Il nuovo Codice Deontologico
Il testo del nuovo
codice, approvato dalla FNOMCeO il 3 ottobre 1998, dovrà ancora
ottenere l'approvazione del Comitato Centrale FNOM.
TITOLO
I : OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Definizione -
Il Codice di Deontologia Medica
contiene principi e regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra,
iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di medico,
devono osservare nell'esercizio della professione. Il comportamento
del medico, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve
essere consono al decoro e alla dignità della stessa. Il medico è
tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui
ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
Art. 2 - Potestà disciplinare -
Sanzioni -
L'inosservanza dei precetti, degli
obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia
Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o
al corretto esercizio della professione, sono punibili con le
sanzioni disciplinari previste dalla legge. Le sanzioni devono
essere adeguate alla gravità degli atti.
TITOLO
II : COMPITI E DOVERI GENERALI DEL MEDICO
CAPO I :
Indipendenza e dignità della professione
Art. 3 - Doveri del medico
Dovere del medico è la tutela della
vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo della
sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della
persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di
religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in
tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni
istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa
nell'accezione biologica più ampia del termine come condizione, cioè
di benessere fisico e psichico della persona.
Art. 4 - Libertà e indipendenza
della professione
L'esercizio della medicina è fondato
sulla libertà e sull'indipendenza della professione.
Art. 5 - Esercizio dell'attività
professionale
Il medico nell’esercizio della
professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi
ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto
della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della
dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni
e suggestioni di qualsiasi natura. Il medico deve denunciare
all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non
conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa
provenga.
Art. 6 - Limiti dell'attività
professionale
In nessun caso il medico deve
abusare del suo status professionale. Il medico che riveste cariche
pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale.
CAPO II :
Prestazioni d'urgenza
Art. 7 - Obbligo di intervento
Il medico, indipendentemente dalla sua
abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o
cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni
specifica e adeguata assistenza.
Art. 8 - Calamità
Il medico, in caso di catastrofe,
di calamità o di epidemia, deve mettersi comunque a disposizione
dell’Autorità competente.
CAPO III :
Obblighi peculiari del medico
Art. 9 - Segreto professionale -
Il medico deve mantenere il segreto su
tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione
della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo
sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel
rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza.
La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi
profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri.
Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili
ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce,
notifiche e certificazioni obbligatorie): a) - la richiesta o
l’autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale
rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o
sull’opportunità o meno della rivelazione stessa; b) -
l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell’interessato
o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere; c)
- l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel
caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del
Garante per la protezione dei dati personali. La morte del paziente
non esime il medico dall’obbligo del segreto. Il medico non deve
rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato
o è pervenuto a sua conoscenza nell’esercizio della professione.
La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli
obblighi del presente articolo.
Art. 10 - Documentazione e tutela
dei dati
Il medico deve tutelare la
riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo
possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi
informatici. Il medico deve informare i suoi collaboratori
dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinchè
essi vi si conformino. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati
clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve
assicurare la non identificabilità delle stesse. Analogamente il
medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di
informazione, notizie che possano consentire la identificazione del
soggetto cui si riferiscono.
Art. 11 - Comunicazione e
diffusione di dati -
Nella comunicazione di atti o di
documenti relativi a singole persone, anche se destinati a Enti o
Autorità che svolgono attività sanitaria, il medico deve porre in
essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto
professionale. Il medico, nella diffusione di bollettini medici,
deve preventivamente acquisire il consenso dell'interessato o dei
suoi legali rappresentanti. Il medico non può collaborare alla
costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie
di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata
della persona.
CAPO IV:
Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
Art. 12 - Prescrizione e
trattamento terapeutico
La prescrizione di un accertamento
diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità
professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una
diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto
diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia
nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni
presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero,
fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la
responsabilità del rifiuto stesso. Le prescrizioni e i trattamenti
devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni
scientifiche anche al fine dell’uso appropriato delle risorse,
sempre perseguendo il beneficio del paziente. Il medico è tenuto a
una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci,
delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle
prevedibili reazioni individuali, nonchè delle caratteristiche di
impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare,
nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici
accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate. Sono vietate
l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non
provati scientificamente o non supportati da adeguata
sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di
terapie segrete. In nessun caso il medico dovrà accedere a
richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e
coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate
ed efficaci cure disponibili. La prescrizione di farmaci, per
indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non ancora
autorizzate al commercio, è consentita purchè la loro efficacia e
tollerabilità sia scientificamente documentata. In tali casi,
acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il
medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a
monitorarne gli effetti. E’ obbligo del medico segnalare
tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse
eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.
Art. 13 - Pratiche non
convenzionali - Denuncia di abusivismo
La potestà di scelta di pratiche non
convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della
professione si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non
delegabile responsabilità professionale, fermo restando, comunque,
che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il
cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede
l'acquisizione del consenso. E' vietato al medico di collaborare a
qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la
professione anche nel settore delle cosiddette "pratiche non
convenzionali". Il medico venuto a conoscenza di casi di
esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione anche nel
settore delle pratiche di cui al precedente comma, è obbligato a
farne denuncia anche all'Ordine professionale. Il medico che
nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni
mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla
professione è obbligato a farne denuncia anche all’Ordine di
appartenenza.
Art. 14 - Accanimento
diagnostico-terapeutico
Il medico deve astenersi
dall’ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente
attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento
della qualità della vita.
Art. 15 - Trattamenti che incidono
sull'integrità psico-fisica
I trattamenti che comportino una
diminuzione della resistenza psico-fisica del malato possono essere
attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo
al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di
alleviarne le sofferenze.
CAPO V :
Obblighi professionali
Art. 16 - Aggiornamento e
formazione professionale permanente
Il medico ha l’obbligo
dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde
garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze
al progresso clinico scientifico.
TITOLO
III : RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO I : Regole
generali di comportamento
Art. 17 - Rispetto dei diritti del
cittadino
Il medico nel rapporto con il
cittadino deve improntare la propria attività professionale al
rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Art. 18 - Competenza professionale
Il medico deve garantire impegno e
competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in
condizione di soddisfare. Egli deve affrontare i problemi
diagnostici con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario
per un approfondito colloquio e per un adeguato esame obiettivo,
avvalendosi delle indagini ritenute necessarie. Nel rilasciare le
prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative deve
fornire, in termini comprensibili e documentati, tutte le idonee
informazioni e verificarne, per quanto possibile, la corretta
esecuzione. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche,
alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve
indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in
esame.
Art. 19 - Rifiuto d'opera
professionale
Il medico al quale vengano richieste
prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo
convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che
questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la
salute della persona assistita.
Art. 20 - Continuità delle cure
l medico deve garantire al cittadino
la continuità delle cure. In caso di indisponibilità, di
impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare
la propria sostituzione, informandone il cittadino e, se richiesto,
affidandolo a colleghi di adeguata competenza. Il medico non può
abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad
assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e
psichica.
Art. 21 - Documentazione clinica
Il medico deve, nell'interesse
esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica
in suo possesso a disposizione della stessa, o dei suoi legali
rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa indicati per
iscritto.
Art. 22 - Certificazione
Il medico non può rifiutarsi di
rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo
stato di salute. Il medico, nel redigere certificazioni, deve
valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente
constatato.
Art. 23 - Cartella clinica -
La cartella clinica deve essere
redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle
regole della buona pratica clinica e contenere, oltre a ogni dato
obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le
attività diagnostico-terapeutiche praticate.
CAPO II : Doveri
del medico e diritti del cittadino
Art. 24 - Libera scelta del medico
e del luogo di cura -
La libera scelta del medico e del
luogo di cura costituisce principio fondamentale del rapporto
medico-paziente. Nell’esercizio dell’attività libero
professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la
scelta del medico costituisce diritto fondamentale del cittadino.
E', pertanto, vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a
influire sul diritto del cittadino alla libera scelta. Il medico può
consigliare, ma non pretendere, che il cittadino si rivolga a
determinati presidi, istituti o luoghi di cura.
Art. 25 - Sfiducia del cittadino -
Qualora abbia avuto prova di sfiducia
da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti,
se minore o incapace, il medico può rinunciare all'ulteriore
trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque,
prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui
competono le informazioni e la documentazione utili alla
prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato. .
Art. 26 - Soccorso d'urgenza -
Il medico che presti soccorso
d'urgenza a un malato curato da altro collega o che assista
temporaneamente un paziente in assenza del curante, non può
pretendere che gli venga affidata la continuazione delle cure.
Art. 27 - Fornitura di medicinali
-
Il medico non può fornire i
medicinali necessari alla cura a titolo oneroso. E' vietata al
medico ogni forma di prescrizione che procuri a sé o ad altri
indebito lucro.
Art. 28 - Comparaggio -
Ogni forma di comparaggio è
vietata.
CAPO III :
Doveri del medico verso i bambini, gli anziani e i disabili
Art. 28 - Assistenza -
Il medico deve contribuire a
proteggere il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando
ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel quale
vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro
salute, ovvero sia sede di maltrattamenti, violenze o abusi
sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto o di denuncia
all’autorità giudiziaria nei casi specificatamente previsti dalla
legge. Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché
il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo
psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile
siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare
attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non
autosufficienti sul piano psichico e sociale, qualora vi sia
incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non
legalmente dichiarata. Il medico, in caso di opposizione dei legali
rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci,
deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.
CAPO IV :
Informazione e consenso
Art. 30 - Informazioni al
cittadino -
Il medico deve fornire al paziente la
più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle
prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e
sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico
nell’informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di
comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle
proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di
informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il
medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del
cittadino in tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti
prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e
sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando
terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di
speranza. La documentata volontà della persona assistita di non
essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione
deve essere rispettata.
Art. 31 - Informazione a terzi-
L'informazione a terzi è ammessa solo
con il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo
quanto previsto all'art. 9 allorchè sia in grave pericolo la salute
o la vita di altri. In caso di paziente ricoverato il medico deve
raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente
indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili
Art. 32 - Acquisizione del
consenso -
Il medico non deve intraprendere
attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del
consenso informato del paziente. Il consenso, espresso in forma
scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la
particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per
le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si
renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della
persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo
di cui all'art. 30. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento
terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità
della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema
necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui
deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni
caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di
intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti
diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento
medico contro la volontà della persona, ove non ricorrano le
condizioni di cui al successivo articolo 34.
Art. 33 - Consenso del legale
rappresentante -
Allorché si tratti di minore, di
interdetto o di inabilitato, il consenso agli interventi diagnostici
e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve
essere espresso dal rappresentante legale. In caso di opposizione da
parte del rappresentante legale al trattamento necessario e
indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto
a informare l'autorità giudiziaria.
Art. 34 - Autonomia del cittadino
-
Il medico deve attenersi, nel rispetto
della dignità, della libertà e dell’indipendenza professionale,
alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona. Il
medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria
volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere
conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso. Il medico
ha l’obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto
della sua volontà, compatibilmente con l’età e con la capacità
di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale
rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte a un
maggiorenne infermo di mente.
Art. 35 - Assistenza d'urgenza -
Allorché sussistano condizioni di
urgenza e in caso di pericolo per la vita di una persona, che non
possa esprimere, al momento, volontà contraria, il medico deve
prestare l'assistenza e le cure indispensabili.
CAPO V :
Assistenza ai malati inguaribili
Art. 36 - Eutanasia -
Il medico, anche su richiesta del
malato, non deve effettuare né favorire trattamenti diretti a
provocarne la morte.
Art. 37 - Assistenza al malato
inguaribile -
In caso di malattie a prognosi
sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve
limitare la sua opera all'assistenza morale e alla terapia atta a
risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i trattamenti
appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita.
In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve
proseguire nella terapia di sostegno vitale finchè ritenuta
ragionevolmente utile. Il sostegno vitale dovrà essere mantenuto
sino a quando non sia accertata la perdita irreversibile di tutte le
funzioni dell'encefalo.
CAPO VI :
Trapianti
Art. 38 - Prelievo di parti di
cadavere -
Il prelievo di parti di cadavere a
scopo di trapianto terapeutico può essere effettuato solo nelle
condizioni e nei modi previsti dalle leggi in vigore.
Art. 39 - Prelievo di tessuti e
organi in soggetto vivente -
Il prelievo di organi e tessuti da
persona vivente è consentito solo se diretto a fini diagnostici,
terapeutici o di ricerca scientifica e se non produttivo di
menomazioni permanenti dell'integrità fisica o psichica del
donatore, fatte salve le previsioni normative in materia. Il
prelievo non può essere effettuato per fini di commercio e di lucro
e presuppone l'informazione e il consenso scritto del donatore o dei
suoi legali rappresentanti.
CAPO VII :
Sessualità e riproduzione
Art. 40 -Informazione in materia
di sessualità, riproduzione e contraccezione-
Il medico, nell'ambito della
salvaguardia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile,
è tenuto a fornire ai singoli e alla coppia, nel rispetto della
libera determinazione della persona, ogni corretta informazione in
materia di sessualità, di riproduzione e di contraccezione. Ogni
atto medico diretto a intervenire in materia di sessualità e di
riproduzione è consentito soltanto al fine di tutelare la salute.
Art. 41 - Interruzione volontaria
di gravidanza -
L’interruzione della gravidanza, al
di fuori dei casi previsti dalla legge, costituisce grave infrazione
deontologica tanto più se compiuta a scopo di lucro. Il medico
obiettore di coscienza, ove non sussista imminente pericolo per la
vita della donna, o, in caso di tale pericolo, ove possa essere
sostituito da altro collega altrettanto efficacemente, può
rifiutarsi d'intervenire nell'interruzione volontaria di gravidanza.
Art. 42 - Fecondazione assistita -
Le tecniche di procreazione umana
medicalmente assistita hanno lo scopo di ovviare alla sterilità.
E’ fatto divieto al medico, anche nell’interesse del bene del
nascituro, di attuare:
- forme di maternità surrogata;
- forme di fecondazione assistita
al di fuori di coppie eterosessuali stabili;
- pratiche di fecondazione
assistita in donne in menopausa non precoce;
- forme di fecondazione assistita
dopo la morte del partner.
E’ proscritta ogni pratica di
fecondazione assistita ispirata a pregiudizi razziali; non è
consentita alcuna selezione dei gameti ed è bandito ogni
sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti,
embrioni e tessuti embrionali o fetali, nonché la produzione di
embrioni ai soli fini di ricerca. Sono vietate pratiche di
fecondazione assistita in studi, ambulatori o strutture sanitarie
privi di idonei requisiti.
CAPO VIII :
Sperimentazione
Art. 43 - Interventi sul genoma e
sull'embrione umano -
Ogni intervento sul genoma umano non
può che tendere alla prevenzione e alla correzione di condizioni
patologiche. Sono vietate manipolazioni genetiche sull’embrione
che non abbiano finalità di prevenzione e correzione di condizioni
patologiche.
Art. 44 - Test genetici predittivi
-
Non sono ammessi test genetici se non
diretti in modo esclusivo a rilevare o predire malformazioni o
malattie ereditarie e se non espressamente richiesti, per iscritto,
dalla persona interessata o dalla madre del concepito, che hanno
diritto alle preliminari informazioni e alla più ampia e oggettiva
illustrazione sul loro significato, sul loro risultato, sui rischi
della gravidanza, sulle prevedibili conseguenze sulla salute e sulla
qualità della vita, nonché sui possibili interventi di prevenzione
e di terapia. Il medico non deve, in particolare, eseguire test
genetici predittivi a fini assicurativi od occupazionali se non a
seguito di espressa e consapevole manifestazione di volontà da
parte del cittadino interessato.
Art. 45 - Sperimentazione
scientifica -
Il progresso della medicina è fondato
sulla ricerca scientifica che si avvale anche della sperimentazione
sull'animale e sull'Uomo.
Art. 46 - Ricerca biomedica e
sperimentazione sull'Uomo -
La ricerca biomedica e la
sperimentazione sull'Uomo devono ispirarsi all'inderogabile
principio dell'inviolabilità, dell'integrità psicofisica e della
vita della persona. Esse sono subordinate al consenso del soggetto
in esperimento, che deve essere espresso per iscritto, liberamente e
consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui
metodi, sui benefici previsti, nonchè sui rischi potenziali e sul
diritto del soggetto stesso di ritirarsi in qualsiasi momento della
sperimentazione. Nel caso di soggetti minori o incapaci è ammessa
solo la sperimentazione per finalità preventive e terapeutiche a
favore degli stessi; il consenso deve essere espresso dai legali
rappresentanti. Ove non esistano finalità terapeutiche è vietata
la sperimentazione clinica su minori, su infermi di mente o su
soggetti che versino in condizioni di soggezione o dietro compenso
di qualsiasi natura. La sperimentazione deve essere programmata e
attuata secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente
e dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato
etico indipendente.
Art. 47 - Sperimentazione clinica
-
La sperimentazione, disciplinata dalle
norme di buona pratica clinica, può essere inserita in trattamenti
diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e
scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica
per i cittadini interessati. In ogni caso di studio clinico, il
malato non potrà essere deliberatamente privato dei consolidati
mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento e/o
al ripristino dello stato di salute.
Art. 48 - Sperimentazione
sull'animale -
La sperimentazione sull'animale
deve essere improntata a esigenze e a finalità scientifiche non
altrimenti conseguibili, a una fondata aspettativa di progresso
della scienza medica e deve essere condotta con metodi e mezzi
idonei a evitare ogni sofferenza, dopo aver ricevuto il preventivo
assenso da parte di un comitato etico.
CAPO IX :
Trattamento medico e libertà personale
Art. 49 - Obblighi del medico -
Il medico che assista un cittadino in
condizioni limitative della libertà personale è tenuto al rispetto
rigoroso dei diritti della persona, fermi restando gli obblighi
connessi con le sue specifiche funzioni. In caso di trattamento
sanitario obbligatorio il medico non deve porre in essere o
autorizzare misure coattive, salvo casi di effettiva necessità e
nei limiti previsti dalla legge.
Art. 50 - Tortura, trattamenti
disumani -
Il medico non deve in alcun modo o
caso collaborare, partecipare o semplicemente presenziare ad atti
esecutivi di pena di morte o ad atti di tortura o a trattamenti
crudeli, disumani o degradanti. E’ vietato al medico di praticare
qualsiasi forma di mutilazione sessuale femminile.
Art. 51 - Rifiuto consapevole di
nutrirsi -
Quando una persona, sana di mente,
rifiuta volontariamente e consapevolmente di nutrirsi, il medico ha
il dovere di informarla sulle conseguenze che tale decisione può
comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona è
consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il
medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a
manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve continuare ad
assisterla.
CAPO X : Onorari
professionali
Art. 52 - Onorari professionali -
Nell'esercizio libero professionale
vale il principio generale dell'intesa diretta tra medico e
cittadino. L'onorario deve rispettare il minimo professionale
approvato dall'Ordine anche per le prestazioni svolte all'interno di
società di professionisti o a favore della mutualità volontaria
compresa l'attività libero professionale intramoenia, esercitata
dai medici dipendenti delle aziende ospedaliere e delle aziende
sanitarie locali, che si configuri come libera professione. Il
medico è tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va
accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi.
I compensi per le prestazioni medico-chirurgiche non possono essere
subordinati ai risultati delle prestazioni medesime. Il medico è
tenuto non solo al rispetto della tariffa minima professionale, ma
anche al rispetto della tariffa massima stabilita da ciascun Ordine
provinciale con propria delibera, sulla base di criteri definiti
dalla Federazione Nazionale con proprio atto di indirizzo e
coordinamento. Il medico può, in particolari circostanze, prestare
gratuitamente la sua opera, purchè tale comportamento non
costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di
clientela.
CAPO XI :
Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico
Art. 53 - Pubblicità in materia
sanitaria -
Sono vietate al medico tutte le forme,
dirette o indirette, di pubblicità personale o a vantaggio della
struttura, pubblica o privata, nella quale presta la sua opera. Il
medico è responsabile dell’uso che si fa del suo nome, delle sue
qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni. Egli deve
evitare, che attraverso organi di stampa, strumenti televisivi e/o
informatici, collaborazione a inchieste e interventi televisivi, si
concretizzi una condizione di promozione e di sfruttamento
pubblicitario del suo nome o di altri colleghi.
Art. 54 - Informazione sanitaria -
L’informazione sanitaria non può
assumere le caratteristiche della pubblicità commerciale. Per
consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra
strutture, servizi e professionisti è indispensabile che
l’informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e
discrezionale, ma utile, veritiera, certificata con dati oggettivi e
controllabili e previo nulla osta rilasciato per iscritto dal
Consiglio dell’Ordine provinciale competente per territorio sulla
base di principi di indirizzo e di coordinamento della Federazione
Nazionale. Il medico che partecipi a iniziative di educazione alla
salute, su temi corrispondenti alle sue conoscenze e competenze,
deve garantire, indipendentemente dal mezzo impiegato, informazioni
scientificamente rigorose, obbiettive, prudenti (che non producano
timori infondati, spinte consumistiche o illusorie attese nella
pubblica opinione) ed evitare, anche indirettamente, qualsiasi forma
pubblicitaria personale o della struttura nella quale opera.
Art. 55 - Scoperte scientifiche -
Il medico non deve divulgare notizie
al pubblico su innovazioni in campo sanitario se non ancora
accreditate dalla comunità scientifica, al fine di non suscitare
infondate attese e illusorie speranze.
Art. 56 - Divieto di patrocinio -
Il medico o associazioni di medici
non devono concedere patrocinio e avallo a pubblicità per
istituzioni e prodotti sanitari e commerciali di esclusivo interesse
promozionale.
TITOLO
IV : RAPPORTI CON I COLLEGHI
CAPO I :
Solidarietà tra medici
Art. 57 - Rispetto reciproco -
Il rapporto tra i medici deve
ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione
della rispettiva attività professionale. Il contrasto di opinione
non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un
civile dibattito. Il medico deve assistere i colleghi senza fini di
lucro, salvo il diritto al recupero delle spese sostenute. Il medico
deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a
ingiuste accuse.
Art. 58 - Rapporti con il medico
curante -
Il medico che presti la propria
opera in situazioni di urgenza o per ragioni di specializzazione a
un ammalato in cura presso altro collega, acquisito il consenso per
il trattamento dei dati sensibili dal cittadino o dal legale
rappresentante, è tenuto a dare comunicazione al medico curante o
ad altro medico eventualmente indicato dal paziente, degli indirizzi
diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni cliniche anche
nel caso di ricovero ospedaliero.
CAPO II :
Consulenza e consulto
Art. 59 - Consulenza e consulto -
Il medico curante deve proporre il
consulto con altro collega o la consulenza presso idonee strutture
di specifica qualificazione, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo
la documentazione in suo possesso, qualora la complessità del caso
clinico o l'interesse del malato esigano il ricorso a specifiche
competenze specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche. Il medico,
che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia richiesto dal
malato o dai suoi familiari, può astenersi dal parteciparvi
fornendo, comunque, tutte le informazioni e l'eventuale
documentazione relativa al caso. Il modo e i tempi per la consulenza
sono stabiliti tra il consulente e il curante secondo le regole
della collegiale collaborazione. .
Art. 60 - Divergenza tra curante e
consulente -
I giudizi espressi in sede di
consulto o di consulenza devono rispettare la dignità sia del
curante che del consulente. E' affidato al medico curante il compito
di attuare l'indirizzo terapeutico concordato con il consulente e
eventualmente adeguarlo alle situazioni emergenti. In caso di
divergenza di opinioni il curante può richiedere altra consulenza.
Lo specialista o consulente che visiti un ammalato in assenza del
curante deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e
l'indirizzo terapeutico consigliato.
CAPO III : Altri
rapporti tra medici
Art. 61 - Supplenza -
Il medico che sostituisce nell'attività
professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire
al collega sostituito le informazioni cliniche relative ai malati
sino allora assistiti, al fine di assicurare la continuità
terapeutica.
Art. 62 - Medico curante e
ospedaliero -
Tra medico curante e medici operanti
nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la
corretta informazione all’ammalato, deve sussistere, nel rispetto
dell’autonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto di
consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine
di garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica.
Art. 63 - Giudizio clinico -
Rispetto della professionalità -
I giudizi clinici comunque
formulati, durante la degenza in reparti clinico-ospedalieri e in
case di cura private e anche dopo la dimissione del malato, devono
essere espressi senza ledere la reputazione professionale dei medici
curanti. La stessa condotta deve mantenere il medico curante dopo la
dimissione del malato.
CAPO IV :
Medicina legale
Art. 64 - Compiti e funzioni
medico-legali -
Nell'espletamento dei compiti e delle
funzioni di natura medico legale, il medico deve essere consapevole
delle gravi implicazioni penali, civili, amministrative e
assicurative che tali compiti e funzioni possono comportare e deve
procedere, sul piano tecnico, in modo da soddisfare le esigenze
giuridiche attinenti al caso in esame nel rispetto della verità
scientifica, dei diritti della persona e delle norme del presente
Codice di Deontologia Medica. Il medico curante non può svolgere
funzioni medico-legali di ufficio o di controparte in casi che
interessano la persona da lui assistita .
Art. 65 - Visite fiscali -
Nell’esercizio delle funzioni di
controllo, il medico:
- deve far conoscere al soggetto
sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria
funzione;
- non deve rendere palesi al
soggetto le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla
terapia.
In situazione di urgenza o di
emergenza clinica il medico di controllo deve adottare le necessarie
misure, a tutela del malato, dandone sollecita comunicazione al
medico curante.
CAPO V :
Rapporti con l'Ordine professionale
Art. 66 - Doveri di collaborazione
-
Il medico è obbligato a prestare
la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il
proprio Ordine professionale, tra l'altro ottemperando alle
convocazioni del Presidente. Il medico che cambia di residenza,
trasferisce in altra provincia la sua attività o modifica la sua
condizione di esercizio o cessa di esercitare la professione, è
tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale
dell'Ordine. L'Ordine provinciale, al fine di tenere un albo
aggiornato, recepisce queste modificazioni e ne informa la
Federazione Nazionale. Il medico è tenuto a comunicare al
Presidente dell’Ordine eventuali infrazioni alle regole, al
reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra colleghi e
alla salvaguardia delle specifiche competenze che devono informare i
rapporti della professione medica con le altre professioni
sanitarie. Nell’ambito del procedimento disciplinare la mancata
collaborazione e disponibilità del medico convocato dal Presidente
dell’Ordine costituisce ulteriore elemento di valutazione a fini
disciplinari. Il Presidente dell’Ordine provinciale, nell'ambito
dei suoi poteri di vigilanza deontologica, può invitare i medici
esercenti la professione nella provincia stessa, sia in ambito
pubblico che privato, anche se iscritti ad altro Ordine,
informandone l'Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti
valutazioni. Il medico eletto negli organi istituzionali
dell’Ordine deve adempiere all’incarico con diligenza e
imparzialità nell’interesse della collettività e osservare
prudenza e riservatezza nell’espletamento dei propri compiti.
TITOLO
V : RAPPORTI CON TERZI
CAPO I :
Svolgimento dell'attività professionale
Art. 67 - Modalità e forme di
espletamento dell'attività professionale -
Gli accordi, i contratti e le
convenzioni diretti allo svolgimento di attività professionale in
forma singola o associata, utilizzando strutture di società per la
prestazione di servizi, devono essere approvati dagli Ordini, se
conformi alle regole della deontologia professionale, che gli Ordini
sono tenuti a far osservare in ottemperanza agli atti di indirizzo e
coordinamento emanati dalla Federazione, sentito il Consiglio
Nazionale della stessa, ivi compresa la notificazione dello statuto
all'Ordine competente per territorio. Il medico non deve partecipare
a imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne
condizionino la dignità e l'indipendenza professionale. L’attività
professionale può essere svolta anche in forma associata con le
modalità previste dall’atto di indirizzo della Federazione
Nazionale. Il medico nell'ambito di ogni forma partecipativa o
associativa dell'esercizio della professione:
- è e resta responsabile dei
propri atti e delle proprie prescrizioni;
- non deve subire condizionamenti
della sua autonomia e indipendenza professionale;
- non può accettare limiti di
tempo e di modo della propria attività, nè forme di
remunerazione in contrasto con le vigenti norme legislative e
ordinistiche e lesive della dignità e della autonomia
professionale.
Art. 68 - Rapporto con altre
professioni sanitarie
Il medico non deve stabilire
accordi diretti o indiretti con altre professioni sanitarie che
svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale o
commerciale inerenti l'esercizio professionale. Nell’interesse del
cittadino il medico deve intrattenere buoni rapporti di
collaborazione con le altre professioni sanitarie rispettandone le
competenze professionali.
TITOLO
VI : RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI
PUBBLICI E PRIVATI
CAPO I :
Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o
convenzionato
Art. 69 - Medico dipendente o
convenzionato -
Il medico che presta la propria opera
a rapporto d'impiego o di convenzione, nell'ambito di strutture
sanitarie pubbliche o private, è soggetto alla potestà
disciplinare dell’Ordine anche in adempimento degli obblighi
connessi al rapporto di impiego o convenzionale. Il medico qualora
si verifichi contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie
dell'ente, pubblico o privato, per cui presta la propria attività
professionale, deve chiedere l'intervento dell'Ordine, onde siano
salvaguardati i diritti propri e dei cittadini. In attesa della
composizione della vertenza Egli deve assicurare il servizio, salvo
i casi di grave violazione dei diritti e dei valori umani delle
persone a lui affidate e della dignità, libertà e indipendenza
della propria attività professionale.
Art. 70 - Direzione sanitaria -
Il medico che svolge funzioni di
direzione o di dirigenza sanitaria nelle strutture pubbliche o
private deve garantire, nell’espletamento della sua attività, il
rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa
dell’autonomia e della dignità professionale all’interno della
struttura in cui opera. Egli ha il dovere di collaborare con
l’Ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di
vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la
correttezza delle prestazioni professionali nell’interesse dei
cittadini. Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del
materiale informativo attinente alla organizzazione e alle
prestazioni erogate dalla struttura.
Art. 71 - Collegialità -
Nella salvaguardia delle attribuzioni,
funzioni e competenze, i rapporti tra i medici dipendenti e/o
convenzionati, operanti in strutture pubbliche o private devono
ispirarsi ai principi del reciproco rispetto, di collegialità e di
collaborazione.
Art. 72 - Cumulo di incarichi -
Il medico dipendente o
convenzionato deve esigere da parte della struttura in cui opera
ogni garanzia affinchè le modalità del suo impegno non incidano
negativamente sulla qualità e l’equità delle prestazioni, nonché
sul rispetto delle norme deontologiche. Il medico non deve assumere
impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da
pregiudicare la qualità della sua opera professionale e la
sicurezza del malato.
Art. 73 - Conflitto di interessi -
Il medico dipendente o
convenzionato con le strutture pubbliche e private non può in alcun
modo adottare comportamenti che possano favorire direttamente o
indirettamente la propria attività libero-professionale.
CAPO II :
Medicina dello sport
Art. 74 - Accertamento della
idoneità fisica -
La valutazione della idoneità alla
pratica degli sport deve essere ispirata a esclusivi criteri di
tutela della salute e della integrità fisica e psichica del
soggetto. Il medico deve esprimere il relativo giudizio con
obiettività e chiarezza, in base alle conoscenze scientifiche più
recenti e previa adeguata informazione al soggetto sugli eventuali
rischi che la specifica attività sportiva può comportare.
Art. 75 - Idoneità - Valutazione
medica -
Il medico ha l’obbligo, in qualsiasi
circostanza, di valutare se un soggetto può intraprendere o
proseguire la preparazione atletica e la prestazione agonistica. Il
medico deve esigere che la sua valutazione sia accolta, in
particolare negli sport che possano comportare danni all’integrità
psico-fisica degli atleti, denunciandone il mancato accoglimento
alle autorità competenti e all'Ordine professionale.
Art. 76 - Doping -
Il medico non deve consigliare,
prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici o di altra
natura diretti ad alterare le prestazioni di un atleta, in
particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o
indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico del
soggetto.
CAPO III - Tutela
della salute collettiva
Art. 77 - Attività nell'interesse
delle collettività -
Il medico è tenuto a partecipare
all'attività e ai programmi di tutela della salute nell'interesse
della collettività.
Art. 78 - Trattamento sanitario
obbligatorio e denunce obbligatorie -
Il medico deve svolgere i compiti
assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori
e deve curare con la massima diligenza e tempestività la
informativa alle autorità sanitarie e ad altre autorità nei modi,
nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi compresa,
quando prevista, la tutela dell'anonimato.
Art. 79 - Prevenzione, assistenza
e cura della dipendenza da sostanze da abuso -
L’impegno professionale del
medico nella prevenzione, nella cura e nel recupero clinico e
reinserimento sociale del dipendente da sostanze da abuso deve, nel
rispetto dei diritti della persona e senza pregiudizi,
concretizzarsi nell’aiuto tecnico e umano, sempre finalizzato al
superamento della situazione di dipendenza, in collaborazione con le
famiglie e le altre organizzazioni sanitarie e sociali pubbliche e
private che si occupano di questo grave disagio.
DISPOSIZIONE
FINALE
Gli Ordini provinciali dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti a inviare ai singoli
iscritti all'Albo il Codice di Deontologia Medica e a tenere
periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento. Il
medico e l'odontoiatra devono prestare il giuramento professionale.
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