L'accreditamento degli studi medici operanti prima del 15.10.2002 non riguarda i MMG

 

 

In relazione alla comunicazione dell’Ordine dei Medici di Bari sui requisiti degli studi medici, si specifica che la stessa deve ritenersi imprecisa per quel che riguarda i Medici di Famiglia atteso che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L. R. n. 8/04, per gli studi dei MMG si applicano solo le nome degli accordi collettivi nazionali.

Bari, 01 giugno 2005

Il Segretario Provinciale

Dott. Vito De Robertis Lombardi


L'avviso importante recentemente comparso sul sito web dell'Ordine dei Medici di Bari, e recapitato per e-mail a molti MMG inseriti nella lista di distribuzione dell'Ordine fa riferimento ad una incombenza che NON riguarda i Medici e Pediatri di Famiglia titolari di convenzione con il SSN.

Lo specifica in modo molto esplicito la richiamata L. R. 28.05.04 n.8 (in Boll. Reg. n. 65 del 28.05.04). nella quale all'articolo 5, comma 2 č specificato che " Per gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta si applicano le norme di cui agli accordi collettivi nazionali."

Ad ogni buon conto, rendiamo disponibili per la consultazione:

1) la Legge Regionale 28.05.2004 n. 8 (pubblicata sul BUR 65 del 28.05.2004)

2) Requisiti per l'Accreditamento Strutture Sanitarie (BUR n. 7 del 14.1.2005)

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