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PREMESSA
Va ribadito e sottolineato che
i farmaci e i presidi per i quali è prevista l'erogazione diretta
devono essere ancora regolamentati con atto ufficiale della
Regione e che, nelle more che ciò avvenga, i medici potranno
continuare a prescrivere come prima, osservando solo il limite di
3 pezzi max. per ricetta limitandosi a dosi posologiche non
superiori al mese di terapia.
Tutto quanto attiene alla catena
distributiva del farmaco o dei presidi sanitari esula,
pertanto, dalle responsabilità del medico prescrittore,
Ribadito da parte
dei sindacati il giudizio negativo sulla DGR 203/02. La parte
pubblica prende impegno formale di esaminare le proposte della parte
sindacale e a proporre alla Giunta regionale gli eventuali
emendamenti alla delibera.
La parte pubblica
conferma l'impegno di far partire i corsi per il 118 entro la fine
di maggio.
Inoltre, affronterà
nella seduta prossima (martedì 9 aprile) le problematiche relative
al rinnovo della convenzione, mentre un tavolo tecnico concluderà
l'esame del regolamento generale sulle prescrizioni giovedì 11
aprile.
Regolamento
di attuazione della DGR n. 203/02 relativamente alla prescrizione
farmacologica.
A)
Erogazione diretta dei farmaci.
1)
Il medico ospedaliero, sia della struttura pubblica che privata
accreditata, al momento della dimissione o della visita
specialistica effettuata entro i 30 giorni
successivi alla dimissione, prescrive i farmaci, per un
fabbisogno massimo di 30 giorni, sul ricettario della struttura di
appartenenza (ricetta bianca) indicando solo il principio
farmacologico. Fermi i casi di urgenza (ad es. pronto soccorso
ospedaliero), in caso di dimissione ospedaliera in giorni festivi e
prefestivi o per altra causa che ne giustifichi l’intervento, i
medici dipendenti dal SSR, dovranno richiedere al Pronto Soccorso o
al servizio di accettazione la trascrizione della terapia sul
ricettario unico regionale in dotazione.
2)
Il MMG può prescrive le specialità farmacologiche derivanti dalla
terapia indicata dal medico ospedaliero al momento della dimissione
o della visita specialistica successiva al
ricovero, per un fabbisogno massimo di 30 giorni, su
ricettario del SSN (ricetta rossa), barrando
la casella contrassegnata con la lettera "H" sulla ricetta
stessa.
3) I farmaci
indifferentemente prescritti come indicato sub 1, potranno
essere ritirati dal paziente dalle farmacie ospedaliere delle
strutture pubbliche. Qualora intervenga convenzione per la
distribuzione diretta dei farmaci ai sensi del co. 1 dell’art. 9,
L. 405/01, potranno essere ritirati anche dalle farmacie
territoriali convenzionate. (*)
4) Analoga
regolamentazione si applica in caso di ricovero in regime diurno
medico o chirurgico (day hospital o day surgery).
5)
Le visite di controllo richieste nei primi 30 giorni successivi alla
dimissione ospedaliera sono esenti da qualsiasi ticket sia quelle
prescritte dai medici ospedalieri (che conseguentemente non
necessitano di trascrizione sul ricettario del SSR) che quelle
prescritte direttamente e autonomamente dal MMG. In
quest'ultimo caso il MMG avrà cura di scrivere la lettera H nello
spazio riservato alle esenzioni.
6)
In caso di assistenza domiciliare (ADI) residenziale o
semi-residenziale, la prescrizione sarà effettuata dal MMG con
trascrizione nel riquadro esenzione della dizione "ADI" e
l’erogazione avverrà direttamente al paziente a cura del
personale dipendente dall’Azienda sanitaria.
7)
Il costo dei farmaci per i quali è previsto la distribuzione
diretta sia quelli relativi dalla ex
nota CUF 37 che quelli di cui all’allegato
FCR della DGR 203/02 deve essere attribuito a tutti i distretti
di ogni singola AUSL in maniera indistinta e deve fare riferimento
al costo della distribuzione diretta. |