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e sanzioni sulla trasmissione delle ricette riguardano solo le
farmacie
MODIFICHE E PRECISAZIONI SULL'EMENDAMENTO
DELLE RICETTE
In merito alle notizie diffuse nei giorni scorsi
dall’ANSA, che hanno causato notevoli turbolenze,
facciamo presente che, per quanto riguarda le
indiscrezioni sulla erogazione della indennità
informatica condizionata alla compilazione informatizzata
di almeno il 90% delle prescrizioni,
la FIMMG
ha già provveduto ad inoltrare la richiesta di modifica
di tale percentuale per ripristinare quella del 70% già
sottoscritta con le Regioni nella Convenzione vigente.
(Richiesta accolta dal Ministro della Salute)
Nulla invece è stato fatto per la trasmissione delle
ricette con relative sanzioni prevista nella bozza per la
Finanziaria 2006, poichè non imputabile ai medici di
famiglia, bensì ai farmacisti.
Di seguito riportiamo la modifica già annunciata lo
scorso venerdì dal Ministero della Salute e trasmessaci
in data odierna.
Nel comma 189-bis sostituire la lettera a) con la
seguente:
a) stipulare, entro il periodo perentorio del 31 marzo
2006,anche a stralcio degli accordi regionali attuativi
dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale entrato in
vigore il 23 marzo 2005, accordi attuativi dell’articolo
59, parte B Quota variabile finalizzata al raggiungimento
di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi –
punto 11 del medesimo accordo nazionale, prevedendo di
subordinare l’accesso all’indennità di collaborazione
informatica, al riscontro del rispetto della soglia del 70
per cento della stampa informatizzata delle prescrizioni
farmaceutiche e delle richieste di prestazioni
specialistiche effettuate da parte di ciascun medico e
provvedendo al medesimo riscontro mediante il supporto del
sistema della Tessera Sanitaria di cui all’articolo 50
del decreto-legge 30 settembre, n. 269 convertito, con
modificazioni, della legge 2 novembre 2003, n. 326.
Ferma restando la disposizione contenuta nel richiamato
articolo 59 parte B – punto 11 per la corresponsione
dell’indennità forfetaria mensile, la sua erogazione,
oltre il termine del 31 marzo
2006, in
assenza della stipula dei previsti accordi regionali, non
è imputabile sulle risorse del Servizio sanitario
nazionale.
La mancata stipula dei medesimi accordi regionali
costituisce per le Regioni inadempimento.
Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano
anche per l’attuazione del corrispondente Accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici pediatri di libera scelta……
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