioni per i consequenziali provvedimenti;
5.
in esecuzione dell’Art. 32 della LR 4/03, disporre che da parte
delle Aziende ed Istituti Sanitari siano
eseguiti i necessari controlli sulle prestazioni erogate, con
particolare riguardo a quelle in materia
di assistenza specialistica e farmaceutica.
6.
In merito all’ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente, precisare che lo stanziamento di
Euro 10.000.000 previsto dalla LR 5/03, mediante
corrispondente riduzione delle somme
assegnate al SSR, deve intendersi modificato in esecuzione della LR.
25 Agosto 2003,n.19;
7.
In tema di accordi contrattuali:
a)
di approvare la proposta di accordo contrattuale del 19 Febbraio
2003 con le rappresentanze della
specialistica privata transitoriamente accredita, nei termini
indicati nella parte motiva del
presente provvedimento e di elevare il limite regionale di risorse
impiegabili dalle Aziende USL
per prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale
ambulatoriali da privato, nella misura
del 4,02% del tetto previsto dalla DGR 1392/01 (Lit.212,1 MLD),
conseguentemente
rideterminando
lo stesso in 220,5 miliardi pari ad Euro 113.894.621, da impiegarsi
da parte
delle
Aziende USL coerentemente a quanto regolamentato dall’Art. 25
della LR 28/00 e dalle successive
norme regionali in materia di razionalizzazione della spesa
sanitaria;
b)
di approvare la proposta di accordo contrattuale del 28 Marzo 2003
con l’AIOP in materia di assistenza
ospedaliera, nei termini indicati nella parte motiva del presente
provvedimento, precisandosi
che è da intendere assolutamente esclusa la possibilità che una
struttura transitoriamente accreditata,
una volta raggiunto il limite massimo di remunerazione previsto nel relativo
accordo contrattuale, possa operare in regime di assistenza
indiretta; c) di approvare la proposta di accordo contrattuale del 2
Aprile 2003 con l’ARIS, cui ha successivamente aderito
anche l’IRCCS della Fondazione S.Maugeri, nei termini indicati
nella parte motiva
del presente provvedimento;
d)
di approvare in materia di prestazioni ex Art. 26 L.833/78, la
proposta di accordo contrattuale del
28 Marzo 2003 con l’AIOP, nei termini indicati nella parte motiva
del presente provvedimento;
|