Tabella  delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1

e 9 punti di invalidita'. (Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11.9.2003)

Home

Le tabelle con i  nuovi punteggi  (file pdf - zip)

 

MINISTERO DELLA SALUTE


DECRETO 3 luglio 2003

Tabella  delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 
e 9 punti di invalidita'.
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

                          di concerto con

         IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                                  e
              IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista  la  legge  5 marzo  2001, n. 57, ed in particolare l'art. 5, 
comma  5,  che  prevede  la  predisposizione di una specifica tabella
delle  menomazioni  alla  integrita'  psicofisica  comprese tra 1 e 9
punti di invalidita';

  Esaminati  i  lavori  conclusivi  della  commissione  incaricata di
predisporre  una  specifica tabella delle menomazioni alla integrita'
psicofisica  comprese  tra  1 e 9 punti di invalidita', istituita con
decreto  del  Ministro  della  salute  del 9 luglio 2002 ed integrata
nella composizione con decreti del Ministro della salute del 6 agosto
2002 e del 16 maggio 2003;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  procedere  alla  approvazione  della
tabella  delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1
e 9 punti di invalidita';

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 5 marzo 2001, n. 57,

sono   approvate   la   tabella  delle  menomazioni  alla  integrita'

psicofisica  comprese  tra  1  e 9 punti di invalidita' e le relative

note  introduttive, concernenti i criteri applicativi della stessa. I

criteri  applicativi  sono  riportati  nell'allegato  I  al  presente

decreto,  del quale fa parte integrante; la tabella delle menomazioni

alla  integrita'  psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'

e' riportata nell'allegato II al presente decreto, del quale fa parte

integrante.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 3 luglio 2003

                      Il Ministro della salute

                               Sirchia

 

          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

                               Maroni

 

               Il Ministro delle attivita' produttive

                               Marzano

 

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2003

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 279

 

      

                                                           Allegato I

                         CRITERI APPLICATIVI

    La  legge  5 marzo 2001, n. 57, al comma 3 dell'art. 5, definisce

il  «danno  biologico»,  come «la lesione alla integrita' psicofisica

della   persona,   suscettibile   di   accertamento   medico-legale»,

precisando  che  «il danno biologico e' risarcibile indipendentemente

dalla  sua  incidenza  sulla  capacita'  di produzione di reddito del

danneggiato».

    Inoltre,  al  comma  5 dello stesso articolo, la legge stabilisce

che debba essere predisposta una «specifica tabella delle menomazioni

alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita».

    Scopo  dunque  della  tabella  e'  quello  di  indicare parametri

numerici  da  utilizzare ogni volta che, nell'ambito del risarcimento

del  danno  alla  persona  in  responsabilita' civile auto, vi sia la

necessita'  di effettuare un accertamento medico-legale per stabilire

in  che  misura  debba essere quantificata una menomazione permanente

alla  integrita'  psicofisica, nel caso questa menomazione rientri in

un tasso compreso tra l'1% ed il 9%.

    Prima  di  illustrare  le  modalita'  con cui la tabella e' stata

predisposta  e, soprattutto, in che modo essa debba essere utilizzata

nella  pratica  valutativa, va ricordato che il danno alla persona in

ambito responsabilita' civile, per come esso e' stato delineato negli

ultimi venti anni dalla giurisprudenza e dalla dottrina e, da ultimo,

da  due  provvedimenti  legislativi  (decreto legislativo 23 febbraio

2000,  n.  38,  che  regola  l'attivita'  indennitaria dell'INAIL, e,

appunto, la legge 5 marzo 2001, n. 57) si fonda sul concetto di danno

biologico,  che  consiste nella menomazione temporanea e/o permanente

all'integrita'  psico-fisica  della  persona,  la  quale  esplica una

incidenza   negativa  sulle  attivita'  quotidiane  e  sugli  aspetti

personali    dinamico-relazionali   della   vita   del   danneggiato,

indipendentemente  da  eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di

produrre reddito.

    La tabella, da utilizzare ai fini del risarcimento del danno alla

persona  nello  spirito dell'art. 5 della legge n. 57/2001, indica le

lesioni/menomazioni  che danno luogo ad un danno biologico permanente

valutabile  tra  l'1  ed  il 9%; l'assenza di una voce in tabella non

esclude  la sua considerabilita' valutativa, con riferimento al danno

biologico.

    Ove  la  menomazione  accertata incida in maniera apprezzabile su

particolari  aspetti  dinamico-relazionali  personali, lo specialista

medico  legale  dovra'  fornire  motivate  indicazioni aggiuntive che

definiscano  l'eventuale maggiore danno tenuto conto delle condizioni

soggettive  del danneggiato, richiamate dal comma 4 dell'art. 5 della

legge n. 57/2001 come modificato dalla legge n. 273/2002.

    La  tabella  comprende, per ogni distretto anatomico, fattispecie

diverse   che   vanno   dalla  elaborazione  di  voci  relative  alla

compromissione dei parametri indicativi della piena funzionalita' (ad

esempio, per un arto: motilita', stabilita', asse, potenza, velocita'

e  abilita'  motoria),  alla descrizione di alterazioni anatomiche ed

alla illustrazione di specifiche condizioni cliniche.

    Premesso   che   anche   le  lesioni  da  cui  possono  originare

menomazioni  previste in tabella possono talora guarire senza postumi

permanenti,  i  valori  indicati nella tabella sono riportati con tre

diverse  dizioni:  in  alcuni casi si e' indicato un numero unico, in

altri un intervallo di valori, in altri ancora l'espressione uguale o

minore.

    Il  numero  unico e' stato adottato per quelle voci indicative di

una  lesione  anatomica  o  di una condizione funzionale ben precisa;

detto  parametro numerico previsto e' riferito al danno base teorico,

fermo  restando  che  lo stesso valore deve essere modificato laddove

quella  menomazione  sia  correlata  ad  un quadro clinico-funzionale

diverso.

    Ad  altre  voci  corrispondono  fasce valutative in rapporto alle

possibili  varianti  anatomofunzionali  proprie di quella particolare

fattispecie:

      a) le   indicazioni   date   con  un  range  si  riferiscono  a

menomazioni  che  comunque  sono  responsabili di per se' di un danno

permanente  suscettibile di valutazione, che puo' oscillare a seconda

del quadro clinico cui si correla;

      b) la  dizione uguale o inferiore indica il numero abitualmente

espressivo  del  valore  menomativo  dell'esito  della  lesione  che,

tuttavia,  puo'  essere  inferiore  in  relazione a livelli di minore

pregiudizio.

Danno composito.

    Non  di  rado  gli esiti permanenti di una lesione possono essere

rappresentati  da  piu' voci tabellate. In questi casi la valutazione

del  danno  non  deriva  dalla  sommatoria  delle diverse percentuali

attribuite   alle   singole   componenti  menomative,  ma  deve  fare

riferimento   alla   riduzione   globale  della  integrita'  di  quel

determinato  distretto  anatomo-funzionale,  fermo restando che se il

disvalore  globale  supera  il  9%,  la  tabella  in  oggetto  non e'

utilizzabile.

Danni plurimi monocroni.

    In  caso  di  danno  permanente  da  lesioni  plurime  monocrone,

interessanti  cioe'  piu' organi ed apparati, non si dovra' procedere

alla  valutazione  con  il  criterio  della semplice sommatoria delle

percentuali  previste  per il singolo organo od apparato, bensi' alla

valutazione  complessiva  che  avra'  come riferimento le valutazioni

tabellari  dei  singoli danni e la globale incidenza sulla integrita'

psico-fisica  del soggetto. Nella valutazione medico-legale si terra'

conto,  di volta in volta, della maggiore o minore incidenza di danni

fra loro concorrenti o coesistenti.

Menomazioni preesistenti.

    Nel  caso in cui la menomazione interessi organi od apparati gia'

sede  di  patologie  od esiti di patologie, le indicazioni date dalla

tabella andranno modificate a seconda della effettiva incidenza delle

preesistenze rispetto ai valori medi.

Criterio della analogia.

    Nei  casi in cui le voci previste dalla tabella non corrispondano

pienamente  alla  condizione  menomativa  che  il  medico legale deve

valutare,  il  giudizio  va  espresso con il criterio della analogia,

tenendo conto cioe' dei valori indicati per le alterazioni anatomiche

o minorazioni funzionali che, per distretto interessato o per tipo di

pregiudizio che determinano o per grado di disfiunzionalita', piu' si

avvicinano alla specifica situazione che si sta esaminando.

Lesioni dentarie.

    In  caso  di perdita di singoli elementi, i valori proposti dalla

tabella  devono  comunque  essere  adattati  al  risultato funzionale

(compreso  il  danno  estetico)  conseguito  o  conseguibile mediante

terapia  odontoiatrica,  compreso  il trattamento protesico attuato o

attuabile.  In  linea  di  massima, anche in caso di protesi efficace

funzionalmente  ed  esteticamente, ovvero in caso di devitalizzazione

del  singolo  elemento o di sua trasformazione in pilastro, si dovra'

riconoscere  almeno 1/3 del valore previsto per ogni elemento fino al

valore  massimo  tabellato  per la perdita del dente ove si tratti di

elemento in precedenza integro.

    In   caso   di   perdite   dentarie   multiple,   la  valutazione

medico-legale  del  danno permanente biologico deve essere effettuata

considerando  la  residua  riduzione della sua efficienza globalmente

intesa,  anche  sulla  base  della riabilitazione protesica o del suo

attendibile risultato.

Menomazioni dell'apparato visivo.

    In  caso  di  menomazione dell'acuita' visiva, la valutazione del

danno  biologico  permanente e' calcolata in riferimento ai parametri

indicati  dalla  tabella,  sulla  base della acutezza visiva ottenuta

dopo adeguata correzione.

Menomazioni dell'apparato uditivo.

    In   caso  di  menomazioni  della  capacita'  uditiva,  si  fara'

riferimento  alla  tabella  gia' presa a riferimento dalla principali

Guide  alla  valutazione  del  danno permanente biologico e riportata

anche dalla tabella (allegato 1) di cui al citato decreto legislativo

23 febbraio 2000, n. 38.

Danni psichici.

    Le  voci  previste  dalla  tabella fanno riferimento a condizioni

psicopatologiche    con    consolidata    connotazione   diagnostica.

L'accertamento medico-legale della loro esistenza e del loro rapporto

causale con l'evento a cui e' attribuito il danno da valutare si basa

sulla  verifica della analisi di compatibilita' fra le manifestazioni

cliniche  accertate  e i contenuti psico-traumatizzanti dell'evento a

cui le stesse manifestazioni si possono far risalire.

Danno estetico.

    Il pregiudizio estetico lieve.

    L'anormalita'  e' limitata ad esiti rilevabili ad un'osservazione

generica, ma che non mutano in assoluto l'espressivita' del soggetto.

Si  tratta  cioe'  di  esiti di minime alterazioni delle strutture di

supporto  del  volto  e/o  alterazioni cutanee limitate. Rientrano in

quest'ambito: piccole cicatrici visibili e/o pigmentazione anomala al

volto,  modeste dismorfie in esito a fratture del massiccio facciale,

perdita  parziale  di  un  padiglione  auricolare, strabismo lieve (a

parte il pregiudizio disfunzionale), lievi esiti di lesione del nervo

facciale, cicatrici lineari al collo bene evidenti, cicatrici lineari

anche di grandi dimensioni al tronco o agli arti.

    Il pregiudizio estetico da lieve a moderato.

    Il  pregiudizio  estetico  complessivo  e'  piu'  rilevante  e si

accompagna  ad  una  coscienza  della  menomazione resa obiettiva dal

giudizio  negativo  di  chi  osserva  il soggetto. Si tratta cioe' di

esiti  di  perdite circoscritte di strutture di supporto al volto e/o

alterazioni  cutanee  poco  importanti.  Rientrano  in  quest'ambito:

cicatrici  lineari  piane di piccole dimensioni al volto, depressioni

circoscritte   della  fronte  o  della  guancia,  modeste  asimmetrie

facciali,  marcata  deformazione della piramide nasale, perdita di un

padiglione  auricolare,  strabismo  evidente  (a parte il pregiudizio

disfunzionale),  evidenti  esiti  cicatriziali  al collo, estese aree

cicatriziali al tronco o agli arti.

    Se  nella  voce  tabellare non e' segnalata alcuna specificazione

aggiuntiva  inerente  il  danno estetico, quest'ultimo si ritiene non

compreso nella valutazione percentuale indicata.

    Le  voci  tabellate  indicative  di  perdite anatomiche sono gia'

comprensive del pregiudizio estetico salvo i casi di anomalo processo

di cicatrizzazione.

Revisione della tabella.

    Saranno  disposte  eventuali  revisioni  della tabella in caso di

nuove e documentate acquisizioni scientifiche e della dottrina.

 

      

                                                          Allegato II

   TABELLA DELLE MENOMAZIONI ALLA INTEGRITA' PSICOFISICA COMPRESE

                   TRA 1 E 9 PUNTI DI INVALIDITA'

 

                                                           Allegato I

                         CRITERI APPLICATIVI

    La  legge  5 marzo 2001, n. 57, al comma 3 dell'art. 5, definisce

il  «danno  biologico»,  come «la lesione alla integrita' psicofisica

della   persona,   suscettibile   di   accertamento   medico-legale»,

precisando  che  «il danno biologico e' risarcibile indipendentemente

dalla  sua  incidenza  sulla  capacita'  di produzione di reddito del

danneggiato».

    Inoltre,  al  comma  5 dello stesso articolo, la legge stabilisce

che debba essere predisposta una «specifica tabella delle menomazioni

alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita».

    Scopo  dunque  della  tabella  e'  quello  di  indicare parametri

numerici  da  utilizzare ogni volta che, nell'ambito del risarcimento

del  danno  alla  persona  in  responsabilita' civile auto, vi sia la

necessita'  di effettuare un accertamento medico-legale per stabilire

in  che  misura  debba essere quantificata una menomazione permanente

alla  integrita'  psicofisica, nel caso questa menomazione rientri in

un tasso compreso tra l'1% ed il 9%.

    Prima  di  illustrare  le  modalita'  con cui la tabella e' stata

predisposta  e, soprattutto, in che modo essa debba essere utilizzata

nella  pratica  valutativa, va ricordato che il danno alla persona in

ambito responsabilita' civile, per come esso e' stato delineato negli

ultimi venti anni dalla giurisprudenza e dalla dottrina e, da ultimo,

da  due  provvedimenti  legislativi  (decreto legislativo 23 febbraio

2000,  n.  38,  che  regola  l'attivita'  indennitaria dell'INAIL, e,

appunto, la legge 5 marzo 2001, n. 57) si fonda sul concetto di danno

biologico,  che  consiste nella menomazione temporanea e/o permanente

all'integrita'  psico-fisica  della  persona,  la  quale  esplica una

incidenza   negativa  sulle  attivita'  quotidiane  e  sugli  aspetti

personali    dinamico-relazionali   della   vita   del   danneggiato,

indipendentemente  da  eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di

produrre reddito.

    La tabella, da utilizzare ai fini del risarcimento del danno alla

persona  nello  spirito dell'art. 5 della legge n. 57/2001, indica le

lesioni/menomazioni  che danno luogo ad un danno biologico permanente

valutabile  tra  l'1  ed  il 9%; l'assenza di una voce in tabella non

esclude  la sua considerabilita' valutativa, con riferimento al danno

biologico.

    Ove  la  menomazione  accertata incida in maniera apprezzabile su

particolari  aspetti  dinamico-relazionali  personali, lo specialista

medico  legale  dovra'  fornire  motivate  indicazioni aggiuntive che

definiscano  l'eventuale maggiore danno tenuto conto delle condizioni

soggettive  del danneggiato, richiamate dal comma 4 dell'art. 5 della

legge n. 57/2001 come modificato dalla legge n. 273/2002.

    La  tabella  comprende, per ogni distretto anatomico, fattispecie

diverse   che   vanno   dalla  elaborazione  di  voci  relative  alla

compromissione dei parametri indicativi della piena funzionalita' (ad

esempio, per un arto: motilita', stabilita', asse, potenza, velocita'

e  abilita'  motoria),  alla descrizione di alterazioni anatomiche ed

alla illustrazione di specifiche condizioni cliniche.

    Premesso   che   anche   le  lesioni  da  cui  possono  originare

menomazioni  previste in tabella possono talora guarire senza postumi

permanenti,  i  valori  indicati nella tabella sono riportati con tre

diverse  dizioni:  in  alcuni casi si e' indicato un numero unico, in

altri un intervallo di valori, in altri ancora l'espressione uguale o

minore.

    Il  numero  unico e' stato adottato per quelle voci indicative di

una  lesione  anatomica  o  di una condizione funzionale ben precisa;

detto  parametro numerico previsto e' riferito al danno base teorico,

fermo  restando  che  lo stesso valore deve essere modificato laddove

quella  menomazione  sia  correlata  ad  un quadro clinico-funzionale

diverso.

    Ad  altre  voci  corrispondono  fasce valutative in rapporto alle

possibili  varianti  anatomofunzionali  proprie di quella particolare

fattispecie:

      a) le   indicazioni   date   con  un  range  si  riferiscono  a

menomazioni  che  comunque  sono  responsabili di per se' di un danno

permanente  suscettibile di valutazione, che puo' oscillare a seconda

del quadro clinico cui si correla;

      b) la  dizione uguale o inferiore indica il numero abitualmente

espressivo  del  valore  menomativo  dell'esito  della  lesione  che,

tuttavia,  puo'  essere  inferiore  in  relazione a livelli di minore

pregiudizio.

Danno composito.

    Non  di  rado  gli esiti permanenti di una lesione possono essere

rappresentati  da  piu' voci tabellate. In questi casi la valutazione

del  danno  non  deriva  dalla  sommatoria  delle diverse percentuali

attribuite   alle   singole   componenti  menomative,  ma  deve  fare

riferimento   alla   riduzione   globale  della  integrita'  di  quel

determinato  distretto  anatomo-funzionale,  fermo restando che se il

disvalore  globale  supera  il  9%,  la  tabella  in  oggetto  non e'

utilizzabile.

Danni plurimi monocroni.

    In  caso  di  danno  permanente  da  lesioni  plurime  monocrone,

interessanti  cioe'  piu' organi ed apparati, non si dovra' procedere

alla  valutazione  con  il  criterio  della semplice sommatoria delle

percentuali  previste  per il singolo organo od apparato, bensi' alla

valutazione  complessiva  che  avra'  come riferimento le valutazioni

tabellari  dei  singoli danni e la globale incidenza sulla integrita'

psico-fisica  del soggetto. Nella valutazione medico-legale si terra'

conto,  di volta in volta, della maggiore o minore incidenza di danni

fra loro concorrenti o coesistenti.

Menomazioni preesistenti.

    Nel  caso in cui la menomazione interessi organi od apparati gia'

sede  di  patologie  od esiti di patologie, le indicazioni date dalla

tabella andranno modificate a seconda della effettiva incidenza delle

preesistenze rispetto ai valori medi.

Criterio della analogia.

    Nei  casi in cui le voci previste dalla tabella non corrispondano

pienamente  alla  condizione  menomativa  che  il  medico legale deve

valutare,  il  giudizio  va  espresso con il criterio della analogia,

tenendo conto cioe' dei valori indicati per le alterazioni anatomiche

o minorazioni funzionali che, per distretto interessato o per tipo di

pregiudizio che determinano o per grado di disfiunzionalita', piu' si

avvicinano alla specifica situazione che si sta esaminando.

Lesioni dentarie.

    In  caso  di perdita di singoli elementi, i valori proposti dalla

tabella  devono  comunque  essere  adattati  al  risultato funzionale

(compreso  il  danno  estetico)  conseguito  o  conseguibile mediante

terapia  odontoiatrica,  compreso  il trattamento protesico attuato o

attuabile.  In  linea  di  massima, anche in caso di protesi efficace

funzionalmente  ed  esteticamente, ovvero in caso di devitalizzazione

del  singolo  elemento o di sua trasformazione in pilastro, si dovra'

riconoscere  almeno 1/3 del valore previsto per ogni elemento fino al

valore  massimo  tabellato  per la perdita del dente ove si tratti di

elemento in precedenza integro.

    In   caso   di   perdite   dentarie   multiple,   la  valutazione

medico-legale  del  danno permanente biologico deve essere effettuata

considerando  la  residua  riduzione della sua efficienza globalmente

intesa,  anche  sulla  base  della riabilitazione protesica o del suo

attendibile risultato.

Menomazioni dell'apparato visivo.

    In  caso  di  menomazione dell'acuita' visiva, la valutazione del

danno  biologico  permanente e' calcolata in riferimento ai parametri

indicati  dalla  tabella,  sulla  base della acutezza visiva ottenuta

dopo adeguata correzione.

Menomazioni dell'apparato uditivo.

    In   caso  di  menomazioni  della  capacita'  uditiva,  si  fara'

riferimento  alla  tabella  gia' presa a riferimento dalla principali

Guide  alla  valutazione  del  danno permanente biologico e riportata

anche dalla tabella (allegato 1) di cui al citato decreto legislativo

23 febbraio 2000, n. 38.

Danni psichici.

    Le  voci  previste  dalla  tabella fanno riferimento a condizioni

psicopatologiche    con    consolidata    connotazione   diagnostica.

L'accertamento medico-legale della loro esistenza e del loro rapporto

causale con l'evento a cui e' attribuito il danno da valutare si basa

sulla  verifica della analisi di compatibilita' fra le manifestazioni

cliniche  accertate  e i contenuti psico-traumatizzanti dell'evento a

cui le stesse manifestazioni si possono far risalire.

Danno estetico.

    Il pregiudizio estetico lieve.

    L'anormalita'  e' limitata ad esiti rilevabili ad un'osservazione

generica, ma che non mutano in assoluto l'espressivita' del soggetto.

Si  tratta  cioe'  di  esiti di minime alterazioni delle strutture di

supporto  del  volto  e/o  alterazioni cutanee limitate. Rientrano in

quest'ambito: piccole cicatrici visibili e/o pigmentazione anomala al

volto,  modeste dismorfie in esito a fratture del massiccio facciale,

perdita  parziale  di  un  padiglione  auricolare, strabismo lieve (a

parte il pregiudizio disfunzionale), lievi esiti di lesione del nervo

facciale, cicatrici lineari al collo bene evidenti, cicatrici lineari

anche di grandi dimensioni al tronco o agli arti.

    Il pregiudizio estetico da lieve a moderato.

    Il  pregiudizio  estetico  complessivo  e'  piu'  rilevante  e si

accompagna  ad  una  coscienza  della  menomazione resa obiettiva dal

giudizio  negativo  di  chi  osserva  il soggetto. Si tratta cioe' di

esiti  di  perdite circoscritte di strutture di supporto al volto e/o

alterazioni  cutanee  poco  importanti.  Rientrano  in  quest'ambito:

cicatrici  lineari  piane di piccole dimensioni al volto, depressioni

circoscritte   della  fronte  o  della  guancia,  modeste  asimmetrie

facciali,  marcata  deformazione della piramide nasale, perdita di un

padiglione  auricolare,  strabismo  evidente  (a parte