L'incontro si è aperto con la richiesta del
dott. Bufano, rappresentante dell’Ordine dei Medici, di
conoscere la composizione della Commissione che ha stilato il
delisting farmacologico.
La risposta è stata scioccante: 4
farmacisti!!!!!! Nessun medico.
La dott.ssa Cavallo ha inoltre comunicato alla
Commissione che i codici della classificazione ATC e l’elenco
dei farmaci distribuiti da Federfarma non erano corretti, in
quanto per alcuni farmaci erano cambiati i riferimenti tra i
codici assegnati nella nuova classificazione ATC e quelli delle
relative confezioni farmaceutiche. Quindi errori formali tali da
compromettere l’efficacia del provvedimento.
Ancora oggi non era, dunque,
disponibile l’elenco ufficiale delle confezioni farmaceutiche
"passate" in classe C.
Difronte a tali considerazioni i sindacati
hanno assunto una posizione ferma e unitaria
"Prendiamo atto che la
Delibera 203/02 è frutto di una commissione formata da
farmacisti, il che pone i medici in secondo piano davanti a
problemi che attengono soprattutto alla loro competenza.
Prendiamo atto che il delisting
operato nella Delibera 203/02 è inficiato dalla revisione di
alcuni principi farmacologici che sono transitati in fascia A.
Con tali premesse la Delibera
203/02 risulta inapplicabile ovvero illegittima e, quindi, deve
essere sospesa nella sua esecutività"
(f.to FIMMG, CUMI –AISS, SNAMI – INTESA SINDACALE).
In breve:
- i farmaci presenti nell’allegato C contrassegnati dalla
note 55 potranno essere distribuiti a carico del SSR solo in
caso di ADI. Tutti gli altri farmaci con nota 55 e 55 bis
rimangono in classe A.
- I farmaci ex nota CUF 37 e quelli rientranti nell’allegato
FCR potranno essere prescritti direttamente dal MMG con le
stesse modalità sinora utilizzate in quanto la Regione
provvederà con apposita convezione con Federfama a
disciplinare il proprio rapporto con le farmacie territoriali.
- La prescrizione dell’ossigeno liquido sarà regolamentata
con apposito atto che prevederà una convenzione con le ditte
distributrici e la prescrizione per un intero ciclo
terapeutico da parte dello specialista e la distribuzione
diretta da parte della Regione. Il MMG potrà prescrivere solo
l’ossigeno gassoso.
- La prescrizione dei farmaci alla dimissione è disciplinata
da apposito regolamento oggi approvato dal Comitato Regionale
per la Medicina Generale, su proposta FIMMG, di seguito
riportato. Questo regolamento sarà oggetto di apposita
circolare.
Con questo regolamento il MMG torna ad essere il punto centrale
dell’assistenza, in quanto tutto ruota intorno alla sua figura.
Restano forti le perplessità sul metodo seguito e sui
contenuti, specie quelli relativi ai controlli e all’aumento del
carico burocratico del MMG, nodi sinora ancora irrisolti.
Regolamento di attuazione
della DGR n. 203/02 relativamente alla prescrizione farmacologia.
A) Erogazione diretta dei
farmaci.
1) Il medico ospedaliero,
sia della struttura pubblica che privata accreditata, al momento
della dimissione o della visita specialistica, prescrive i
farmaci, per un fabbisogno massimo di 30 giorni, sul ricettario
della struttura di appartenenza (ricetta bianca) indicando solo il
principio farmacologico. Fermi i casi di urgenza (ad es. pronto
soccorso ospedaliero), in caso di dimissione ospedaliera in giorni
festivi e prefestivi o per altra causa che ne giustifichi
l’intervento, i medici dipendenti dal SSR, dovranno richiedere
al Pronto Soccorso o al servizio di accettazione la trascrizione
della terapia sul ricettario unico regionale in dotazione.
2) Il MMG può prescrive
le specialità farmacologiche derivanti dalla terapia indicata dal
medico ospedaliero al momento della dimissione o della visita
specialistica, per un fabbisogno massimo di 30 giorni, su
ricettario del SSN (ricetta rossa), barrando la casella
contrassegnata con la lettera "H" sulla ricetta stessa.
3) I farmaci
indifferentemente prescritti come indicato sub 1 e 2, potranno
essere ritirati dal paziente dalle farmacie ospedaliere delle
strutture pubbliche. Qualora intervenga convenzione per la
distribuzione diretta dei farmaci ai sensi del co. 1 dell’art.
9, L. 405/01, potranno essere ritirati anche dalle farmacie
territoriali convenzionate.
4) Analoga
regolamentazione si applica in caso di ricovero in regime diurno
medico o chirurgico (day hospital o day surgery).
5) Le visite di controllo
richieste nei primi 30 giorni successivi alla dimissione
ospedaliera sono esenti da qualsiasi ticket sia quelle prescritte
dai medici ospedalieri (che conseguentemente non necessitano di
trascrizione sul ricettario del SSR) che quelle prescritte
direttamente e autonomamente dal MMG.
6) In caso di assistenza
domiciliare (ADI) residenziale o semi-residenziale, la
prescrizione sarà effettuata dal MMG con trascrizione nel
riquadro esenzione della dizione "ADI" e l’erogazione
avverrà direttamente al paziente a cura del personale dipendente
dall’Azienda sanitaria.
7) Il costo dei farmaci
per i quali è previsto la distribuzione diretta sia quelli
relativi dalla ex nota CUF 37 che quelli di cui all’allegato FCR
della DGR 203/02 deve essere attribuito a tutti i distretti di
ogni singola AUSL in maniera indistinta e deve fare riferimento al
costo della distribuzione diretta.
Bari, 19/3/2002
Filippo Anelli