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Art. 6
(Esenzione ticket disoccupati)
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 (Disposizioni in
materia di sanità), comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica) e successive modifiche,
relativamente all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa
sanitaria per l’erogazione di prestazioni specialistiche
ambulatoriali, per “disoccupato” deve intendersi anche il
cittadino che non abbia mai svolto un’attività di lavoro
dipendente.
Art. 12
(Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2008,
n.1)
1. L’articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2008, n.1
(Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31
dicembre 2007, n. 40 - Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione
Puglia - e prima variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2008), è sostituito dal seguente:
“Art. 8 (Compartecipazione alla spesa sanitaria)
1. A decorrere dal 1° aprile 2009 i cittadini aventi titolo
all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria
(ticket) per motivi di reddito devono esibire, per l’erogazione di
prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche, apposito
certificato rilasciato dalle aziende sanitarie locali.
2. II certificato di
cui al comma 1 è rilasciato dalle ASL di appartenenza
dell’assistito entro il 31 marzo 2009 previa presentazione da
parte del cittadino della dichiarazione dei redditi delle persone
fisiche dell’anno in corso.
3. I cittadini che hanno ricevuto il certificato di esenzione ticket
sono tenuti a comunicare all’ASL di appartenenza qualsiasi
variazione del reddito, della composizione del nucleo familiare
rilevante ai fini fiscali e dello stato di disoccupazione che dia
luogo alla decadenza del beneficio acquisito.
4. L’accertamento da parte dell’ASL competente del mancato
adempimento di cui al comma 3 comporta la denuncia all’autorità
giudiziaria competente.”.
Art. 13
(Incompatibilità dei componenti delle commissioni per
l’accertamento dell’invalidità)
1. I componenti, a qualsiasi titolo, ivi compresi i segretari, delle
commissioni per l’accertamento della invalidità civile, cecità
civile, sordomutismo e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate), sono incompatibili con tali funzioni
qualora detengano cariche elettive politiche o si candidino per
conseguirle.
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