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In
relazione alla comunicazione dell’Ordine dei Medici di
Bari sui requisiti degli studi medici, si specifica che la
stessa deve ritenersi imprecisa per quel che riguarda i
Medici di Famiglia atteso che, ai sensi dell’art. 5,
comma 2, della L. R. n. 8/04, per gli studi dei MMG si
applicano solo le nome degli accordi collettivi nazionali.
Bari,
01 giugno 2005
Il
Segretario Provinciale
Dott.
Vito De Robertis Lombardi
L'avviso
importante recentemente comparso sul sito web
dell'Ordine dei Medici di Bari, e recapitato per e-mail a
molti MMG inseriti nella lista di distribuzione dell'Ordine
fa riferimento ad una incombenza che NON riguarda i
Medici e Pediatri di Famiglia titolari di convenzione con il
SSN.
Lo specifica in modo
molto esplicito la richiamata
L. R. 28.05.04 n.8 (in Boll. Reg. n. 65 del 28.05.04).
nella quale all'articolo 5, comma 2 č specificato che
" Per gli studi dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta si applicano le norme di cui agli
accordi collettivi nazionali."
Ad ogni buon conto,
rendiamo disponibili per la consultazione:
1) la
Legge Regionale 28.05.2004 n. 8 (pubblicata sul BUR 65 del
28.05.2004)
2) Requisiti
per l'Accreditamento Strutture Sanitarie (BUR n. 7 del
14.1.2005)
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