| REGOLAMENTO
REGIONALE 28 novembre 2005, n. 27
BUR 151
del 2.12.2005
"Disposizioni regolamentari ed attuative della
Legge Regionale 12 agosto 2005, n. 11 'Modifiche alla
legge regionale 14 giugno 1994, n. 18 (Norme per
l'istituzione degli ambiti territoriali delle Unità
sanitarie locali)' ".
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n.
1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della
Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R.
12/05/2004,n.7 " Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n.7
"Statuto della Regione Puglia".
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1611 del 22
novembre 2005 di attuazione del Regolamento suddetto.
EMANA
Il seguente Regolamento:
[1] PREMESSA
_______________
La L.R. 12 Agosto 2005, n. 11, al fine di procedere, per
effetto della istituzione della sesta provincia, alla
ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità
sanitarie locali, ha introdotto un complesso di
disposizioni finalizzate a consentire dal 1° Gennaio 2006
la piena operatività delle Aziende USL interessate.
Il complesso articolato di atti ed operazioni, da
effettuarsi nella necessaria successione e con adeguata
coerenza ed appropriatezza, prevede che fino alle ore
24,00 del 31.12.2005, sia conservato l'attuale assetto
organizzativo delle strutture del Servizio Sanitario
regionale e, dal 1° Gennaio 2006, che lo stesso assuma la
configurazione determinata dalla Legge Regionale e dal
presente regolamento.
La disciplina contenuta nel presente regolamento fa
riferimento alle norme regionali ed a quelle contenute nel
Cod. Civ. in quanto applicabili direttamente o in via
analogica.
La fissazione del termine al 1° Gennaio 2006, quale
univoco momento iniziale di efficacia degli effetti di
tali operazioni permette di garantire:
.a) la omogeneità rispetto all'esercizio 2005, oltre che
del bilancio, anche dei contenuti dei Modelli CE, LA, SP,
nonché il corretto adempimento degli obblighi informativi
da parte delle Aziende USL interessate;
.b) la coerenza, ai fini del consolidamento regionale,
delle poste dei conti economici e degli stati patrimoniali
delle USL interessate, con ciò evitando anche la
frammentazione dei valori;
.c) la disponibilità, alla stessa data di riferimento, di
una base uniforme per tutte le aziende interessate alle
operazioni previste dalla L.R. 11/05, costituita dal
bilancio di esercizio al 31.12.2005;
.d) l'adeguata esecuzione delle procedure amministrativo
contabili, per il trasferimento delle situazioni
soggettive e contrattuali interessanti il personale
compreso nei rami di attività oggetto di trasferimento;
.e) la disponibilità del tempo necessario per procedere
con decorrenza 1 Gennaio 2006 all'adeguamento dei sistemi
organizzativi, automatizzati, di gestione e di controllo,
in particolare ai fini del monitoraggio per centro di
costo previsto dalla vigente normativa;
.f) la disponibilità di un congruo termine di tempo
nell'ambito del quale i Direttori Generali delle Aziende
USL impegnate nelle operazioni de quibus potranno dare
informativa ai soggetti interessati e definire le modalità
di regolazione dei rapporti con i Terzi;
[2] Costituzione della USL BAT/1 e Definizione della nuova
sede legale della USL BA/2
2.1] Costituzione della Azienda Unità Sanitaria Locale
BAT/1;
_______________
Ai fini della costituzione della personalità giuridica
della nuova Azienda USL sono definite le seguenti azioni.
_______________
2.1.1] Individuazione della sede legale
1. La L.R. 11/05 prevede che la Conferenza dei Sindaci
della istituita BAT/1, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, pubblicata in data 16
Agosto e, quindi, entro il 15 Settembre 2005,
conformemente alle previsioni del c.4 dell'Art. 7 della
L.R. 28-12-1994 n. 36 ed a norma del c.1 delle
disposizioni attuative di cui all''Art.2 della L.R. 11/05,
individui la sede legale della Azienda USL BAT/1 e la
comunichi all'Assessorato alle Politiche della Salute
affinchè lo stesso provveda, con deliberazione della
Giunta, a disporre la pubblicazione della sede così
individuata sul BURP.
2. La conferenza dei sindaci non ha provveduto, per cui la
Giunta ha rinviato ogni decisione circa la sede della USL.
2.1.2] Costituzione della Azienda USL BAT/1
1. il Presidente della Regione, con proprio Decreto, da
pubblicarsi sul BURP, costituisce, fissandone la data di
origine al 1 Gennaio 2006, la nuova persona giuridica
denominata "Azienda USL della Provincia di Barletta,
Andria e Trani", in breve "Azienda USL BAT/1"
determinandone la sede legale
2. Il Direttore Generale della USL BAT/1, già designato
dalla Giunta con provvedimento 6 Settembre 2005, n.1245 ed
immesso nella funzione, dalla data di costituzione della
personalità giuridica della nuova Azienda, assume la
legale rappresentanza della stessa.
3. A completamento delle suddette operazioni:
• il competente Settore dell'Assessorato alle Politiche
della Salute, provvede a dare le dovute comunicazioni, al
Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, alla Banca d'Italia ed agli altri soggetti
rispetto ai quali è competente la Regione ai fini
dell'informativa;
• il Direttore Generale della USL BAT/1, per gli aspetti
aziendali, provvede alle necessarie comunicazioni ai
diversi soggetti interessati, compresi gli Istituti
Previdenziali ed Assicurativi e l'Agenzia delle Entrate,
anche ai fini dell'ottenimento della partita IVA e del
codice fiscale della neo costituita personalità
giuridica.
2.2] Strutture Organizzative di primo funzionamento della
Azienda USL BAT/1
_______________
1. Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali,
nelle more del perfezionamento del processo di
rimodulazione dell'assetto territoriale delle USL
interessate dalla LR 11/05, il Direttore Generale della
USL BAT/1 potrà fruire di apporti organizzativi e di
personale delle Aziende USL BA/1 e BA/2, concordando con
il Direttore Generale di quest'ultima (anche nella sua
qualità di direttore generale della incorporanda AUSL
BA/1) le modalità, i luoghi e gli ambiti di
collaborazione, anche tenuto conto di quanto previsto
dalle direttive di seguito riportate.
2. Il Direttore Generale della BA/2, anche nella sua
qualità di direttore generale della AUSL BA/1, tramite
aree e servizi delle due Aziende, assicura la sussistenza
delle condizioni necessarie affinché la Direzione
Generale della USL BAT/1 possa essere nelle condizioni di
operare per l'esecuzione di quanto previsto dal presente
regolamento e dagli atti a questo connessi. In ogni caso
non sono consentiti abbassamenti di livelli di assistenza
o discontinuità nella loro assicurazione per effetto
delle azioni contemplate nel presente regolamento. A tal
fine i Direttori Generali di tutte le UUSSLL interessate
stipuleranno intese per assicurare la continuità
assistenziale.
3. Il Direttore Generale della USL BAT/1, per le finalità
di cui al c.7 dell'Art. 2 della L.R. 11/05, tenuto conto
degli indirizzi di cui alla sezione Subentro nei
contratti, è autorizzato, di concerto con il Direttore
Generale della USL BA/2, anche nella sua qualità di
direttore generale della Azienda USL BA/1, a deliberare
specifici rapporti, in particolare in materia di servizi
di tesoreria e cassa e di operatività dei sistemi
informativi, finalizzati anche alla definizione dei
requisiti di servizio a far data dal 1 Gennaio 2006.
Eventuali oneri rivenienti da detti atti sono assunti a
carico della USL BA1.
2.3] Sede Legale della Azienda USL BA/2
_______________
1. Non avendo la conferenza dei sindaci provveduto alla
individuazione della sede della Azienda USL BA/2 la Giunta
avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 2 alla
l.r. n.11/05 ha individuato nella città di Giovinazzo la
suddetta sede legale. Conseguentemente, il competente
Settore dell'Assessorato alle Politiche della Salute, con
proprio provvedimento, dispone la pubblicazione sul BURP
della nuova sede così individuata con efficacia dal 1°
Gennaio 2006.
2. Il Direttore Generale della USL BA/2 provvede alle
necessarie comunicazioni di variazione ai diversi soggetti
interessati, compresi gli Istituti Previdenziali ed
Assicurativi e l'Agenzia delle Entrate.
[3] Disciplina delle modalità di trasferimento dei rami
di attività
_______________
3.1] Contesto e definizioni
_______________
1. Gli articoli della L.R. 11/05 individuano il quadro di
una sequenza di atti amministrativi che interessano, a
diverso titolo, le seguenti USL:
_________
BAT/1 BA/1
BA/2 BA/3
BA/4 FG/2
_________
2. Ai fini del presente regolamento e degli atti allo
stesso consequenziali, si fa riferimento al c. 5 dell'Art.
2112 Cod. civ, intendendosi, per ramo di azienda,
l'articolazione funzionale dell'attività organizzata
dell'Azienda USL cedente esercitata nei confini
amministrativi dei comuni che, prima compresi,a norma
della L.R. 18/94, nell'ambito territoriale della stessa,
concorrono alla costituzione del nuovo ambito territoriale
ed organizzativo della USL a cui dette articolazioni
aziendali vengono apportate, per effetto della L.R. 11/05.
3. In particolare per il ramo d''azienda da trasferirisi
da parte della USL BA/1 alla BAT/1, come meglio precisato
nella successiva sezione [7], lo stesso comprende anche
l'organizzazione connessa all'esercizio delle funzioni di
direzione e coordinamento dell'Azienda Sanitaria ed i
servizi a dette funzioni correlate, nonché le strutture
sovradistrettuali.
4. Nell'ambito del presente regolamento e degli atti
connessi e/o consequenziali, l'espressione "ramo di
attività" ha lo stesso significato di "ramo
d'azienda".
3.2] Personale
_______________
3.2.1 Qualificazione dell'appartenenza del lavoratore al
ramo d'azienda oggetto di trasferimento
1. L'appartenenza di un lavoratore al ramo di attività va
determinata con riferimento alla prevalenza delle mansioni
svolte da parte di questi nel senso che devono
considerarsi come addetti al ramo di azienda oggetto di
trasferimento quei lavoratori che sono assegnati o
destinati in misura prevalente all'unità operativa e/o
all'ambito territoriale rispetto al quale, per legge, è
stata trasferita la competenza tra le USL interessate,
facendo riferimento alla data di adozione del presente
atto. Non si tiene conto, ai fini di cui al presente
punto, di eventuali disposizioni di assegnazioni,
temporanee ad altra sede per esigenze di servizio.
3.2.2 Informativa alle Organizzazioni Sindacali in materia
di trasferimento di rami d'azienda
In merito, oltre a quanto previsto dai vigenti CCNL del
comparto e della dirigenza per il personale del SSR si fa
riferimento, in particolare in materia di informativa,
all'Art. 47 della Legge 29 Dicembre 1990, n.428,
contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all' Unione
Europea.
In relazione agli adempimenti di riorganizzazione dei
servizi e ricollocazione del personale resta ferma la
previsione della contrattazione integrativa aziendale.
3.2.3 Dotazioni Organiche
1. In fase di prima attuazione, fino a successiva
disposizione della Giunta Regionale, la dotazione organica
delle USL interessate dalle operazioni di rimodulazione di
cui alla LR 11/05 è modificata in ragione delle
variazioni intervenute nell'organizzazione della Azienda
cedente e della subentrante per effetto del trasferimento
dei rami di azienda.
2. Fino al completamento di tutte le procedure ed
operazioni necessarie per dare completo adempimento alle
disposizioni della LR 11/05, si assume quale dotazione
organica provvisoria riferita alle unità operative
oggetto di trasferimento totale o parziale,
rispettivamente quella corrispondente al numero ed alla
qualifica del personale in servizio a tempo indeterminato
e determinato, quest'ultimo in presenza di posti vacanti
nella dotazione organica, trasferito nell'organizzazione
della USL subentrante, ovvero che è rimasto in servizio
nella azienda cedente dopo le esclusioni dall'ambito
amministrativo di quest'ultima, determinatesi per effetto
della legge di riordino degli ambiti territoriali, nonché
al numero dei posti per i quali sono in atto procedure
concorsuali.
3. Al fine di garantire una corretta gestione della fase
transitoria per l'esercizio delle attività essenziali ed
obbligatorie previste dalle leggi e dalle disposizioni
regionali, i Direttori Generali delle USL interessate,
nelle more della definizione del nuovo assetto
organizzativo e della conseguente dotazione organica,
possono procedere ad accorpamenti e/o a ridefinizioni
temporanee degli assetti operativi e delle connesse
responsabilità di gestione, anche con incarichi ad
interim. Detti incarichi possono essere conferiti a
personale già dipendente dalle stesse aziende sanitarie.
Per le attività sovra distrettuali e delle strutture
amministrative che dovranno far capo alla direzione
generale della USL BA/2 e/o unità operative di nuova
istituzione va stabilito un contingente integrativo di
unità di personale necessario per il funzionamento. Per
assicurare la disponibilità delle necessarie unità di
personale è prevista l'opzione per l'assegnazione alla
USL BA/2 nonché, successivamente, mobilità di
compensazione e mobilità da altre USL e/o enti.
Nell'ipotesi di permanenza di insufficienza di personale,
si procederà, secondo necessità a mobilità secondo le
modalità previste dal regolamento regionale per la
collocazione del personale in esubero e/o diverse modalità
di reclutamento previste dalla vigente normativa. Il
personale destinatario di procedimento di mobilità
forzata ha diritto di priorità nelle ipotesi di copertura
di posti nella USL di provenienza trascorso un anno
dall'1.1.06. Le operazioni di cui sopra saranno avviate
dalla data di approvazione del presente regolamento.
I direttori generali delle Aziende USL BAT/1 e BA/2
concludono intese finalizzate a garantire, per il periodo
massimo di un anno, che le strutture amministrative della
attuale USL BA/2, confluite nella USL BAT/1, collaborino
all'istruttoria dei procedimenti amministrativi della
nuova USL BA/2.
4. Le Aziende USL BA/2 e BAT/1, al termine della fase
transitoria di primo avviamento provvedono alla
definizione delle rispettive dotazioni organiche, nel
quadro di quanto definito dal D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165,
con riferimento alle norme di legge e regolamentari,
conformemente agli indirizzi della programmazione
regionale.
3.2.4 Assunzioni
1. Fino all'approvazione da parte della Giunta delle
dotazioni organiche definitive di cui al comma 4) del
precedente paragrafo, nelle suddette Aziende non possono
essere indetti nuovi concorsi ed effettuate nuove
assunzioni a tempo indeterminato, salvo esplicita
autorizzazione in deroga al presente regolamento concessa
dall' Organo di Governo regionale. Sono portati a
compimento i concorsi in atto per figure professionali del
ruolo sanitario le cui graduatorie saranno utilizzate,
d'intesa fra i Direttori Generali delle Aziende USL BAT/1
e BA/2. E' consentito l'utilizzo delle graduatorie ancora
valide, d'intesa fra i due direttori generali.
2. Nel caso di eventuali esigenze, i Direttori Generali
della USL BA/2 e della BAT/1 possono fare ricorso a forme
di collaborazione quali quelle di cui al c.10 dell'Art. 20
della L.R. 28/00 osservando conseguentemente il criterio
di utilizzare prioritariamente dipendenti o servizi del
servizio sanitario regionale, nonché a quelle di cui all'
Art.8, c.2 della L.R. 14/04.
3. Il personale perdente posto in conseguenza del piano di
riordino della rete ospedaliera o che per effetto dello
stesso è stato assegnato a sede diversa può essere
destinatario di procedimenti di mobilità, per garantire
la funzionalità delle strutture, d'intesa tra le USL
interessate
[4] Scissione, trasferimento dei rami di attività e
subentro
_______________
4.1] Adempimenti dell'Assessorato alle Politiche della
Salute
_______________
1. Il Dirigente del competente Settore dell'Assessorato
alle Politiche della Salute, in esecuzione del presente
regolamento, entro giorni quindici dalla sua adozione,
dispone, con propria determinazione, la pubblicazione sul
BURP, dell'informativa riguardante:
.a) la individuazione del 1 Gennaio 2006 quale data a
partire dalla quale ha efficacia rispetto ai terzi il
trasferimento dei rami d'azienda tra le Aziende USL
interessate ed il subentro, a titolo originario, della USL
BA/2 in tutti i residui diritti ed obblighi in capo alla
incorporanda BA/1 per la parte di questi non trasferiti da
quest'ultima ad altre USL;
.b) la comunicazione ai Terzi contraenti che intrattengono
rapporti negoziali con una o più delle USL interessate
alle operazioni de quibus che gli stessi possono
rivolgersi alla direzione dell'Area Patrimonio della
competente azienda sanitaria per le specifiche informative
del caso, a partire dal 30.mo giorno successivo a quello
di pubblicazione di detto comunicato. Tale termine è
valutato essere congruo affinchè le Direzioni Generali
delle aziende interessate possano tra di loro definire e
concordare preventivamente le attuazioni di cui alla
sezione che segue in materia di "Subentro nei
contratti ".
2. L'avvenuta pubblicazione di tale informativa, con
riferimento alle USL interessate alle operazioni,
costituisce anche agli effetti dell'art. 2558 Cod. civ.,
data certa della notizia fornita ai terzi contraenti in
merito ai procedimenti di esecuzione in atto rispetto a
quanto disposto dalla LR 11/05.
3. I termini e le modalità di informativa innanzi
indicati, non escludono l'adozione da parte delle USL
interessate, di altre forme di comunicazione rispetto ai
terzi contraenti, compresa la pubblicazione di avviso sui
quotidiani.
[5] Subentro nei contratti
_______________
5.1] Disposizioni generali
_______________
1. A tutela delle parti terze contraenti, fino alla
definizione dei relativi rapporti contrattuali, alle
Aziende USL interessate alle operazioni di trasferimento,
è fatto divieto di indire nuovi appalti e di dar corso a
nuovi contratti concernenti la fornitura di beni e servizi
che, nei limiti del valore attuale della fornitura,
possono essere oggetto di erogazione da parte di detti
terzi contraenti, fatto salvo il caso di eventuali
contestazioni pre esistenti rispetto alla data di
pubblicazione della L.R. 11/05, verso taluno di questi.
2. Tanto premesso, richiamando l'Art. 2558 Cod. Civ
(successione nei contratti), nel caso di trasferimento di
ramo di attività:
a) l'Azienda USL beneficiaria subentra nei contratti
connessi a detto ramo di attività in precedenza stipulati
dalla USL cedente, salvo che tra dette parti non sia
pattuito diversamente.
b) Il terzo contraente può recedere dal contratto entro
tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una
giusta causa.
3. Pertanto,salvo diverso accordo tra le Aziende
interessate dall'operazione di trasferimento del ramo di
attività, e nel rispetto dei suddetti principi richiamati
dalla legge, la Azienda USL beneficiaria subentra a titolo
originario e parzialmente nei contratti originariamente
sottoscritti dalla USL cedente, per la parte pertinente al
ramo di azienda oggetto di trasferimento.
4. Ai fini del rispetto di detto principio, se un pre
esistente contratto della USL che deve procedere per legge
al trasferimento di un determinato ramo di attività ad
una USL beneficiaria riguarda, ad esempio:
.a) il servizio di pulizie, e tale contratto di appalto si
riferisce all'intera USL che ha originariamente
sottoscritto il contratto, è opportuno che la
beneficiaria subentri nello stesso, per la parte di
servizi che attengono alla parte di azienda trasferita;
.b) il servizio di approvvigionamento farmaceutico di
tutti i reparti ospedalieri e viene trasferito un plesso
ospedaliero, i Direttori Generali delle USL interessate
valuteranno la opportunità o meno che la beneficiaria
subentri in tutto o in parte al contratto con il terzo in
precedenza sottoscritto dalla USL cedente il ramo di
azienda che comprende tale complesso ospedaliero.
5. Può accadere ancora che, per giustificati motivi
definiti di concerto tra le due Aziende interessate dalle
operazioni di trasferimento, non sia opportuno che una USL
beneficiaria subentri parzialmente ad un contratto
sottoscritto dalla cedente. In tal caso lo stesso rimarrà
in capo alla cedente che dovrà definire, nel rispetto del
principio di equità, con il terzo contraente, ove ciò
sia necessario, le eventuali modificazioni del rapporto
negoziale vigente.
6. Eventuali oneri aggiuntivi che dovessero derivare dal
verificarsi di tale condizione, andranno appostati nella
contabilità della USL che li rileva, tra gli oneri
straordinari, a specifico conto acceso alla voce
"Sopravvenienze passive per oneri di ristrutturazione
ex L.R. 11/05", dandone analitica evidenza nella Nota
Integrativa.
5.2] Indirizzi specifici su alcuni servizi
_______________
a) Servizi di Tesoreria e Cassa
1. Poiché la Azienda USL BAT/1 necessita di tale servizio
ed è previsto che la USL BA/1 trasferisca a questa,
giusto quanto indicato al punto 3) del precedente
paragrafo 3.1] anche le attività ed i servizi connessi
all'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento
dell'Azienda Sanitaria, potrà essere agevole concordare
con l'Istituto Creditizio che attualmente cura detti
servizi per la USL BA/1, le modalità per l'integrale
trasferimento dello stesso in capo alla neo costituita USL
BAT/1, a far data dal 1 Gennaio 2006.
2. Nel subentro contrattuale, la durata del rapporto
permane fino alla data di scadenza prevista nel
preesistente contratto.
3. Tale subentro della Azienda USL BAT/1 nel contratto
regolante i servizi di tesoreria e cassa della USL BA/1
permette inoltre al direttore Generale della USL BA/2 di
semplificare la ridefinizione di quello di analoga natura
in capo a quest'ultima.
b) Sistemi Informatici e Telematici, affini e contratti
assimilabili
1. In modo analogo, per le USL BAT/1 e BA/1, può
trattarsi la materia afferente i contratti riferiti
all'esercizio dei sistemi informatici, telematici ed
affini oltre che di telefonia fissa e mobile, rispetto ai
quali, salvo diversa autonoma valutazione assunta di
concerto dai Direttori Generali delle due aziende,
sussiste analoga esigenza di unitarietà e/o integrazione.
2. Poiché è previsto che la BA/1 trasferisca alla BAT/1,
giusto quanto indicato al punto 3) del precedente
paragrafo 3.1] anche le attività ed i servizi connessi
all'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento
dell'Azienda Sanitaria, il subentro della USL BAT/1 alla
BA/1 in tali contratti permette di definire con il terzo
contraente che attualmente cura detti servizi per la USL
BA/1, le modalità di trasferimento dello stesso in capo
alla neo costituita USL BAT/1.
3. Nel subentro contrattuale, la durata dello stesso
permane fino alla data di scadenza prevista nel
preesistente contratto, potendo il Direttore Generale
della USL BAT/1 negoziare nell'ambito della propria
autonomia, condizioni di fornitura del servizio pari e/o
migliorative rispetto a quelle pre esistenti anche in
ragione del modificato e più ampio assetto della neo
istituita Azienda Sanitaria.
4. Il subentro della Azienda USL BAT/1 nel contratto
regolante i servizi di tale natura di cui era firmataria
la USL BA/1 permette inoltre al direttore Generale della
USL BA/2 di semplificare la ridefinizione di quello di
analoga natura in capo a quest'ultima, potendo egli
negoziare, nell'ambito della propria autonomia, in ragione
del modificato assetto organizzativo, condizioni di
fornitura del servizio pari e/o migliorative rispetto a
quelle preesistenti, fermo il termine di scadenza previsto
nel vigente contratto di appalto.
5. Gli indirizzi di cui innanzi sono applicabili in via
generale ai contratti per i quali il Direttore Generale
della USL BAT/1 ed il Direttore Generale della BA/2, anche
nella sua qualità di direttore generale della AUSL BA/1,
convengano, a norma del c. 2 delle disposizioni attuative
di cui all'art. 2 della L..R. 11/05, di operare in tal
senso.
5.3] Disciplina sui rapporti pregressi
_______________
1. Tutti gli eventuali contenziosi, insorti fino al 31
Dicembre 2005, anche se riferiti, in tutto o in parte, a
rami d'azienda oggetto di trasferimento, salvo diverso
accordo tra le USL interessate e ferma la disciplina del
cod. civ. per tali fattispecie, continuano a rimanere in
capo alla Azienda USL che, a norma della L.R. 18/94,
esercita fino al suddetto termine del 31 Dicembre la
potestà amministrativa.
2. Quanto indicato al precedente punto ha efficacia anche
rispetto a rapporti per i quali vi è subentro sia totale
sia parziale da parte della USL beneficiaria.
3. Si precisa che per effetto della operazione di
incorporazione, di cui alla successiva sezione [7], della
USL BA/1 nella USL BA/2, tutte le residue posizioni in
capo alla prima, alla data del 31 Dicembre 2005, comprese
quelle in materia di eventuali contenziosi in essere
rispetto a terzi, dal 1 Gennaio 2006 rientrano nell'ambito
della competenza amministrativa della USL BA/2.
4. L'istruttoria riguardante il contenzioso in essere al
31.12.2005, riguardante, in maniera esclusiva e specifica,
personale e le strutture delle ex USL BA/1 confluite nella
USL BAT/1 sarà assicurata dalla struttura burocratico
legale della stessa USL BAT/1.
5.4] Crediti e Debiti
_______________
1. Tutti i debiti e crediti maturati fino al 31 Dicembre
2005, riferiti a negozi giuridici ed obbligazioni per i
quali è previsto il subentro di un'altra USL, rimangono
in capo alla USL cedente.
2. In ragione della fusione per incorporazione della USL
BA/1 nella USL BA/2, con efficacia dal termine iniziale
del 1 Gennaio 2006, tutti i debiti e crediti così come
gli obblighi ed i diritti residuali della prima
confluiscono nella seconda.
[6] Direttive per il trasferimento alla Azienda USL BAT/1
ed alla USL BA/2 dei rami di attività delle USL FG/2,
BA/4, BA/3 e BA/1
_______________
6.1] Direttive di attuazione
_______________
1. La L.R. 11/05, al c. 5 dell'art.2 prevede che, ai fini
della realizzazione del nuovo assetto delle USL si debba
dar luogo al trasferimento di rami di attività tra le
Aziende Interessate.
2. Il combinato disposto dell'Art. 1, lettera c), prima
alinea e dell'art.2, c. 2 della suddetta legge regionale 2
Agosto 2005, n. 11, determina altresì che la Azienda USL
BA/1 debba intendersi formalmente soppressa al momento
della sua incorporazione nella USL BA/2.
3. Atteso che gli atti finali di detta operazione si
concretizzeranno, tra le Aziende sanitarie interessate,
nei primi mesi dell'esercizio 2006, resta fermo il fatto
che rispetto ai terzi, dal 1 Gennaio 2006, la USL BA/2
subentri alla USL BA/1 in tutte le posizioni residuali che
permangono alla data del 31 Dicembre 2005 in capo a quest'ultima.
4. Considerato che l'insieme delle operazioni produce,in
pratica, la quasi totalità degli effetti giuridici con
riferimento alla data del 31 Dicembre 2005, è necessario
che sia rispettata da parte delle Aziende USL interessate
la sequenza di atti amministrativi di seguito indicata,
che riguardano, in particolare, detto giorno.
5. Ai fini della coerenza degli atti:
.a) Le USL BA/4, BA/3, BA/2, BA/1, FG/2, con riferimento
alla data del 31 Dicembre 2005, provvedono ad approvare i
rispettivi bilanci di esercizio che attengono agli ambiti
territoriali di propria competenza così come individuati
dalla LR 18/94.
.b) Con riferimento alla situazione alla stessa data del
31 dicembre 2005 ed al progetto di trasferimento di cui al
successivo paragrafo 6.2]:
b.1) le USL BA/1, BA/2 e FG/2 trasferiscono alla BAT/1 i
rami d'azienda di propria pertinenza, con efficacia del
trasferimento dal 1 Gennaio 2006. Per effetto di tali atti
è perfezionata la piena titolarità del potere
amministrativo della beneficiaria BAT/1 sui rami d'azienda
alla stessa così trasferiti ed è integralmente
costituito l'ambito territoriale della stessa, a norma
della L.R. 11/05.
b.2) la USL BA/3, BA/4 e BA/1 trasferiscono alla BA/2 i
rami d'azienda di propria pertinenza, con efficacia del
trasferimento sempre dal 1 Gennaio 2006.
6. Le competenti funzioni dirigenziali della USL BA/2 e
della USL BA/1, onde concordare i successivi adempimenti
da attuarsi, danno corso ai preventivi, necessari contatti
con i diversi Soggetti istituzionali interessati, compresi
gli Istituti Previdenziali ed Assicurativi e l'Agenzia
delle Entrate. Agli esiti di dette operazioni, il
Direttore Generale della USL BA/2, anche nella sua qualità
di direttore generale della USL BA/1, a mezzo raccomandata
A.R., provvede a comunicare ai suddetti Enti il termine di
efficacia iniziale degli effetti dell'incorporazione,
secondo le modalità concordate.
7. Con l'esecuzione delle operazioni di cui al punto 5) e
per effetto delle disposizioni di cui al punto 3) del
presente paragrafo, in ragione delle quali la USL BA/2
assume i diritti e gli obblighi in capo alla incorporanda
USL BA/1, proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori
alla fusione, la rimodulazione complessiva degli assetti
amministrativi delle USL disposti dalla LR 11/05, dal 1
Gennaio 2006, è così perfezionata.
6.2] Progetto di trasferimento dei rami d'azienda e
disciplina contrattuale
_______________
1. Il Direttore Generale della USL cedente ed il Direttore
Generale della USL subentrante, e/o dirigenti del Servizio
Sanitario Regionale da loro incaricati, provvedono, di
concerto, alla definizione del progetto relativo alla
operazione di trasferimento dei rami di attività cui
dette Aziende sono interessate. Nel progetto vanno tra
l'altro esplicitate le determinazioni che le Parti hanno
assunto rispetto agli indirizzi indicati nel presente
provvedimento.
2. Il progetto, accanto alla definizione dello stato
patrimoniale del ramo oggetto di trasferimento deve tra
l'altro contenere, oltre alla individuazione, anche in via
generale, dei beni, del personale e dell'organizzazione
oggetto dell'operazione, anche la identificazione delle
obbligazioni e dei negozi giuridici con terzi contraenti,
compresi i contratti di leasing e di locazione, rispetto
ai quali è previsto il subentro totale o parziale della
USL beneficiaria, ed in caso di subentro parziale, la
definizione dei limiti di subentro.
3. Nel progetto, ai fini del trasferimento, vanno altresì
individuati ed elencati gli interventi di ammodernamento
strutturale tecnologico ed organizzativo e relativi
finanziamenti, così come previsti dalla DGR 24 Marzo
2004, n.329 e da altre forme analoghe di finanziamento per
investimenti, con evidenza degli estremi del provvedimento
regionale e l'ammontare delle relative somme stanziate.
4. Il progetto si intende approvato con la sottoscrizione
dello stesso da parte di entrambi i Direttori Generali,
congiuntamente all'atto di trasferimento di cui al
successivo punto 5). Nel suddetto atto, in relazione al
ramo oggetto di trasferimento, va esplicitamente indicato
che a far data dal 1 Gennaio 2006 sono trasferiti alla USL
beneficiaria, in ragione del subentro, tutti i diritti e
gli obblighi in capo alla USL cedente, come risultanti per
effetto del suddetto progetto concordato tra le parti.
5. I provvedimenti deliberativi di rispettiva competenza
per il recepimento dei suddetti accordi vanno
obbligatoriamente assunti dai Direttori Generali delle
Aziende interessate entro i 60 giorni successivi dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento.
6. Ai fini della pubblicità rispetto ai Terzi
dell'operazione di trasferimento di cui si tratta,
l'obbligo si intende adempiuto con la pubblicazione dei
relativi provvedimenti di recepimento di cui al precedente
punto 5) negli Albi delle Aziende USL interessate.
6.3] Situazione Patrimoniale del ramo d'azienda oggetto di
trasferimento
_______________
1. Nel corso dell'esercizio 2006, i Direttori Generali
delle USL interessate all'operazione, con riferimento alla
situazione patrimoniale definita al punto 6.2]2,
provvedono all'eventuale rettifica ed assestamento delle
rispettive poste di bilancio.
6.4] Disciplina per il trasferimento dei rami d'azienda
_______________
1. Il rapporto giuridico tra le Aziende USL interessate
alle operazioni di trasferimento dei rami d'azienda è
disciplinato mediante specifici atti, sottoscritti dai
rispettivi Direttori Generali, contenenti:
a) l'esplicito riferimento alla Legge Regionale 12 Agosto
2005, n.11 ed al presente provvedimento;
b) la individuazione e la precisazione di quanto definito
per dare attuazione nei rapporti bilaterali tra le Aziende
USL interessate alle operazioni, agli indirizzi del
presente provvedimento;
c) l'elenco analitico del personale trasferito, corredato
degli opportuni elementi di qualificazione delle singole
posizioni giuridiche, economiche e funzionali;
d) la precisazione che la Azienda USL cedente immette
nella proprietà e nel pieno possesso del ramo di attività
la Azienda USL beneficiaria a far data dal 1 Gennaio 2006
e, più precisamente, dalle ore 0,00 di detto giorno, con
decorrenza di tutti gli effetti del trasferimento da tale
momento;
e) la precisazione che, con riferimento al ramo di azienda
oggetto di trasferimento, tutti gli eventuali ratei
differiti maturati e non goduti dal personale dipendente
trasferito e gli eventuali fondi di trattamento di fine
rapporto del personale in servizio maturati a tutto il 31
dicembre 2005, dal 1° Gennaio 2006 vengono assunti nello
stato del passivo della Azienda USL destinataria del
trasferimento, con corrispondente appostamento nell'attivo
della stessa di credito, per pari ammontare, verso la USL
cedente;
f) l'elenco di tutti i contratti di appalto, di
somministrazione, di servizio, di locazione, di utenza e
quant'altro compresi nel ramo di azienda ceduto, con
l'indicazione della durata residua, del terzo contraente e
l'esplicitazione se il subentro è totale o parziale, in
tale ultimo caso andrà indicata la parte rispetto alla
quale la Azienda USL beneficiaria del trasferimento ha
espresso la volontà di subentrare. Sia in caso di
subentro totale che parziale va determinato l'ammontare
dell'onere per cui vi è accollo a carico della USL
beneficiaria;
2. Lo stato patrimoniale, al 31 Dicembre 2005, del ramo di
attività oggetto di trasferimento, predisposto dalla
Azienda USL cedente avrà acclusi i prospetti analitici di
convalida delle poste ivi indicate, sottoscritti, per
accertamento e verifica, anche dal Collegio Sindacale di
detta Azienda. Con riferimento allo stato patrimoniale così
definito ed allegato all'atto di trasferimento, nello
stesso sarà espressa la dichiarazione per cui "sono
espressamente esclusi tutti gli altri crediti e debiti
afferenti il ramo di azienda oggetto di trasferimento, non
compresi negli allegati allo stato patrimoniale, che
resteranno a favore ed a carico della Azienda USL
cedente".
3. La Giunta, al fine di favorire la omogeneità degli
atti di trasferimento dei rami di attività, ove ne
ravvisi la esigenza, con propria deliberazione ed in
corformità alle direttive del presente regolamento, può
approvare apposito schema contrattuale da assumersi quale
riferimento per tale tipo di operazioni da parte delle
aziende USL interessate.
6.5] Subentro del Direttore Generale della USL BA/2 nelle
funzioni di Liquidatore delle LCA delle soppresse U.S.L.
_______________
Con riferimento ai contenuti di cui al c.3 dell'Art. 2
della LR 11/05, per il miglior perseguimento delle finalità
e degli obiettivi previsti dall'art. 43 della L.R. 7 marzo
2003, n. 4 e successive modificazioni, il Direttore
generale della USL BA/2, delibera il suo subentro, a far
data dal 1 Gennaio 2006, nella funzione di Commissario
liquidatore delle liquidazioni coatte amministrative delle
USL soppresse facenti capo agli ambiti territoriali della
incorporanda Azienda USL BA/1.
[7] Regolamentazione del procedimento di incorporazione
_______________
7.1] Situazione Patrimoniale delle Aziende USL interessate
dall'operazione di fusione
_______________
1. Per le finalità previste dal presente regolamento,
l'obbligo da parte del Direttore Generale della Azienda
USL BA/2 incorporante e del Direttore Generale della
incorporanda Azienda USL BA/1, di redigere la situazione
patrimoniale delle Aziende Sanitarie stesse, perché si
intenda adempiuto, ferma l'osservanza delle norme sul
bilancio di esercizio al 31.12.2005, richiede il rispetto
delle seguenti modalità di determinazione:
.a) lo stato patrimoniale di partenza delle Aziende
interessate all'operazione di fusione è quello relativo
al bilancio di esercizio al 31.12.2005. A tal riguardo:
A) USL BA/1
la situazione patrimoniale della BA/1, al 1 Gennaio 2006,
va determinata al netto dei trasferimenti di propri rami
d'azienda realizzati a favore della BAT/1 e della BA/2.
B) USL BA/2
la situazione patrimoniale della BA/2, al 1 Gennaio 2006,
va determinata al netto del trasferimento del proprio ramo
d'azienda effettuato a favore della BAT/1, comprendendo in
detta situazione i rami d'azienda ricevuti dalle USL BA/4,
BA/3 e BA/1.
.b) la conferma da parte del Direttore Generale della USL
BA/1 e BA/2, nei rispettivi atti deliberativi di
approvazione della situazione patrimoniale al 1 Gennaio
2006, che la data a decorrere dalla quale le operazioni in
capo alla Azienda USL BA/1, così come i suoi residui
diritti ed obblighi, sono imputati alla USL BA/2, è
quella del 1 Gennaio 2006.
7.2] Atto di Fusione
_______________
1. Con atto di identico contenuto, da registrarsi
nell'elenco delle deliberazioni della USL BA/2 e della
BA/1, il Direttore Generale della incorporanda USL BA/1 e
della incorporante USL BA/2 dà luogo alla fusione delle
due persone giuridiche che, fermo quanto già indicato al
punto 1 lett .b) del precedente paragrafo 7.1], si intende
formalmente perfezionata alle ore 24 del giorno stesso in
cui avviene la congiunta deliberazione, ferma l'efficacia
dell'operazione rispetto ai Terzi, dal 1 Gennaio 2006.
2. Il Direttore Generale della incorporante Azienda USL
BA/2 provvederà a redigere ed approvare, con data di
riferimento al 1 Gennaio 2006 il bilancio di fusione,
anche con successivo provvedimento, da deliberarsi, in
ogni caso, non oltre 15 giorni da quello di cui al punto
1) del presente paragrafo.
3. Per effetto dell'atto di fusione, la incorporante USL
BA/2 subentra a titolo originario in tutti i residui
diritti ed obblighi in capo alla incorporata USL BA/1,
proseguendo in tutti i rapporti anteriori alla fusione,
per la parte di questi non trasferiti da quest'ultima ad
altre USL per effetto degli attuati trasferimenti dei rami
d'azienda.
4. A seguito della fusione, con esplicita indicazione
degli estremi dei provvedimenti deliberativi di cui al
precedente punto 1), il Direttore Generale della USL BA/2,
a mezzo Raccomandata A.R., provvede a confermare
l'avvenuto perfezionamento delle operazioni all'Assessore
alle Politiche della Salute ed ai diversi soggetti
interessati, compresi gli Istituti Previdenziali ed
Assicurativi e l'Agenzia delle Entrate, anche ai fini
della confluenza in capo alla USL incorporante
dell'identità fiscale in precedenza posseduta dalla USL
BA/1.
5. Ai fini della pubblicità rispetto ai Terzi del
perfezionamento dell'operazione di fusione, l'obbligo si
intende adempiuto con la pubblicazione dei provvedimenti
di cui al punto 1) del presente paragrafo negli Albi delle
Aziende USL interessate. Si richiamamo inoltre i punti da
1) a 3) del paragrafo 4.1] più sopra.
6. Con la deliberazione di fusione, il Direttore Generale
della USL BA/2, a norma del c.2 dell'Art. 2 della L.R.
11/05, cessa nel suo incarico di Direttore Generale della
USL BA/1.
7.3] Cessazione del Direttore Sanitario f.f. e Direttore
Amministrativo f.f. della USL BA/1
_______________
Fino al completamento delle procedure per l'incorporazione
della USL BA/1 nella USL BA/2, in analogica applicazione
di quanto previsto dal c. 2 delle disposizioni attuative
di cui all'art.2 della LR 11/05 per il Direttore Generale,
senza che ciò dia luogo ad un incremento del loro
compenso, il Direttore Sanitario ed il Direttore
Amministrativo della USL BA/2 coprono anche le
corrispondenti funzioni nell'ambito della prima, e cessano
dalle stesse, con la suddetta deliberazione di fusione.
7.4] Cessazione dall'incarico dei componenti del Collegio
Sindacale della USL BA/1
_______________
Per effetto del suddetto atto di fusione cessano
dall'incarico i componenti del Collegio Sindacale della
incorporata USL BA/1. Detto collegio, fino alla
costituzione ed insediamento del collegio della USL BAT/1
resta in carica e ne assicura le relative funzioni, ferma
restando l'unico compenso.
7.5] 1° bilancio di esercizio successivo alla fusione
_______________
1. Nell'esercizio in cui avviene la fusione, la USL BA/2
iscrive le attività e le passività ai valori risultanti
dalle scritture contabili al 1 Gennaio 2006, così come
determinate per dar corpo alla situazione patrimoniale, in
pari data, di cui al punto 2) del precedente paragrafo
7.2].
[8] Rinvii normativi e disposizioni di primo funzionamento
per la USL BAT/1 e BA/2
_______________
1. Ove non diversamente disposto da successive norme di
legge e da provvedimenti amministrativi regionali in
materia di indirizzi di primo funzionamento, si fa
riferimento, per quanto compatibili, alle disposizioni di
cui all'Art. 30, c.2 e c.3), della LR 28 Dicembre 1994 n.
36 e s.m.
2. Il Direttore Generale della Azienda USL BAT/1 ed il
Direttore Generale della USL BA/2, successivamente alla
data del 1 Gennaio 2006, oltre a quant'altro previsto nel
presente regolamento e nel rispetto della vigente
normativa e degli atti di indirizzo, coordinamento e
programmazione della Giunta Regionale, provvederanno per
quanto di rispettiva competenza a:
.a) la rideterminazione della nuova dotazione organica
definitiva della Azienda USL;
.b) la revisione e l'adeguamento dell'Atto Aziendale di
organizzazione e funzionamento della Azienda .USL BA/2 e
formulazione di quello della USL BAT/1;
.c) l'adozione di appropriati standard di contabilità
analitica che permettano la uniforme applicazione del
controllo di gestione in tutte le articolazioni e livelli
organizzativi della Azienda USL, tali da consentire,
giusta punto 2 degli obiettivi affidati ai Direttori
Generali dalla DGR 1226/05, analisi comparative dei
costi,dei rendimenti e dei risultati di ciascuna azienda
sanitaria;
.d) il perseguimento degli altri obiettivi prioritari
affidati ai Direttori Generali dalla suddetta DGR 1226/05;
[9] Comunicazioni alle Amministrazioni Centrali
_______________
1. A seguito della notifica da parte del Direttore
Generale della Azienda USL BA/2 dell'avvenuto
completamento della operazione di fusione di cui al punto
4) del precedente paragrafo 7.2], il competente Settore
dell'Assessorato alle Politiche della Salute provvede a
dare le dovute comunicazioni al Ministero della Salute, al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca
d'Italia ed agli altri soggetti rispetto ai quali è
competente la Regione ai fini dell'informativa riferita
alla cessazione della personalità giuridica della USL
BA/1 ed alla sua incorporazione nella USL BA/2.
2. Per effetto del presente regolamento il competente
Settore dell'Assessorato alle Politiche della Salute, in
materia di flussi informativi, provvede prontamente a dare
la necessaria preventiva comunicazione alle
Amministrazioni Centrali dello Stato in merito alla
cessazione, a far data dal 1 Gennaio 2006, degli
adempimenti di tale natura rispetto ai quali la Azienda
USL BA/1 è di converso tenuta con riferimento all'
esercizio che si chiude il 31.12.2005.
[10] Rettifiche da effettuarsi nel 1° bilancio di
esercizio successivo alle operazioni di trasferimento di
rami d'azienda e di fusione
_______________
10.1] Valori dei Beni Patrimoniali
_______________
1. Il Direttore Generale della USL BAT/1 ed il Direttore
Generale della USL BA/2, nel corso del 2006, in
applicazione di quanto disposto in materia di patrimonio
dal Titolo IX della LR 38/94 e s.m., provvedono:
.a) a confermare e/o rettificare ovvero a definire, con
proprio atto, l'elenco analitico dei beni patrimoniali
disponibili ed indisponibili di cui all'Art. 49 di detto
titolo, specificandone caratteristiche, localizzazione e
tipologia, conformemente alle norme del TUIR ed alle
disposizioni vigenti in materia di tenuta della contabilità
e di redazione dei bilanci;
.b) a determinare gli scostamenti rilevati rispetto ai
corrispondenti valori di iscrizione in bilancio al 1
Gennaio 2006, onde procedere alle consequenziali
rettifiche nel corso del medesimo esercizio.
10.2] Regolazione di Ratei e Risconti
_______________
In ragione della specificità delle operazioni e della
limitata incidenza che in tale quadro possono avere i
ratei ed i risconti con riferimento alla situazione
patrimoniale al 31 Dicembre 2005 del ramo da trasferire,
salvo particolari esigenze, gli stessi continuano a
permanere nella competenza della USL cedente.
10.3] Magazzini e Scorte
_______________
Analogamente, salvo particolari esigenze di conservazione
in capo alla USL cedente, si considerano trasferiti i
magazzini e le scorte presenti nei complessi immobiliari
oggetto di trasferimento, così come risultanti dalle
giacenze e dai valori dei beni rilevati dalle scritture
contabili alla data del 31 Dicembre 2005.
[11] Trasferimento dei titoli di proprietà di beni in
precedenza iscritti nello stato patrimoniale di altra
Azienda USL
_______________
1. Il presente regolamento costituisce titolo per la
trascrizione in capo alla Azienda USL beneficiaria, a far
data dal 1 Gennaio 2006, della proprietà e dei diritti
reali sui beni rientranti nelle attività patrimoniali
comprese nel ramo d'azienda acquisito a quella data per
trasferimento dello stesso da parte della Azienda USL
cedente. Analogo termine iniziale di efficacia giuridica,
dal 1 Gennaio 2006, è attribuito al trasferimento di
proprietà dei residui beni della USL BA/1 in capo alla
USL BA/2.
2. I Direttori Generali delle USL che hanno acquisito nel
proprio attivo patrimoniale beni immobili in precedenza
iscritti nello stato patrimoniale di altra azienda USL,
provvedono alla trascrizione presso i competenti Uffici
pubblici entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di
trasferimento o di fusione.
[12] Regolazione delle partite patrimoniali Art.2 c. 5,
lett. c della LR 11/05
_______________
1. Il Direttore Generale dell'Azienda da cui avviene il
trasferimento del ramo di attività, provvede nell'ambito
degli adempimenti di cui al precedente punto 6.3]1, a
determinare il valore effettivo del patrimonio netto
assegnato all'Azienda Sanitaria beneficiaria del
trasferimento e di quello che rimane nell'Azienda cedente
per effetto dello scorporo disposto dalla LR.11/05.
2. Il patrimonio netto che residua nella Azienda Sanitaria
scissa e quello che viene apportato nella Azienda
beneficiaria è determinato con riferimento alle norme
previste per la redazione dei bilanci delle aziende del
SSR, ed in particolare comprende le seguenti voci:
PATRIMONIO NETTO
Finanziamenti per investimenti
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti
Fondo di dotazione
TOTALE PATRIMONIO NETTO
[13] Disciplina generale sugli effetti dei trasferimenti
di rami d'azienda tra le Aziende sanitarie interessate
_______________
1. Ove non diversamente e specificamente indicato nel
presente regolamento, si riepilogano i seguenti indirizzi
di ordine generale a cui dovranno attenersi le Aziende
sanitarie interessate:
.a) Le articolazioni aziendali costituenti i rami oggetto
di trasferimento, vengono trasferite e conferite nelle
loro organiche unità funzionali, economiche e finanziarie
e constano delle attività e passività che sono
dettagliatamente determinate a corredo dello stato
patrimoniale del complesso aziendale oggetto di
trasferimento.
.b) Per effetto della scissione e del trasferimento, la
Azienda sanitaria beneficiaria riceve per apporto i beni
alla stessa assegnati come specificatamente indicati
nell'atto di trasferimento.
.c) L'efficacia della scissione e del trasferimento, fermi
gli obblighi di pubblicità indicati, avrà effetto dal 1
Gennaio 2006.
.d) Le articolazioni aziendali di cui alla precedente
lettera .a) vengono apportate alla Azienda USL
beneficiaria nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, alla data di cui alla precedente lettera .c),
subentrando detta beneficiaria, oltre che nella piena
proprietà, possesso e godimento dei beni così come
descritti nell'atto di trasferimento di cui al precedente
paragrafo 6.4], anche nella titolarità, responsabilità,
possesso e godimento di tutti i diritti ed obblighi,
interessi legittimi ed aspettative, di spettanza del ramo
trasferito, credito ed aspettative di credito nei
confronti di terzi, sia che risultino da dati scritti, sia
che derivino da situazioni di mero godimento o di fatto,
ad esclusione di quanto connesso a:
• contenziosi pregressi;
• debiti e crediti;
• specifiche posizioni definite tra le Aziende USL
interessate all'operazione, nel quadro della disciplina
determinata dal presente regolamento e dall'atto di
trasferimento;
.e) La azienda beneficiaria succede pertanto, in preciso
stato e luogo della Azienda scissa da cui detto ramo è
stato trasferito, assumendo a proprio carico i soli oneri
e debiti, responsabilità, passività, ratei e risconti,
minusvalenze di ogni genere che possano emergere o
maturare dopo la data di efficacia della scissione e
relativi alla gestione precedente, che risultino
specificatamente indicati nell'atto di cui al suddetto
paragrafo 6.4], rimanendo tutto quanto il resto ad
esclusivo beneficio ed onere della Azienda USL da cui è
stato scisso il ramo conferito, compresa l'esecuzione
degli obblighi fiscali assicurativi e previdenziali
antecedenti alla scissione.
.f) Le Aziende sanitarie beneficiarie del trasferimento
sono autorizzate a compiere qualsiasi atto, pratica e
formalità, allo scopo di farsi riconoscere come
subentranti e proprietarie e titolari di ogni cespite ed
attività patrimoniale del ramo traslato dell'azienda
scissa, nei confronti sia dei privati, sia di qualsiasi
pubblica amministrazione. Dal canto suo la Azienda
sanitaria cedente da cui è stato scisso il ramo
trasferito ha l'obbligo di addivenire a qualsiasi atto,
supplementare ed esplicativo, che fosse necessario, per
dare piena esecuzione al presente regolamento, ad
integrazione e/o complemento dell'atto di trasferimento di
cui al precedente paragrafo 6.4].
.g) A tal fine il Direttore Generale della persona
giuridica beneficiaria è autorizzato, ove lo ritenga, a
conferire mandato a dipendenti o terzi affinché
provvedano a quanto sopra, anche al fine del compimento
delle operazioni necessarie da attuarsi presso il MEF -
Agenzia del Territorio e altri Uffici interessati,
comprese le variazioni da introdursi nei dati catastali,
all'atto della relativa voltura censuaria.
.h) Tutte le spese connesse all'esecuzione della LR 11/05
e del presente regolamento e degli atti inerenti o
conseguenti alla loro esecuzione, compresi i trasferimenti
e le volture sono a carico delle Aziende beneficiarie, per
quanto ad esse trasferito. I relativi oneri vanno imputati
alla voce ed al conto per oneri straordinari.
[14] Monitoraggio delle operazioni, supporto direzionale,
effetto degli inadempimenti
_______________
1. Onde favorire il monitoraggio del programma, fermo il
termine di efficacia verso i terzi fissato al 1 Gennaio
2006, alle date del 30 novembre e del 31 Dicembre 2005 e,
successivamente, con periodicità bimestrale, anche via
fax o per posta elettronica, ciascun Direttore Generale
interessato alle operazioni di cui alla LR/11 provvede ad
inviare all'Assessore alle Politiche della Salute lo stato
di avanzamento dei lavori, con i risultati nel frattempo
conseguiti, eventuali difficoltà rilevate, le soluzioni
che si intende adottare per superarle, il termine di
completamento previsto per ciascuna linea di attività.
2. La Giunta regionale può nominare una Commissione di
esperti, o apposito diverso organismo e/o società, a cui
demandare le funzioni di coordinamento indirizzo e
controllo, ovvero attività connesse al monitoraggio
sull'esecuzione del programma di operazioni di cui alla
L.R. 11/05 ed al presente regolamento.
3. In ragione dell'andamento del programma dei lavori, ove
si rilevi l'insorgenza di ritardi ovvero di impedimenti di
qualsiasi natura nell'adempimento di quanto necessario per
dare attuazione alla LR 11/05 ed ai connessi provvedimenti
di indirizzo e programmazione della Giunta nei termini qui
definiti, il Dirigente del competente Settore
dell'Assessorato alle Politiche della Salute propone
all'Organo Amministrativo della Regione, la nomina di uno
o più Commissari ad acta cui affidare il completamento
delle operazioni.
4. Per l'esecuzione del proprio mandato, il Commissario ad
acta dispone di tutti i poteri del Direttore Generale.
5. Il mancato rispetto delle direttive e dei termini
fissati dal presente regolamento, nei casi più gravi, ad
insindacabile giudizio della Giunta, comporta la decadenza
del Direttore Generale.
[15] Rimodulazione per effetto della L.R. 11/05 delle
assegnazioni previste per le Aziende USL dalla DGR 24
Agosto 2005, n.1226 (DIEF 2005)
_______________
15.1] Modificazione delle assegnazioni periodiche alle
Aziende USL interessate dalle procedure di trasferimento
di rami d'Azienda
_______________
1. Il competente Settore dell'Assessorato alle Politiche
della Salute, a norma della lettera c) del c.5 dell'Art.2
della L.R.11/05, fino all'approvazione da parte della
Giunta Regionale del nuovo documento di indirizzo in campo
sanitario (DIEF 2006), rispetto alle assegnazioni mensili
previste dal DIEF 2005 di cui al provvedimento di Giunta
24 Agosto 2005, n. 1126 "Documento di Indirizzo
Economico - Funzionale del SSR per l'anno 2005", per
le Aziende USL interessate dalle procedure di
trasferimento di rami di attività, è altresì
autorizzato, a far data dal 1 Gennaio 2006, ad adeguare
dette assegnazioni nel rispetto dei seguenti indirizzi e
dei connessi ammontari riportati al successivo punto 3
lett. c) modificativi di quelli di cui alla Voce
"L" dell' Allegato "C" della suddetta
DGR 1126/05.
2. Le nuove disponibilità finanziarie, riepilogate alla
successiva lettera .c), costituiscono i numerari a partire
dai quali, fermo il resto, il competente Settore
dell'Assessorato alle Politiche della Salute provvederà a
rimodulare l'Allegato "E" della DGR 1126/05 al
fine di ottenere i nuovi valori finanziari netti da
erogare a partire del 1 Gennaio 2006. A tal riguardo:
.a) l'ammontare delle disponibilità finanziarie
provvisoriamente determinate a favore della USL BAT/1, a
far data dal 1 Gennaio 2006, è quello ottenuto dalla
sommatoria delle quote capitarie previste per ciascuna USL
cedente, ponderate per la numerosità della popolazione
dei comuni alle stesse facenti capo a norma della LR 18/94
che confluiscono, a norma della L.R. 11/05, nell'ambito
della competenza territoriale della neo istituita Azienda
USL. A detto ammontare sono state integralmente sommate le
disponibilità previste alla Voce "B"
dell'Allegato "C" della DGR 1126/05, in quanto
relative alla attuazione del programma di riconversione
della struttura ecclesiastica ospedaliera di Bisceglie.
.b) con analoga procedura, mediante apposita matrice di
trasferimento sono state decrementate ed incrementate le
disponibilità finanziarie in precedenza determinate per
le pre esistenti Aziende USL dalla cit. DGR 1126/05 che ne
ha fissato il relativo ammontare con riferimento agli
ambiti di cui alla suddetta LR 18/94.
.c) Il quadro delle disponibilità finanziarie
provvisoriamente determinate per il 2006 a favore delle
Aziende USL (nuova Voce "L" dell'Allegato C
della DGR 1226/05), fino a nuovo provvedimento della
Giunta, è pertanto il seguente:
(...)
3. La ricomposizione delle disponibilità finanziarie in
capo alle diverse USL, in ragione della graduazione delle
fonti normative, è stata effettuata con riferimento alla
numerosità della popolazione al 31.12.2003.
4. ll competente Settore dell'Assessorato alle Politiche
della Salute, a completamento del processo di regolazione,
previsto dalla lettera c) del c.5 delle disposizioni
attuative dell'art.2 della L.R. 11/05, delle partite
patrimoniali tra la Regione e le Aziende Sanitarie, entro
novanta giorni dalla data di approvazione del presente
regolamento, onde evitare il verificarsi di possibili
disequilibri connessi al modificato assetto territoriale
delle USL rispetto alle precedenti determinazioni,
provvede, con proprio atto dirigenziale, a definire il
nuovo quadro di composizione dello sbilancio di mobilità.
L'atto dirigenziale è trasmesso alle Aziende, Enti ed
Istituti del SSR.
[16] Indirizzi sui nuovi assetti dell'assistenza
distrettuale ed ospedaliera [Art.2, c.6 della L.R. 11/05]
_______________
16.1) Articolazione distrettuale
_______________
1. Il processo di ridefinizione riguarda i territori di 17
comuni di cui, per effetto della L.R. 11/05, 10 concorrono
alla definizione del nuovo ambito territoriale della USL
BAT/1 e 7 quello della USL BA/2. A tal riguardo e con
riferimento alla deliberazione 8 Agosto 2002, n.1161, la
composizione ed il numero dei Distretti socio sanitari ivi
definiti, sono così modificati:
a) nella FG/2, il territorio di Zapponeta è annesso al
Distretto 1 di Manfredonia;
b) nella BAT/1, i territori facenti capo ai comuni di
Margherita di Savoia, S.Ferdinando di Puglia, Trinitapoli
costituiscono il Distretto n.1 della nuova Azienda USL. I
distretti n. 1 (Andria, Canosa, Minervino, Spinazzola)
della USL BA/1 diventano i distretti n. 2 e 3 della USL
BAT/1; l'ambito territoriale del comune di Barletta va a
costituire il Distretto n.4; gli ambiti territoriali dei
comuni di Trani e Bisceglie vanno a costituire il
Distretto n. 5.
c) nella BA/2 i comuni di Palo del Colle e Bitonto
costituiscono l'ambito territoriale del nuovo Distretto n.
1; gli ambiti territoriali dei comuni di Corato, Ruvo e
Terlizzi costituiscono il Distretto n. 2; quelli di
Molfetta e Giovinazzo, il Distretto n.3.
16.2) Rimodulazione dei Presidi Ospedalieri
_______________
1. I presidi e gli stabilimenti ospedalieri interessati
dall'operazione, così come definiti ed individuati dalla
DGR 1429/02 e modificati con il presente atto
esclusivamente ai fini dell'accorpamento funzionale, sono:
_______________
BAT/1 .a) Presidio costituito dai plessi ospedalieri di
Canosa - Minervino Murge - Spinazzola
.b) Presidio costituito dal plesso ospedaliero "L.
Bonomo" di Andria;
.c) Presidio costituito dai plessi ospedalieri di
Bisceglie - Trani
.d) Presidio costituito dal plesso ospedaliero di Barletta
_______________
_______________
BA/2 .a) Presidio costituito dai plessi ospedalieri di
Corato - Ruvo
.b) Presidio costituito dal plesso ospedaliero di Molfetta
.c) Presidio costituito dai plessi ospedalieri di Terlizzi
- Bitonto
_______________
[17] Rimodulazione degli strumenti di programmazione
regionale in campo socio- sanitario e di integrazione
socio - sanitaria
_______________
Al fine di raccordare la coerenza delle azioni di governo
ed il coordinamento e l'integrazione delle politiche
regionali rispetto ai bisogni di salute della collettività,
a norma della Legge Regionale 16 novembre 2001 n. 28 e
della Legge Regionale 12 Maggio 2004, n.7, per gli ambiti
territoriali interessati dagli effetti di rimodulazione
scaturenti dall'applicazione della L.R. 12 Agosto 2005,
n.11, la Giunta regionale, nella forma dei regolamenti
esecutivi, di attuazione e d'integrazione, può procedere,
anche a stralcio, alla rimodulazione ed all'adeguamento
del Piano Sanitario Regionale 2002- 2004 e del Piano di
Salute 2002 - 2007 della Puglia di cui alla propria
deliberazione 27 dicembre 2001, n. 2087 e del Piano di
Riordino della Rete Ospedaliera di cui alle Deliberazioni
n. 1087/02 e n. 1429/02.
[18] Adempimenti del competente Settore dell'Assessorato
alle Politiche della Salute connessi alla rimodulazione
degli assetti organizzativi del SSR
_______________
Oltre a quanto previsto dal presente provvedimento, a
norma del c. 7 delle disposizioni attuative dell'Art. 2
della LR. 11/05, entro il 31 Dicembre 2005 , il competente
Settore dell'Assessorato alle Politiche della Salute
assicura l'adeguamento dei flussi informativi e del
Sistema Informativo Regionale (SISR) al modificato assetto
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale,
attribuendo a tal fine apposito incarico anche per quanto
attiene l'integrazione dell'infrastruttura di rete e delle
stazioni di lavoro, con oneri a carico della Regione
Puglia, ai sensi e per gli effetti della DGR 2073/04 ed
atti conseguenti.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e
per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 28 novembre 2005
VENDOLA
Indice
[1] PREMESSA 14716
[2] Costituzione della USL BAT/1 e Definizione della nuova
sede legale della USL BA/2 14717
2.1] Costituzione della Azienda Unità Sanitaria Locale
BAT/1; 14717
2.2] Strutture Organizzative di primo funzionamento della
Azienda USL BAT/1 14717
2.3] Sede Legale della Azienda USL BA/2 14718
[3] Disciplina delle modalità di trasferimento dei rami
di attività 14718
3.1] Contesto e definizioni 14718
3.2] Personale 14718
[4] Scissione, trasferimento dei rami di attività e
subentro 14720
4.1] Adempimenti dell'Assessorato alle Politiche della
Salute 14720
[5] Subentro nei contratti 14720
5.1] Disposizioni generali 14720
5.2] Indirizzi specifici su alcuni servizi 14721
5.3] Disciplina sui rapporti pregressi 14722
5.4] Crediti e Debiti 14722
[6] Direttive per il trasferimento alla Azienda USL BAT/1
ed alla USL BA/2 dei rami di attività
delle USL FG/2, BA/4, BA/3 e BA/1 14722
6.1] Direttive di attuazione 14722
6.2] Progetto di trasferimento dei rami d'azienda e
disciplina contrattuale 14723
6.3] Situazione Patrimoniale del ramo d'azienda oggetto di
trasferimento 14724
6.4] Disciplina per il trasferimento dei rami d'azienda
14724
6.5] Subentro del Direttore Generale della USL BA/2 nelle
funzioni di Liquidatore delle LCA
delle soppresse U.S.L 14725
[7] Regolamentazione del procedimento di incorporazione
14725
7.1] Situazione Patrimoniale delle Aziende USL interessate
dall'operazione di fusione 14725
7.2] Atto di Fusione 14725
7.3] Cessazione del Direttore Sanitario f.f. e Direttore
Amministrativo f.f. della USL BA/1 14726
7.4] Cessazione dall'incarico dei componenti del Collegio
Sindacale della USL BA/1 14726
7.5] 1.mo bilancio di esercizio successivo alla fusione
14726
[8] Rinvii normativi e disposizioni di primo funzionamento
per la USL BAT/1 e BA/2 14726
[9] Comunicazioni alle Amministrazioni Centrali 14727
[10] Rettifiche da effettuarsi nel 1.mo bilancio di
esercizio successivo alle operazioni di trasferimento
di rami d'azienda e di fusione 14727
10.1] Valori dei Beni Patrimoniali 14727
10.2] Regolazione di Ratei e Risconti 14727
10.3] Magazzini e Scorte 14727
[11] Trasferimento dei titoli di proprietà di beni in
precedenza iscritti nello stato patrimoniale di altra
Azienda USL 14727
[12] Regolazione delle partite patrimoniali Art.2 c. 5,
lett. c della LR 11/05 14728
[13] Disciplina generale sugli effetti dei trasferimenti
di rami d'azienda tra le Aziende sanitarie
interessate 14728
[14] Monitoraggio delle operazioni, supporto direzionale,
effetto degli inadempimenti 14729
[15] Rimodulazione per effetto della L.R. 11/05 delle
assegnazioni previste per le Aziende USL dalla
DGR 24 Agosto 2005, n.1226 (DIEF 2005) 14730
15.1] Modificazione delle assegnazioni periodiche alle
Aziende USL interessate dalle procedure
di trasferimento di rami d'Azienda 14730
[16] Indirizzi sui nuovi assetti dell'assistenza
distrettuale ed ospedaliera [Art.2, c.6 della L.R. 11/05]
14731
16.1) Articolazione distrettuale 14731
16.2) Rimodulazione dei Presidi Ospedalieri 14731
[17] Rimodulazione degli strumenti di programmazione
regionale in campo socio- sanitario e di
integrazione socio - sanitaria 14731
[18] Adempimenti del competente Settore dell'Assessorato
alle Politiche della Salute connessi alla
rimodulazione degli assetti organizzativi del SSR 14732
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