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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286
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Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n: 191 del 18 agosto 1998, serie generale
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle
condizioni dello straniero
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE' DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge 6 marzo 1998. n. 40. art. 32)
I. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena
uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo,
all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale :
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato
o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento:
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo dei titolo di soggiorno,
per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della
cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more
dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario
nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è
tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita
polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale,
ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per
l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani. sul
reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare dei
contributo è determinato con decreto dei Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo
minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario razionale può essere altresì richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio; b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul
collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai
sensi della legge 18 maggio 1973) n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario
nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa. un contributo annuale forfettario negli importi e
secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a
carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale dei
comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
Art. 35 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario
nazionale)
(Legge 6 marzo 1998. n. 40. art. 33)
I. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale
devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate
dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, dei decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base
a trattati e accordi internazionali blaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. non in regola con le norme relative
all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali
ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e
sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le cittadine italiane,
ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978. n. 194, e dei decreto dei Ministro
della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Ga-zzetta UfFiciate n. 87 dei 13 aprile 1995, a parità di
trattamento con i cittadini italiani -
b) la tutela della salute dei minore in esecuzione della Convenzione sui diritti dei fanciullo dei 20
novembre 1989. ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi dì campagne di prevenzione
collettiva autorizzati dalle regioni,
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi
di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i
cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno
non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità,. salvo i casi in cui sia obbligatorio il
referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a
carico dei Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel
comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede
nell'ambito delle disponibilità dei Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei
programmi riferiti agli interventi di emergenza. Art. 36 (Ingresso e soggiorno per cure mediche)
(Legge 6 marzo 1998. n. 40, art. 34)
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono
ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli
interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi
il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono
attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile
delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione,
nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il
periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo
dei permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è
altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993. n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono
rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento
terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.
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Accordo Collettivo Nazionale
per la Medicina Generale
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Art. 57: visite
occasionali
3. Le visite di cui al comma 2 sono compensate direttamente dall'assistito con le seguenti
tariffe omnicomprensive:
- visita ambulatoriale: €. 15,00
- visita domiciliare: €. 25,00
4. Al medico convenzionato che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a favore dei
cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscono il prescritto documento
comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico, sono
attribuiti gli stessi compensi di cui al precedente comma. In tal caso il medico notula alla
Azienda di iscrizione le anzidette prestazioni utilizzando il modulo di cui all'allegato "D" su
cui annota gli estremi del documento sanitario, il nome e cognome dell'avente diritto e il tipo
di prestazione effettuata.
5. Le Regioni, nel rispetto delle norme vigenti e nell’ambito degli Accordi Regionali,
stabiliscono gli eventuali interventi assistenziali a favore dei soggetti che fruiscono delle
visite occasionali e possono prevedere il pagamento delle stesse al medico interessato da
parte delle Aziende. Nell’ambito degli Accordi regionali, possono essere individuate ulteriori e
differenti modalità di erogazione e di retribuzione delle visite occasionali di cui al presente
articolo.
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Circolare
Regionale: Assistenza sanitaria agli stranieri extracomunitari in Italia.
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REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO SANITA' - SERVIZI SOCIALI SETTORE
SANITA' - UFFICIO n"2
Prct.n°24 l 11006 / 2
Oggetto : Assistenza sanitaria agli stranieri extracomunitari in Italia.
L'assistenza sanitaria agli stranieri extracomunitari in Italia è regolata dal seguente quadro
normativo:
L.6/03/1998, n.40;
D.Lgs. 25/07/1998, n.286 e Regolamento applicativo;
Circolare n.5 del 24/03/2000 emanata dal Ministero della Sanità.
All'uopo si ritiene di trasmettere, allegata alla presente, copia a stralcio delle intese
raggiunte in Conferenza Stato-Regioni circa l'intera problematica relativa all'assistenza
sanitaria agli stranieri extracomunitari in Italia.
Per quanto attiene i soggetti stranieri nell'ambito dell'art. 33 della Legge n.189/2002 avente
ad oggetto:" Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo", gli stessi usufruiscono
della normativa precedentemente citata.
A chiarimento dei numerosi quesiti posti a questo Settore sulle modalità di iscrizione di
quanti sono in attesa di rilascio di permesso di soggiorno sì ritiene che i cittadini extracomunitari,
per i quali i datori di lavoro abbiano presentato dichiarazione di emersione o di legalizzazione di
lavoro irregolare, possono richiedere un'iscrizione temporanea all'ASL del Comune in cui
dimorano.
22 MAG, 2003 REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO SANITA' - SERVIZI SOCIALI SETTORE
SANITA' - UFFICIO n° 2
Tale iscrizione avrà durata semestrale, rinnovabile nel caso io straniero
dimostri di non essere stato ancora convocato dall'autorità competente per la definizione in
positivo o in negativo della propria richiesta di regolarizzazione,
Per l'iscrizione la ASL richiederà la dichiarazione dei dati anagrafici dello straniero, copia
della ricevuta di versamento dei contributi previdenziali e la cedolaricevuta dell'assicurata
relativa alla presentazione della dichiarazione da parte del datore di lavoro.
Tanto, per quanto di competenza.
Il Dirigente di Ufficio
(Lucia BUONAMICO)
LB Irb ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI IN
ITALIA
I. Quadro normativo:
L. 6.03.1998, n. 40
D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 e Regolamento applicativo
Circolare n. 5 dcl 24.03.2000 emanata dal Ministero della Sanità
2. Cittadini interessati:
1 cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e gli apolidi, qui di seguito suddivisi per
tipologia corrispondente alle prestazioni sanitarie cui hanno diritto:
• stranieri in regola con il permesso di soggiorno;
• stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno;
• stranieri in Italia per motivi di cura;
3. Tipologia del cittadino straniero extra-comunitario e relativa forma assistenziale
dovuta;
3.1 Stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.
All'interno di questa fattispecie è possibile introdurre un'ulteriore distinzione tra:
3.1.1 Iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale,
3. 1.2 Iscritti volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale;
3.1.3 Non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.
3.1.1 iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanìtarìo Nazionale in possesso di regolare
permesso di soggiorno
Ai sensi di legge sono obbligatoriamente iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, se
in possesso di regolare permesso di soggiorno:
• gli stranieri con eventuali familiari a carico i quali abbiano in corso regolari
attività di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
• gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno o che ne abbiano
chiesto il rinnovo, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo;
• anche per motivi familiari, per affidamento, per attesa adozione, per acquisto
della cittadinanza, per asilo politico, per asilo umanitario e per richiesta di asilo. I
cittadini stranieri con permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono equiparati ai
disoccupati italiani.
Per tali soggetti l'iscrizione è obbligatoria ed avviene solo a seguito dell'esibizione
alla competente A.S.L. del regolare permesso di soggiorno o del certifìcato sostitutivo
dello stesso (se in corso dì rinnovo). Al sensi di legge è riconosciuta competente la
A.S.L. nel cui territorio lo straniero ha la residenza anagrafica o abitualmente dimora
(domicilio indicato nel permesso di soggiorno).
L'iscrizione obbligatoria al S.S.N. è valida per tutta la durata di validità del permesso
di soggiorno.
Tutti i soggetti indicati sono interamente equiparati ai cittadini italiani anche per ciò
che riguarda la "posizione ticket" per cui valgono le stesse regole che si osservano per
gli iscritti al Ssn.
Il diritto all'iscrizione obbligatoria viene meno contestualmente alla scadenza, revoca o
annullamento del permesso di soggiorno, oppure in caso di espulsione, salvo che
l'interessato esibisca documentazione comprovante richiesta di rinnovo del permesso o
pendenza del ricorso avverso i suddetti provvedimenti.
3. 1.2 stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno con facoltà di iscriversi
al Servizio Sanitario Nazionale
Gli stranieri che, pur essendo in possesso di regolare permesso di soggiorno, non
risultino iscritti al S.S.N., in quanto non appartenenti a nessuna delle categorie
indicate al punto 3.1.1 devono assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per
la maternità mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con un Istituto
Assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale oppure mediante
iscrizione facoltativa al Servizio Sanitario Nazionale, previo versamento di un contributo annuale (valido per anno solare),
rinnovabile e nella misura stabilita con Decreto Ministeriale.
Condizione essenziale affinché il cittadino straniero in possesso di regolare permesso
di soggiorno possa iscriversi al S.S.N. è che la durata dello stesso sia superiore a tre
mesi.
Eccezione è costituita dagli studenti e dalle persone alla pari cui viene concessa la
possibilità di iscriversi al S.S.N. anche in presenza di permesso dì soggiorno inferiore
ai tre mesi.
L'iscrizione dello straniero e dei familiari al S.S.N. avviene dietro corresponsione di
un contributo annuale stabilito con il D.M. dell'8.10.1986, artt. 1 e 4, nella misura del
7,50 per cento del reddito complessivo conseguito in Italia e all'estero nell'anno
precedente; la percentuale è ridotta al 4 per cento sulla quota di reddito eccedente i
20.658,25 euro (40 milioni di lire) e fino al limite di 51.645,70 (100 milioni). In ogni
caso il contributo non può essere inferiore a 387,35 euro. Oppure di 219,49 €.= per le
persone collocate alla pari e di 149,75 €.= per gli studenti privi di redditi diversi da
borse di studio o sussidi erogati da Enti Pubblici italiani.
L'iscrizione avviene presso la A.S.L. del Comune in cui lo straniero dimora
abitualmente, secondo quanto già visto per gli iscritti obbligatoriamente al S.S.N.
In tal caso, come avviene anche per gli stranieri iscritti obbligatoriamente al S.S.N., gli
iscritti volontariamente sono equiparati ai cittadini italiani anche per ciò che riguarda
la "posizione ticket".
3.1.3 Cittadini stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
Agli stranieri in possesso di permesso di soggiorno di durata inferiore a tre mesi e per
tutti coloro che pur avendo i requisiti per poter richiedere l'iscrizione facoltativa non
vi abbiano provveduto, sono comunque assicurate, dietro corresponsione dei relativi
oneri, le prestazione per cure urgenti ed essenziali e quelle indicate nei punti a), b), c),
d), e) del T.U. 286/95 ( vedi in seguito ). Per tutte le prestazioni sanitarie a costoro
erogate, ma lasciate insolute, sì rinvia a quanto previsto per i cittadini non in regola
cori le norme relative all'ingresso ed al soggiorno. Resta inteso che per tutte le altre prestazioni sanitarie non urgenti od essenziali erogate
a richiesta del cittadino straniero, questi sarà tenuto a corrispondere la relativa tariffa
prevista per ciascuna prestazione ricevuta.
3.2 Stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno.
Ai cittadini stranieri "irregolari" sono assicurate dalle strutture pubbliche e private
accreditate le prestazioni sanitarie previste dal comma 3 dell'art. 35 del
D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 e cioè:
(a) Cure urgenti o comunque essenziali.
Si qualificano come cure urgenti quelle che non possono essere differite senza
pericolo per la vita o danno per la salute della persona e cure essenziali le prestazioni
sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose
nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare
maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o
aggravamenti).
Qualora lo straniero versi in condizioni di indigenza ( la quale sia documentata con
autocertificazione), gli oneri corrispondenti alle prestazioni erogate (compresi i
tickets non pagati), sia in regime di ricovero che in via ambulatoriale sono
interamente a carico del Ministero dell'Interno, attraverso le competenti
Prefetture.
(b) Interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura correlate.
L'art. 35 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 stabilisce che agli stranieri irregolarmente
residenti nel territorio nazionale siano garantiti con oneri a loro carico:
a) la tutela della salute del minore (fino al compimento del 18° anno d'età);
b) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di
campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;
c) gli interventi di profilassi internazionale;
d) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei
relativi focolai.
Il finanziamento delle prestazioni indicate nei precedenti punti a), b). c), d). -lasciate
insolute a seguito di sottoscrizione della dichiarazione di indigenza - sono a carico
della A.S.L. del territorio in cui la prestazione viene erogata. L'art. 35 prevede anche la tutela sociale della gravidanza e della maternità: per le
donne in gravidanza fino al 6° mese di età del bambino, le questure rilasciano un
permesso di soggiorno sulla base del quale si provvede all'iscrizione al Ssn di madre
e bambino.
Allo straniero irregolare ed indigente deve essere assegnato dalla struttura erogante,
sempre che lo straniero non ne sia già in possesso e non l'abbia con sé, il codice
regionale a sigla STP (straniero temporaneamente presente) costituito da sedici
caratteri di cui: tre per la sigla STP, sei per il codice ISTAT, relativo alla Regione (3
caratteri) ed alla struttura erogante le prestazioni (3 caratteri), e sette caratteri come
numero progressivo attribuito al momento del rilascio.
La registrazione dello straniero mediante il codice STP deve essere necessariamente
effettuata da tutte le strutture che erogano le prestazioni sanitarie previste dall'art. 35
del T.U. ai soli fini della rendicontazione e della richiesta di rimborso degli oneri per
le prestazioni.
Il codice STP ha una durata semestrale alla scadenza della quale è necessario
procedere al rinnovo o ad una nuova assegnazione. L'identificazione del cittadino
straniero mediante codice STP non dà diritto all'iscrizione al S.S.N. e non
assolutamente ad essa equiparabile.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del T.U. l'accesso alle strutture sanitarie da parte
dello straniero non in regola non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle
autorità di P.S., salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con
il cittadino italiano.
3.3 Stranieri in Italia con visto di ingresso per motivi di cura.
Una fattispecie a sé stante è rappresentata dai cittadini stranieri che intendano
effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia. Ai sensi di legge
costoro possono richiedere il visto ed il relativo permesso di soggiorno se in possesso
della documentazione elencata dall'art. 44 del Regolamento applicativo del D.Lgs.
25.07.1998, n. 286 e cioè:
• Dichiarazione della struttura sanitaria prescelta che indichi il tipo di cura, la
data di inizio e la durata presumibile della stessa;
• Attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale pari al
30% sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste; • Documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per
l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio.
Non sono invece tenuti alla corresponsione degli oneri per cure mediche ricevute, gli
stranieri che si trasferiscano in Italia nell'ambito di programmi umanitari e quindi,
previa autorizzazione, rilasciata dal Ministero della Sanità, d'intesa con il Ministero
degli Affari Esteri.
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Circolare
Ass. Sanità Prot. n. 24/28638/1 del 18 dicembre
2003
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Ai
D. G. AUSL
e,p.c.
ai D.G. A.O.;
Ai
Legali Rappr.ti Enti Ecclesiastici
I.R.C.C.S. Privati,
Ai
Commissari Straordinari I.R.C.C.S.
Pubblici –
Prot.
n. 24/28638/1 del 18 dicembre 2003
In attuazione di quanto disposto
dall’art. 1, comma 6 del D.Lgs.
25.7.1998 n.286 recante il Testo Unico
delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, con il
D.P.R. 31.8.1999 n. 394 è stato emanato
il relativo Regolamento attuativo.
L’art. 35 del T.U. ed il relativo art.
43 del Regolamento di attuazione
disciplinano l’erogazione delle
prestazioni sanitarie sia agli stranieri
regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale non iscritti al Servizio
Sanitario Nazionale sia agli stranieri non
in regola con le norme relative all’
ingresso ed al soggiorno.
A)
Stranieri regolarmente soggiornanti sul
territorio nazionale
Per tali soggetti, non tenuti
all’iscrizione obbligatoria né iscritti
volontariamente al S.S.N., vengono
assicurate sia le prestazioni ospedaliere
urgenti, per le quali devono essere
corrisposte dall’ assistito le relative
tariffe al momento delle dimissioni, sia
le prestazioni sanitarie di elezione
previo pagamento delle relative tariffe.
Per le prestazioni urgenti rimaste
insolute la struttura erogante deve
rivolgersi per il relativo rimborso alla
Prefettura, competente per territorio,
secondo le procedure già in vigore.
L’erogazione di prestazioni sanitarie
per gli stranieri assicurati da
Istituzioni estere in base ad accordi
internazionali di reciprocità
sottoscritti dall’Italia continua ad
essere disciplinata dalle norme previste
dagli stessi accordi.
La competenza in ordine alla gestione
delle posizioni assicurative di questi
stranieri è della AUSL nel cui territorio
avviene l’erogazione della prestazione
che viene individuata dagli stessi accordi
quale Istituzione competente”.
Conseguentemente la AUSL deve provvedere
al pagamento delle prestazioni erogate
dalle strutture sanitarie che insistono
nel proprio ambito territoriale ed a
richiederne il rimborso secondo le
procedure previste dagli stessi accordi.
B) Stranieri non in regola con le norme
relative all’ingresso ed al soggiorno
Per tali soggetti sono assicurate nelle
strutture pubbliche ed accreditate del SSN
le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorchè
continuative, per malattia od infortunio e
sono estesi i programmi di medicina
preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva.
Si precisa che per cure urgenti si
intendono le cure che non possono essere
differite senza pericolo per la vita o
danno per la salute della persona; per
cure essenziali si intendono le
prestazioni sanitarie, diagnostiche e
terapeutiche relative a patologie non
pericolose nell’immediato e nel breve
termine ma che nel tempo potrebbero
determinare maggior danno alla salute o
rischi per la vita.
Le prestazioni innanzi citate sono erogate
senza oneri a carico degli stranieri privi
di risorse economiche sufficienti, fatte
salve le quote di partecipazione alla
spesa a parità di condizioni con il
cittadino italiano.
In sede di prima erogazione
dell’assistenza, la prescrizione e la
registrazione delle prestazioni nei
confronti dei suindicati stranieri viene
effettuata assegnando il codice regionale
a sigla STP.
Lo stato di indigenza del soggetto viene
attestato al momento dell’assegnazione
di tale codice mediante la sottoscrizione
di una dichiarazione valida anch’essa
sei mesi e rinnovabile in caso di
permanenza dello straniero sul territorio
nazionale.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 43 del
citato regolamento di attuazione, gli
oneri relativi alle prestazioni di cui
all'art. 35 comma 3 del T.U. fruite dagli
stranieri indigenti, sono a carico della
AUSL nel cui territorio vengono assistiti,
anche se le prestazioni sono erogate da
Aziende ospedaliere, da Istituti di
ricerca e cura a carattere scientifico e
da altri presidi accreditati.
L’ultimo comma dell’art. 35 del T.U.
prevede che al finanziamento delle
prestazioni urgenti o comunque essenziali,
ancorché continuative, previste dal comma
3, provvede il Ministero dell’interno,
mentre deve essere finanziata con il
F.S.N. l’erogazione degli interventi di
medicina preventiva e delle prestazioni
sanitarie di cui ai punti a)-b)-c)-d)-e)
dello stesso comma.
Considerato che per tali prestazioni il
T.U. configura una forma specifica di
finanziamento, la procedura da seguire
consiste esclusivamente nella notifica da
parte della AUSL delle prestazioni erogate
identificando il soggetto fruitore delle
stesse mediante il codice regionale STP
con l’indicazione della diagnosi,
dell’attestazione dell’urgenza o della
essenzialità della prestazione e della
somma di cui si chiede il rimborso.
Pertanto, la AUSL nel cui territorio sono
state fornite le prestazioni innanzi
citate avrà cura di richiedere:
1) al Ministero dell’ Interno il
rimborso relativo all’onere delle
prestazioni ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, per malattia od infortunio,
erogate tramite pronto soccorso, in regime
di ricovero, compreso quello diurno, od in
via ambulatoriale.
2) alla propria Regione il rimborso
relativo all’onere delle prestazioni
sanitarie di cui ai punti a)-b)-c)-d)-e)
del comma 3 innanzi citato.
Si comunica, infine, che, per quanto
riguarda il finanziamento della spesa da
parte del F.S.N., il C.I.P.E. con delibera
25/07/03 pubblicata nella G.U. n.258/03 ha
provveduto a ripartire fra le Regioni i
fondi accantonati per l’assistenza agli
stranieri non iscritti al S.S.N. per gli
anni 2001 e 2002.
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