Modifiche e precisazioni sull'emendamento delle ricette 

dal sito Fimmg Roma

e sanzioni sulla trasmissione delle ricette riguardano solo le farmacie

MODIFICHE E PRECISAZIONI SULL'EMENDAMENTO DELLE RICETTE

In merito alle notizie diffuse nei giorni scorsi dall’ANSA, che hanno causato notevoli turbolenze, facciamo presente che, per quanto riguarda le indiscrezioni sulla erogazione della indennità informatica condizionata alla compilazione informatizzata di almeno il 90% delle prescrizioni, la FIMMG ha già provveduto ad inoltrare la richiesta di modifica di tale percentuale per ripristinare quella del 70% già sottoscritta con le Regioni nella Convenzione vigente. (Richiesta accolta dal Ministro della Salute)
Nulla invece è stato fatto per la trasmissione delle ricette con relative sanzioni prevista nella bozza per la Finanziaria 2006, poichè non imputabile ai medici di famiglia, bensì ai farmacisti.
Di seguito riportiamo la modifica già annunciata lo scorso venerdì dal Ministero della Salute e trasmessaci in data odierna.

Nel comma 189-bis sostituire la lettera a) con la seguente:
a) stipulare, entro il periodo perentorio del 31 marzo 2006,anche a stralcio degli accordi regionali attuativi dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale entrato in vigore il 23 marzo 2005, accordi attuativi dell’articolo 59, parte B Quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi – punto 11 del medesimo accordo nazionale, prevedendo di subordinare l’accesso all’indennità di collaborazione informatica, al riscontro del rispetto della soglia del 70 per cento della stampa informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche effettuate da parte di ciascun medico e provvedendo al medesimo riscontro mediante il supporto del sistema della Tessera Sanitaria di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre, n. 269 convertito, con modificazioni, della legge 2 novembre 2003, n. 326.
Ferma restando la disposizione contenuta nel richiamato articolo 59 parte B – punto 11 per la corresponsione dell’indennità forfetaria mensile, la sua erogazione, oltre il termine del 31 marzo 2006, in assenza della stipula dei previsti accordi regionali, non è imputabile sulle risorse del Servizio sanitario nazionale.
La mancata stipula dei medesimi accordi regionali costituisce per le Regioni inadempimento.
Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche per l’attuazione del corrispondente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta……

 

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