Giunta regionale:
approvato disegno di legge su esercizio e accreditamento strutture
sanitarie
Ultimando il processo già avviato per alcune specialità, la Giunta ha
approvato lo schema di d.d.l. “ Disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento, agli accordi
e contratti delle strutture sanitarie pubbliche e private della regione
Puglia” .
Il primo Capo del ddl, costituito da 4 articoli, reca le disposizioni
generali che chiariscono le finalità della legge, le definizioni ed i
compiti della Regione e dei Comuni. La materia delle autorizzazioni rende
necessario un procedimento dialettico tra Regione e Comuni, questi ultimi
delegati al rilascio di autorizzazioni e concessioni,
Il Capo II è intitolato alle Autorizzazioni ed è costituito da 15
articoli.
L’art. 5 individua strutture e attività per le quali è previsto il
rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e le strutture soggette
all’autorizzazione all’esercizio. Sono soggette ad autorizzazione
alla realizzazione le strutture ospedaliere, strutture residenziali e
semiresidenziali extraospedaliere, gli hospice, gli stabilimenti termali
nonché le strutture ambulatoriali, la cui attività è caratterizzata da
complessità o utilizzo di tecnologie particolari o da prestazioni di
tipo chirurgico. Devono essere autorizzate non solo le nuove
realizzazioni, ma anche gli ampliamenti, le trasformazioni ed i
trasferimenti. Sono esclusi dall’obbligo della autorizzazione alla
realizzazione gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta, per i quali valgono le norma del rispettivo Accordo
nazionale di Lavoro nonché gli studi dove si esercita la mera attività
professionale di medico.
Gli studi che esercitano attività specialistica ambulatoriale diversa da
quelle per le quali è prevista l’autorizzazione alla
realizzazione,sono comunque soggetti all’autorizzazione
all’esercizio.
All’art.6, è prevista la dotazione una dotazione minima di 30 posti
letto per le strutture di ricovero per acuti e di 15 posti letto per le
strutture di ricovero a ciclo diurno ai fini dell’autorizzazione
L’art7 fissa invece la procedura per l’autorizzazione alla
realizzazione da parte del Comune previa acquisizione del parere di
compatibilità da parte della Regione.
Gli artt. da 8 a 10 disciplinano il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio, con distinzione delle competenze della regione e dei
comuni, l’istanza di riesame in caso di diniego e i motivi di decadenza
dell’autorizzazione.
L’art.11 contiene disposizioni comuni alle autorizzazioni in
particolare per quanto riguarda gli elementi che le stesse devono
contenere, gli adempimenti e le comunicazioni successive.Agli articoli
seguenti sono individuati gli obblighi del legale rappresentante, i
requisiti del responsabile sanitario delle strutture e i compiti del
responsabile sanitario.
Gli artt.15 e 16 trattano delle sanzioni individuando le violazioni
sanzionate e le incompatibilità, i compiti delle autorità competenti, i
casi di sospensione, etc…
All’art.17 è prevista la tenuta di un registro delle strutture
autorizzate presso l’assessorato regionale alla sanità.
L’art.18 disciplina le comunicazioni periodiche da parte di soggetti
autorizzati circa la permanenza dei requisiti e la verifica, con cadenza
almeno quinquennale, da parte del dipartimento di prevenzione.
Conclude il Capo l’art.19 che contiene norme transitorie circa i casi,
le modalità ed i tempi di conferma delle autorizzazioni delle strutture
già in esercizio.
Il Capo III tratta dell’accreditamento delle strutture pubbliche e
private eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie e consta di 10
articoli ( dal 20 al 29)
L’art.20 definisce l’istituto dell’accreditamento
All’art.21 sono definite le condizioni ed i requisiti per
l’accreditamento.
L’art.22 disciplina le azioni finalizzate alla stipula degli accordi e
dei contratti.
L’art.23 individua le linee per la definizione da parte della Giunta
degli ulteriori requisiti di qualificazione per l’accreditamento e
delle modalità di verifica.
L’art.24 stabilisce le procedure per l’Accreditamento Istituzionale,
i tempi e le modalità per le richieste e le valutazioni.
L’art. 25 tratta dell’accreditamento provvisorio delle nuove
strutture o per l’avvio delle nuove attività nelle strutture
preesistenti.
L’art. 26 prevede la possibilità di istanza di riesame in caso di
diniego dell’accreditamento o di prescrizione.
Art. 27 : sanzioni o revoca dell’accreditamento
L’art. 28 istituisce l’anagrafe dei soggetti accreditati
Nell’art. 29 sono dettate norme transitorie.