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AGEVOLAZIONI
RISCATTO LAUREA AI FINI PREVIDENZIALI
(a
cura del Prof. Marco Perelli Ercolini)
Medico
chirurgo ospedaliero - pubblicista. Membro del Consiglio di
Amministrazione ENPAM
La
legge 24 dicembre 2007, n° 247 recepisce i contenuti del
“Protocollo su previdenza, lavoro e
competitività”
sottoscritto tra il Governo e le OO. SS. il 23 luglio 2007, ed in
particolare l’art. 1,
comma
77, modificando il precedente art. 2 del D.L.vo n° 184/97 introduce
nuove disposizioni in
materia
di riscatto della laurea al fine di rendere tale possibilità più
conveniente sotto il profilo
previdenziale
e di ridurne il relativo onere.
La
nuova normativa prevede, per tutti coloro che presentano domanda
di riscatto successivamente
alla
data del 1 gennaio 2008, la possibilità di pagare l’onere del
riscatto stesso in un'unica soluzione
ovvero
ratealmente in dieci anni e senza alcun addebito di interessi.
Va
tenuto presente che l’onere relativo al riscatto di laurea
è totalmente deducibile ai fini fiscali col
conseguente
recupero di parte delle somme versate in relazione all’aliquota
marginale.
Inoltre
i periodi di studio per il conseguimento dei titoli universitari,
una volta riscattati, saranno
considerati
utili ai fini del raggiungimento dei requisiti di contribuzione (35
o 40 anni) e non solo ai
fini
della misura della pensione, anche per coloro che sono destinatari
del sistema contributivo.
Ricordiamo
che sono riscattabili a domanda, con onere a carico
dell’interessato, i seguenti periodi o
servizi,
purché non siano già coperti da contribuzione previdenziale :
·
durata legale dei corsi universitari anche se non richiesti
per il posto ricoperto ;
·
diploma universitario, conseguibile con corso non inferiore a
due anni e non superiore a tre ;
·
dottorato di ricerca, successivi alla laurea di durata non
inferiore a due anni ;
·
lauree brevi ;
·
corsi di specializzazione successivi al diploma di scuola
media superiore, il cui titolo sia
stato
chiesto per il posto ricoperto).
Poiché
le nuove disposizioni migliorative si applicano esclusivamente per
le domande presentate
dal
1 gennaio 2008, è consigliabile che chi abbia già presentato
istanza di riscatto degli studi di
laurea,
ma non ancora definita dall’amministrazione, valuti se non abbia
maggior convenienza a
rinunciare
alla vecchia domanda e a ripresentare una nuova, specialmente se la
domanda è stata
inoltrata
da poco.
A
completamento, ricordiamo che il riscatto del corso di studi
universitario è possibile anche prima
dell’inizio
dell’attività lavorativa. Qualora la domanda sia inoltrata in
assenza di iscrizione ad una
gestione
previdenziale, l’onere da versare per ciascun anno da riscattare
viene calcolato
sull’imponibile
minimo (nel 2007 era di 13.598 euro) moltiplicato per l’aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori
dipendenti (33%). Il contributo è fiscalmente detraibile
dall’imposta
dovuta dai soggetti cui l’interessato risulta fiscalmente a
carico) nella misura del 19
per
cento.
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