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Bollettino
Ufficiale Regione Puglia
Bollettino
Regionale n° 65 Pubblicato il 28 / 05 / 2004
LEGGE
REGIONALE 28 maggio 2004, n. 8
"Disciplina
in materia di autorizzazione alla realizzazione e
all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e
accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private."
IL
CONSIGLIO
REGIONALE HA APPROVATO
L PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
(Finalità)
1. La Regione garantisce, attraverso gli istituti
dell'autorizzazione alla realizzazione e
all'esercizio dell'attività sanitaria e
socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale
e degli accordi contrattuali, l'erogazione di
prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento
continuo della qualità delle strutture sanitarie
e socio-sanitarie nonché lo sviluppo sistematico
e programmato del servizio sanitario regionale.
Art. 2
(Definizioni)
1. Per autorizzazione s'intendono i due distinti
provvedimenti che consentono la realizzazione di
strutture e l'esercizio di attività sanitarie e
socio-sanitarie.
2. Per accreditamento istituzionale s'intende il
provvedimento con il quale si riconosce alle
strutture pubbliche e private già autorizzate lo
status di potenziali erogatori di prestazioni
nell'ambito e per conto del servizio sanitario.
3. Per accordo contrattuale s'intende l'atto con
il quale la Regione e le Aziende USL definiscono,
con i soggetti accreditati pubblici e privati, la
tipologia e la quantità delle prestazioni
erogabili agli utenti del servizio sanitario
regionale, nonché la relativa remunerazione a
carico del servizio sanitario medesimo,
nell'ambito di livelli di spesa determinati in
corrispondenza delle scelte della programmazione
regionale.
4. Per decreto legislativo s'intende il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421) e successive modificazioni.
5. Per Aziende sanitarie s'intendono le Aziende
USL e le Aziende ospedaliere. Ai soli fini della
presente legge, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS) e gli enti
ecclesiastici sono denominati Aziende sanitarie.
6. Per strutture sanitarie e socio-sanitarie
s'intendono quelle di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997.
7. Per nuova realizzazione s'intende la
costruzione o l'allestimento ex novo di strutture
destinate all'esercizio di attività sanitarie.
8. Per ampliamento s'intende un aumento di posti
letto, posti letto-tecnici e grandi
apparecchiature o l'attivazione di funzioni
sanitarie aggiuntive rispetto a quelle
precedentemente svolte.
9. Per trasformazione s'intende la modifica
strutturale e/o funzionale o il cambio d'uso, con
o senza lavori, delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie.
10. Per studio s'intende il luogo dove vengono
erogate prestazioni sanitarie da parte di
professionisti abilitati all'esercizio della
professione, in regime fiscale di persona fisica e
in forma singola o associata.
Art. 3
(Compiti della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) con regolamento di Giunta regionale:
1) determina gli ambiti territoriali in cui si
riscontrano carenze di strutture o di capacità
produttive ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo ai fini della
verifica di compatibilità del progetto,
propedeutica all'autorizzazione alla
realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza
e gli standard per la verifica dell'attività
svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private,
ai fini dell'accreditamento istituzionale; ai fini
di cui al presente punto 1) procede anche, ove
necessario, a eventuali rimodulazioni della rete
dei presidi ospedalieri pubblici e privati di cui
all'articolo 9 della legge regionale 25 agosto
2003, n.19 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2003);
2) in presenza di comprovate carenze nel d.p.r. 14
gennaio1997 o di necessità di integrazione dei
relativi requisiti minimi, integra i requisiti di
cui al citato d.p.r. per l'autorizzazione
all'esercizio;
3) stabilisce gli ulteriori requisiti per
l'accreditamento istituzionale secondo i principi
previsti nella presente legge;
4) approva i modelli per la richiesta di
autorizzazione e di accreditamento;
5) provvede al rilascio e revoca dei provvedimenti
di autorizzazione all'esercizio per le strutture
sanitarie di propria competenza.
b) con decreto del Presidente:
1) dispone la decadenza di cui all'articolo 10,
applica le sanzioni di competenza di cui
all'articolo 15 e decide sull'istanza di riesame
di cui all'articolo 26.
c) con determinazione dirigenziale:
1) provvede al rilascio della verifica di
compatibilità ex articolo 8-ter del decreto
legislativo, finalizzata al rilascio
dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al
successivo articolo 7 e dell'autorizzazione
all'esercizio di propria spettanza di cui al
successivo articolo 8, comma 3;
2) esercita l'attività di vigilanza sulle
strutture sanitarie e socio-sanitarie dalla stessa
autorizzate, per il tramite del Dipartimento di
prevenzione dell'Azienda USL territorialmente
competente;
3) esercita le attività di verifica dei requisiti
di accreditamento, secondo le modalità e i tempi
definiti dalla presente legge;
4) provvede al rilascio e revoca dei provvedimenti
di accreditamento delle strutture sanitarie.
Art. 4
(Compiti dei Comuni)
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni
concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni alla
realizzazione di cui all'articolo 7, previa
verifica di compatibilità da parte della Regione,
nonché il rilascio delle autorizzazioni
all'esercizio di cui all'articolo 8, comma 4;
b) l'attività di vigilanza sulle strutture
sanitarie e socio-sanitarie dagli stessi Comuni
autorizzate, svolta per il tramite del
Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL
territorialmente competente;
c) l'applicazione delle sanzioni di competenza di
cui all'articolo 15.
CAPO II
AUTORIZZAZIONI
Art. 5
(Autorizzazioni)
1. L'autorizzazione consta di due distinti
provvedimenti che consentono la realizzazione di
strutture e l'esercizio di attività sanitarie e
socio-sanitarie.
a) Autorizzazione alla realizzazione di strutture.
1) Sono soggetti all'autorizzazione alla
realizzazione:
1.1 le strutture che erogano prestazioni in regime
di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o
diurno per acuti;
1.2 le seguenti strutture sanitarie e socio
sanitarie che erogano prestazioni in regime
residenziale e semiresidenziale non ospedaliero, a
ciclo continuativo e/o diurno:
1.2.1 presidi di riabilitazione funzionale dei
soggetti portatori di disabilità fisiche,
psichiche, sensoriali;
1.2.2 strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne;
1.2.3 strutture di riabilitazione e strutture
educativo-assistenziali per i tossicodipendenti;
1.2.4 residenze sanitarie assistenziali;
1.3 i centri residenziali per cure palliative (hospice);
1.4 gli stabilimenti termali.
2) Tra le strutture e gli studi che erogano
prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale, ivi inclusi quelli individuati ai
sensi del comma 2 dell'articolo 8-ter del decreto
legislativo, sono, altresì, soggetti
all'autorizzazione alla realizzazione le seguenti
attività:
2.1 specialistica ambulatoriale chirurgica, ove
attrezzata per l'erogazione di prestazioni
comprese tra quelle individuate con apposito
provvedimento di Giunta regionale;
2.2 specialistica ambulatoriale odontoiatrica, ove
attrezzata per erogare prestazioni chirurgiche
comprese fra quelle individuate con apposito
provvedimento della Giunta regionale;
2.3 diagnostica per immagini con utilizzo delle
grandi macchine;
2.4 radioterapia;
2.5 medicina nucleare in vivo;
2.6 dialisi;
2.7 terapia iperbarica;
2.8 consultoriale familiare.
3) Ai sensi del combinato disposto dell'articolo
8-ter del decreto legislativo e dell'articolo 3
del d.p.r. 14 gennaio 1997, nel regime
autorizzativo per la realizzazione di nuove
strutture rientrano, limitatamente alle attività
di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche le
seguenti fattispecie:
3.1 gli ampliamenti di strutture già esistenti e
autorizzate, in essi compresi:
3.1.1 l'aumento del numero dei posti letto, posti
letto-tecnici e grandi apparecchiature rispetto a
quelli già autorizzati;
3.1.2 l'attivazione di funzioni sanitarie e/o
socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle già
autorizzate;
3.2 la trasformazione di strutture già esistenti
e specificamente:
3.2.1 la modifica della tipologia (disciplina) di
posti letto rispetto a quelli già autorizzati;
3.2.2 la modifica di altre funzioni sanitarie e/o
socio-sanitarie già autorizzate;
3.2.3 il cambio d'uso degli edifici, finalizzato a
ospitare nuove funzioni sanitarie o
socio-sanitarie, con o senza lavori;
3.3 il trasferimento in altra sede di strutture già
autorizzate.
b) Autorizzazione all'esercizio dell'attività
sanitaria.
1) Sono soggetti all'autorizzazione all'esercizio:
1.1 tutte le strutture per le quali è richiesta
l'autorizzazione alla realizzazione, di cui alla
lettera a) del presente articolo;
1.2 le strutture e gli studi che erogano
prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale, ancorché non soggetti
all'autorizzazione alla realizzazione, così come
di seguito classificati:
1.2.1 attività specialistica ambulatoriale
medica;
1.2.2 attività specialistica ambulatoriale
chirurgica ove non attrezzata per erogare le
prestazioni individuate con i provvedimenti di cui
alla lettera a), punto 2), del presente articolo;
1.2.3 attività specialistica ambulatoriale
odontoiatrica, ove non attrezzata per erogare
prestazioni chirurgiche individuate con i
provvedimenti di cui alla lettera a), punto 2),
del presente articolo;
1.2.4 attività di medicina di laboratorio;
1.2.5 attività di diagnostica per immagini;
1.2.6 attività ambulatoriale di FKT.
2. Per gli studi dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta
si applicano le norme di cui agli accordi
collettivi nazionali.
3. Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi
dei medici che esercitano l'attività
professionale, con esclusione di quelle previste
alle lettere a) e b) del comma 1 e gli studi per
l'esercizio delle professioni sanitarie,
individuate dai regolamenti ministeriali, in
attuazione dell'articolo 6 del decreto
legislativo. I predetti studi, nei quali i
professionisti esercitano l'attività in forma
singola o associata, devono avere spazi e
attrezzature proporzionati alla capacità
erogativa e al personale ivi operante e, in ogni
caso, devono avere caratteristiche tali da non
configurare l'esercizio di attività complesse,
intendendo con ciò consistenza equiparabile a
quella stabilita dal d.p.r. 14 gennaio 1997 per i
presidi ambulatoriali. I predetti soggetti hanno
comunque l'obbligo di comunicare l'apertura del
proprio studio all'Azienda USL competente per
territorio, corredando la comunicazione di
planimetria degli ambienti ove si svolge l'attività,
di elenco delle attrezzature utilizzate e di
apposita dichiarazione sostitutiva del titolo di
studio posseduto che, per quanto riguarda gli
esercenti le professioni sanitarie, deve essere
comunque acquisito in corsi/scuole riconosciuti
dal Ministero della salute. Il Servizio igiene
pubblica del Dipartimento di prevenzione
dell'Azienda USL territorialmente competente,
entro novanta giorni dalla comunicazione, esprime
il proprio nulla osta allo svolgimento
dell'attività professionale. L'Azienda USL
effettua, nei confronti degli studi ove si
esercitano le professioni sanitarie, la vigilanza
per assicurare il rispetto della normativa in
materia di igiene e sanità pubblica.
Art. 6
(Requisiti per l'autorizzazione)
1. I requisiti minimi strutturali, tecnologici e
organizzativi richiesti per l'autorizzazione delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie sono quelli
previsti dal d.p.r. 14 gennaio 1997 con le
integrazioni individuate dalla Giunta regionale,
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a),
punto 2).
2. Nessuna struttura sanitaria di ricovero per
acuti può possedere capacità ricettiva inferiore
a trenta posti letto. Le strutture di ricovero a
ciclo diurno devono essere dotate di almeno dieci
posti letto.
3. Le prestazioni a ciclo diurno per acuti devono
essere comunque erogate all'interno di strutture
di ricovero con specifica identificazione dei
posti letto dedicati e della relativa
organizzazione tecnico-sanitaria.
4. La Giunta regionale aggiorna i requisiti minimi
richiesti per l'autorizzazione ogni qualvolta
l'evoluzione tecnologica o normativa lo rendano
necessario.
Art. 7
(Procedure per l'autorizzazione
alla realizzazione di strutture sanitarie
e socio-sanitarie)
1. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1,
lettera a), i soggetti pubblici e privati
inoltrano al Comune competente per territorio
istanza di autorizzazione alla realizzazione della
struttura corredandola della documentazione
prescritta. Il Comune richiede alla Regione la
prevista verifica di compatibilità, di cui
all'articolo 8-ter del decreto legislativo, entro
trenta giorni dalla data di ricevimento
dell'istanza.
2. Il parere di compatibilità regionale è
rilasciato, entro novanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta di cui al comma 1, con
provvedimento del Dirigente del Settore sanità
della Regione.
Art. 8
(Procedure per l'autorizzazione all'esercizio
delle attività sanitarie e socio-sanitarie)
1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività
sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad
autorizzazione all'esercizio sono tenuti a
presentare domanda alla Regione o al Comune.
2. Alla domanda deve essere allegato il
certificato di agibilità e tutta la
documentazione richiesta dall'ente competente.
3. Alla Regione compete il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), punto 1).
4. Al Comune compete il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), punto 2), nonché per le
strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b), punto 1.2.
5. La Regione e il Comune, avvalendosi del
Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL
competente per territorio, eventualmente di
concerto con altre strutture competenti
nell'ambito dell'attività da autorizzare,
verificano l'effettivo rispetto dei requisiti
minimi nonché ogni eventuale prescrizione
contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione,
ove prevista. L'accertamento da parte del
Dipartimento di prevenzione deve essere effettuato
entro novanta giorni dalla data di ricevimento
della documentazione.
6. Completato l'iter istruttorio, il Dipartimento
di prevenzione dell'Azienda USL inoltra gli atti
degli accertamenti e il parere conclusivo alla
Regione o al Comune interessato, che, in caso di
esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione
all'esercizio dell'attività sanitaria o
socio-sanitaria entro sessanta giorni dalla data
di notifica degli accertamenti di cui al comma 5,
fatta salva l'interruzione dei termini effettuata
ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 9
(Istanza di riesame)
1. Nel caso di diniego dell'autorizzazione o nel
caso la stessa contenga le prescrizioni di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera e),
l'interessato può presentare, a pena di
decadenza, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento dell'atto medesimo, le proprie
controdeduzioni mediante istanza di riesame.
2. La Regione o il Comune decidono sull'istanza,
sentito il Dipartimento di prevenzione
dell'Azienda USL competente per territorio, nel
termine di sessanta giorni dalla data di
ricevimento della stessa.
Art. 10
(Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio)
1. L'autorizzazione non è trasmissibile a un
soggetto diverso da quello autorizzato.
2. In caso di decesso della persona fisica
autorizzata e ferma restando la sussistenza dei
requisiti, gli eredi possono continuare
l'esercizio dell'attività fino al rilascio e/o
conferma dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione decade nei casi di:
a) estinzione della persona giuridica autorizzata;
b) rinuncia del soggetto autorizzato;
c) condanna passata in giudicato per reati di
truffa e corruzione contro la pubblica
amministrazione e associazione a delinquere di
stampo mafioso nei confronti del titolare
dell'attività.
Art. 11
(Disposizioni comuni alle autorizzazioni)
1. L'autorizzazione indica in particolare:
a) i dati anagrafici del soggetto richiedente nel
caso lo stesso sia persona fisica;
b) la ragione sociale e il nominativo del legale
rappresentante nel caso in cui il soggetto
richiedente sia una società;
c) la sede legale, l'ubicazione e la denominazione
della struttura;
d) la tipologia delle prestazioni autorizzate;
e) eventuali prescrizioni volte a garantire
l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui
all'articolo 6;
f) il nome e i titoli accademici del responsabile
sanitario.
2. La sostituzione del responsabile sanitario deve
essere comunicata all'ente che ha rilasciato
l'autorizzazione per la variazione del relativo
provvedimento.
Art. 12
(Legale rappresentante
della struttura)
1. Il legale rappresentante della struttura è
tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione o
al Sindaco:
a) il nominativo del sostituto del responsabile
sanitario in caso di assenza o impedimento dello
stesso;
b) le sostituzioni e/o le integrazioni del
personale sanitario operante nella struttura;
c) tutte le variazioni e trasformazioni
intervenute nella natura giuridica e nella
composizione della società titolare della
struttura;
d) la temporanea chiusura o inattività della
struttura.
2. Il legale rappresentante della struttura è
inoltre tenuto a:
a) verificare l'assenza di situazioni di
incompatibilità ai sensi della normativa vigente;
b) assicurare la presenza del responsabile
sanitario e del restante personale;
c) comunicare alla Regione o al Sindaco, entro il
31 gennaio di ogni anno, le variazioni intervenute
nelle sostituzioni e/o integrazioni delle
attrezzature sanitarie.
Art. 13
(Responsabile sanitario - Requisiti)
1. Ogni struttura sanitaria deve avere un
responsabile sanitario.
2. Nelle strutture pubbliche ed equiparate di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1.1, il
responsabile sanitario deve possedere i requisiti
previsti dalla normativa vigente.
3. Nelle strutture private di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), punto 1.1, il responsabile
sanitario deve essere in possesso dei requisiti
previsti per l'incarico di direttore medico di
presidio ospedaliero di struttura pubblica. Ai
fini dell'attribuzione dell'incarico di
responsabile sanitario presso tali strutture,
l'anzianità di servizio maturata nella disciplina
con rapporto di lavoro continuativo presso
strutture private è equiparata a quella prestata
nelle strutture pubbliche. Nelle case di cura con
meno di centocinquanta posti letto, il
responsabile sanitario deve possedere la
specializzazione in direzione medica di presidio
ospedaliero o equipollente ovvero l'anzianità di
cinque anni nella disciplina. Anche presso tali
strutture, ai fini dell'attribuzione dell'incarico
di responsabile sanitario, l'anzianità di
servizio maturata nella disciplina con rapporto di
lavoro continuativo presso strutture private è
equiparata a quella prestata nelle strutture
pubbliche.
4. Nelle strutture monospecialistiche
ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le
funzioni del responsabile sanitario possono essere
svolte anche da un medico in possesso della
specializzazione nella disciplina o disciplina
equipollente rispetto a quella cui fa capo la
struttura.
5. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente
attività di medicina di laboratorio, le funzioni
del responsabile sanitario possono essere svolte
anche da personale sanitario di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio
1984.
6. Non è consentito svolgere le funzioni di
responsabile sanitario in più di una struttura
sanitaria, fatta eccezione per le strutture
territoriali monospecialistiche residenziali e
semiresidenziali e, comunque, a condizione che il
totale dei posti letto non sia superiore a
cinquanta.
7. La funzione di responsabile sanitario è
incompatibile con la qualità di proprietario,
comproprietario, socio o azionista della società
che gestisce la struttura sanitaria, fatta
eccezione per le strutture monospecialistiche
residenziali e semiresidenziali e per le strutture
ambulatoriali.
Art. 14
(Responsabile sanitario - Compiti)
1. Il responsabile sanitario cura l'organizzazione
tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo
igienico e organizzativo, essendone responsabile
nei confronti della titolarità e dell'Autorità
sanitaria competente, e assicura tutte le funzioni
previste dalle norme vigenti.
Art. 15
(Sanzioni)
1. Il Presidente della Regione o il Sindaco (di
seguito indicate come le Autorità competenti),
secondo le rispettive competenze di cui
all'articolo 8, commi 3 e 4, a seguito di
accertamenti eseguiti dagli organi della pubblica
amministrazione incaricati della vigilanza,
dispongono la chiusura di strutture o attività
aperte o trasferite in altra sede senza
autorizzazione.
2. Le Autorità competenti revocano
l'autorizzazione e dispongono la conseguente
chiusura della struttura nella quale sia stato
accertato l'esercizio abusivo della professione
sanitaria o in cui siano state commesse gravi e/o
reiterate inadempienze comportanti situazioni di
pericolo per la salute dei cittadini, fatta salva,
nei casi previsti, la trasmissione di informativa
di reato all'Autorità giudiziaria.
3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 è comminata
la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra
un minimo di euro 6 mila e un massimo di euro 12
mila.
4. Le Autorità competenti, nel caso in cui siano
state apportate modifiche strutturali, funzionali
o della tipologia delle prestazioni erogate tali
da configurare rischio per la salute pubblica,
dispongono il ripristino della situazione
preesistente, da assicurare entro il termine di
trenta giorni. In tal caso l'Autorità sanitaria
locale dispone la sospensione dell'attività.
5. Ove il trasgressore non provveda nel termine
assegnato, le Autorità competenti dispongono la
chiusura della struttura. La riapertura può
essere concessa non prima di sei mesi dalla data
di notifica del provvedimento, previa verifica
dell'avvenuta rimozione delle cause che hanno
determinato il provvedimento di chiusura.
6. In caso di carenza dei requisiti di cui
all'articolo 6, di violazione di prescrizioni
inserite nell'atto di autorizzazione o di
disfunzioni assistenziali che possano essere
eliminate mediante idonei interventi, le Autorità
competenti ordinano gli adempimenti necessari
assegnando a tal fine un termine compreso fra
trenta e centottanta giorni.
7. Ove il trasgressore non provveda nei termini
assegnati, le Autorità competenti dispongono la
sospensione dell'attività per un periodo di tempo
sino a sei mesi.
8. L'attività sospesa può essere nuovamente
esercitata previo accertamento dell'intervenuta
rimozione delle infrazioni rilevate. In caso
contrario le Autorità competenti dichiarano la
revoca dell'autorizzazione.
9. Nei casi previsti ai commi 4 e 6 è applicata
la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra
un minimo di euro 3 mila e un massimo di euro 6
mila.
10. Il legale rappresentante e il responsabile
sanitario della struttura che non adempiono agli
obblighi a essi rispettivamente imposti dagli
articoli 12 e 14 sono soggetti rispettivamente
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
mille a euro 2 mila.
11. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma
1, lettera. d), l'autorizzazione decade
automaticamente in caso di dichiarata o accertata
chiusura o inattività per un periodo superiore a
sei mesi.
Art. 16
(Procedimento per l'applicazione
dei provvedimenti
di cui all'articolo 15)
1. L'accertamento delle violazioni di cui al
presente capo è effettuato dal Dipartimento di
prevenzione dell'Azienda USL territorialmente
competente.
2. Per l'accertamento e l'applicazione delle
sanzioni pecuniarie si osservano le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive
modificazioni. Resta fermo l'obbligo di rapporto
all'Autorità giudiziaria nel caso di violazione
di norme penali.
3. La chiusura della struttura ai sensi
dell'articolo 15, commi 1 e 5, è disposta
dall'Autorità competente.
4. Nel caso previsto dall'articolo 15, comma 2,
salvo accertata situazione di pericolo per la
salute dei cittadini, l'interessato può far
pervenire all'Autorità competente, entro il
termine di trenta giorni dalla data di
contestazione, scritti difensivi e documenti nonché
chiedere di essere sentito. Dopo aver acquisito il
rapporto del Dipartimento di prevenzione
dell'Azienda USL, esaminati gli scritti difensivi
e sentito eventualmente l'interessato, l'Autorità
competente, se ritiene fondato l'accertamento,
dispone i relativi provvedimenti sanzionatori
previsti dall'articolo 15. E' consentito il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo
16 della legge 689/1981. L'Autorità competente,
qualora dall'accertamento, comprensivo delle
controdeduzioni dell'organo accertatore, non
ravvisi la sussistenza delle violazioni o
inadempienze, emette provvedimento motivato di
archiviazione. Il provvedimento emanato è
notificato all'interessato ed è trasmesso
all'organo che ha redatto il rapporto il quale,
nel caso sia disposta la chiusura, ne cura
l'esecuzione.
5. I proventi delle sanzioni amministrative
comminate dall'Autorità competente sono
incamerati dalla Regione e utilizzati con
destinazione ad attività socio-sanitarie.
Art. 17
(Registro delle strutture autorizzate)
1. E' istituito presso il competente Assessorato
della Regione il Registro delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie autorizzate
all'esercizio.
2. A tale scopo il Sindaco trasmette all'Azienda
USL, nel territorio della quale è ricompreso il
Comune, copia di tutti gli atti autorizzativi
rilasciati nonché le pronunce di sospensione,
decadenza e revoca, al fine della registrazione
degli stessi nel Sistema informativo sanitario
regionale.
Art. 18
(Verifica periodica dei requisiti minimi
autorizzativi e vigilanza)
1. I soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attività sanitaria inviano, con cadenza
quinquennale, al Dipartimento di prevenzione
dell'Azienda USL territorialmente competente una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
concernente la permanenza del possesso dei
requisiti minimi di cui all'articolo 6, corredata
di relazione tecnico-sanitaria redatta a cura del
responsabile sanitario.
2. Il Dipartimento di prevenzione, d'intesa con
altre strutture in rapporto alla tipologia di
prestazioni erogate dalle strutture interessate,
con cadenza almeno quinquennale e ogni qualvolta
la Regione ne ravvisi la necessità, provvede a
effettuare controlli e verifiche ispettive tese
all'accertamento della permanenza dei requisiti
che hanno dato luogo al rilascio
dell'autorizzazione. Di ogni verifica è redatto
apposito verbale da consegnare in copia al legale
rappresentante della struttura, al responsabile
sanitario, alla Regione e al Comune per gli
eventuali provvedimenti di cui all'articolo 15.
Art. 19
(Norme transitorie)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge
trovano immediata applicazione nel caso di
realizzazione di nuove strutture e di ampliamento
o trasformazione di strutture già autorizzate.
2. Gli studi medici, odontoiatrici e delle altre
professioni sanitarie, per i quali la precedente
normativa non prevedeva l'autorizzazione
all'esercizio, già operanti al 15 ottobre 2002,
data di pubblicazione della deliberazione della
Giunta regionale del 30 settembre 2002, n. 1412,
sono provvisoriamente autorizzati, nel rispetto di
quanto previsto ai commi successivi.
3. Le strutture già autorizzate e i soggetti di
cui al comma 2, fermo restando il rispetto dei
termini previsti dalla normativa vigente per i
requisiti generali, devono adeguarsi ai requisiti
di cui all'articolo 6, nei termini sotto indicati:
a) entro quattro anni, per quanto riguarda i
requisiti strutturali e impiantistici e
tecnologici, generali e specifici;
b) entro due anni, per quanto riguarda i requisiti
organizzativi generali e specifici.
4. I termini di cui al comma 3 per le strutture
pubbliche, decorrenti dalla data di approvazione
del piano di adeguamento di cui all'articolo 9,
comma 2, della l.r. 19/2003, sono coincidenti con
quelli dell'accreditamento di cui al capo III.
5. Le strutture private già autorizzate ai sensi
della normativa vigente, per continuare a svolgere
le attività, devono presentare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, domanda di conferma dell'autorizzazione con
impegno alla realizzazione dei requisiti entro i
termini di cui al comma 3 decorrenti dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a).
6. L'Autorità competente, accertata tramite il
Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL la
sussistenza dei requisiti richiesti, rinnova
l'autorizzazione stessa.
7. La mancata presentazione della domanda di
conferma dell'autorizzazione o il mancato
adeguamento ai requisiti disciplinati dalla
presente legge nei termini indicati nel comma 3
comporta la decadenza dell'autorizzazione e la
conseguente chiusura dell'esercizio.
CAPO III
ACCREDITAMENTO
DELLE STRUTTURE PUBBLICHE
E PRIVATE EROGANTI
PRESTAZIONI SANITARIE
E SOCIO-SANITARIE
Art. 20
(Accreditamento istituzionale
e obbligatorietà del possesso dei requisiti)
1. L'accreditamento istituzionale deve concorrere
al miglioramento della qualità del sistema
sanitario, garantendo ai cittadini adeguati
livelli quantitativi e qualitativi delle
prestazioni erogate per conto e a carico del
servizio sanitario.
2. Le strutture sanitarie pubbliche, le strutture
sanitarie private autorizzate in esercizio e i
professionisti che intendano erogare prestazioni
per conto del Servizio sanitario nazionale
all'interno dei vincoli della programmazione
sanitaria regionale devono ottenere
preventivamente l'accreditamento.
3. L'autorizzazione alla realizzazione e
all'esercizio non produce effetti vincolanti ai
fini della procedura di accreditamento
istituzionale, che si fonda sul criterio di
funzionalità rispetto alla programmazione
regionale.
4. L'accreditamento, nell'ambito della
programmazione regionale, è titolo necessario per
l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo.
5. Oggetto del provvedimento di accreditamento
istituzionale sono le strutture sanitarie e
relative funzioni.
6. I soggetti accreditati erogano prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio
sanitario regionale nell'ambito dei Livelli
essenziali di assistenza (LEA), nonché degli
eventuali livelli aggiuntivi previsti dalla
Regione.
7. Le funzioni amministrative concernenti
l'accreditamento sono svolte dal Dirigente del
Settore sanità del competente Assessorato della
Regione.
Art. 21
(Condizioni
per l'accreditamento)
1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato
subordinatamente alla sussistenza delle condizioni
di cui al presente articolo e ai requisiti di cui
all'articolo 23.
2. Condizioni essenziali per l'accreditamento
sono:
a) il possesso dei requisiti generali e specifici
concernenti la struttura, le tecnologie e
l'organizzazione del servizio;
b) l'accettazione del sistema di pagamento a
prestazione nel rispetto del volume massimo di
prestazioni e del corrispondente corrispettivo
fissato a livello regionale e di singole Unità
sanitarie locali e dei criteri fissati dalla
Regione a norma dell'articolo 8-quinquies, comma
1, lettera d), del decreto legislativo;
c) l'adozione di un programma interno di verifica
e di promozione della qualità dell'assistenza;
d) il possesso dell'autorizzazione all'esercizio,
ove preventivamente richiesta dalla normativa
vigente al momento dell'attivazione della
struttura;
e) la funzionalità rispetto agli indirizzi di
programmazione regionale relativamente al
fabbisogno assistenziale e verifica positiva
dell'attività svolta e dei risultati raggiunti in
caso di accreditamento provvisorio di cui
all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto
legislativo;
f) la rispondenza della struttura, della funzione
o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori
di qualificazione di cui all'articolo 23;
g) il dimensionamento dei posti letto delle Unità
operative (UO), per quanto riguarda i presidi
ospedalieri pubblici ed equiparati, secondo quanto
indicato nel Piano sanitario regionale e nel
collegato riordino della rete ospedaliera;
h) la rispondenza allo standard minimo di posti
letto, per quanto riguarda le case di cura
private, previsto dall'articolo 6.
3. Le case di cura transitoriamente accreditate o
autorizzate all'esercizio possono essere
accreditate per un numero di posti letto,
calcolati con riferimento ai requisiti minimi
strutturali per l'area di degenza fissati dalla
Regione, fino al massimo della dotazione in
esercizio alla data del 31 ottobre 2003.
4. Fermo restando quanto fissato al comma 3, nonché
ai commi 2 e 3 dell'articolo 24, le case di cura e
gli altri soggetti privati transitoriamente
accreditati o autorizzati all'esercizio che
intendono accedere al regime di accreditamento
istituzionale devono presentare alla Regione piani
di adeguamento ai requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi, generali e specifici,
entro sei mesi dalla data di approvazione del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a).
5. Nei piani di cui al comma 4 devono essere
previsti tempi differenziati di adeguamento ai
requisiti, in relazione alla loro complessità e
funzione.
6. Ogni casa di cura deve essere articolata in UO
con un numero di posti letto non inferiore al 50
per cento delle dotazioni standard previste per le
strutture pubbliche dal piano regionale di
riordino della rete ospedaliera.
7. Sono esclusi dal processo di accreditamento le
strutture che erogano prestazioni sanitarie ove si
svolgono anche attività ludiche, sportive ed
estetiche, fatta eccezione per gli stabilimenti
termali.
Art. 22
(Rapporti tra soggetti
accreditati
ed ente pubblico)
1. La Giunta regionale disciplina i rapporti di
cui all'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo mediante uno schema tipo di accordo
contrattuale con il quale si stabiliscono
l'indicazione delle quantità, delle tipologie di
prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità
delle verifiche e dei controlli rispetto alla
qualità delle prestazioni erogate.
2. La Giunta Regionale provvede alla definizione
degli indirizzi per la formulazione dei piani
annuali preventivi di attività, con l'indicazione
delle funzioni e delle attività da potenziare e
da depotenziare nel rispetto della programmazione
regionale, compatibilmente con le risorse
finanziarie, e dei criteri per l'individuazione
dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati,
con i quali stipulare i contratti.
3. La Regione e le Aziende USL definiscono accordi
con le Aziende sanitarie e stipulano contratti con
le strutture private e i professionisti anche
mediante intese con le relative organizzazioni
rappresentative a livello regionale.
4. La qualità di soggetto accreditato non
costituisce vincolo per le Aziende USL a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni
erogate al di fuori dei contratti stipulati ai
sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo.
Art. 23
(Definizione
degli ulteriori requisiti
di qualificazione
per l'accreditamento)
1. I requisiti ulteriori di qualificazione ai fini
dell'accreditamento fissati dalla Giunta regionale
devono risultare:
a) compatibili con l'esigenza di garantire che lo
sviluppo del sistema sia funzionale alle scelte di
programmazione regionale;
b) orientati a promuovere l'appropriatezza,
l'accessibilità, l'efficacia, l'efficienza delle
attività e delle prestazioni, in coerenza con i
LEA;
c) finalizzati a perseguire l'uniformità dei
livelli di qualità dell'assistenza offerta dai
soggetti pubblici e privati;
d) commisurati rispetto al livello quantitativo e
qualitativo di dotazioni strumentali, tecnologiche
e amministrative correlate alla tipologia delle
prestazioni erogabili;
e) tesi a favorire il miglioramento della qualità
e l'umanizzazione dell'assistenza attraverso la
risultanza positiva rispetto al controllo di
qualità, anche con riferimento agli indicatori di
efficienza e di qualità dei servizi e delle
prestazioni previsti dagli articoli 10 e 14 del
decreto legislativo e dal sistema di garanzia dei
LEA.
2. La Giunta Regionale individua:
a) gli ambiti e strumenti per la verifica
dell'attività svolta e dei risultati raggiunti ai
fini della conferma dell'accreditamento
istituzionale;
b) le modalità per le verifiche, iniziali e
successive, del possesso e della permanenza dei
requisiti della struttura o del professionista
accreditato.
3. La Giunta Regionale aggiorna i requisiti
ulteriori richiesti per l'accreditamento ogni
qualvolta l'evoluzione tecnologica o normativa lo
rendano necessario.
Art. 24
(Procedure di accreditamento
e di verifica dei requisiti)
1. Per le Aziende sanitarie, nel rispetto di
quanto stabilito all'articolo 9, comma 1, lettera
c, della l.r. 19/2003, il processo di
autorizzazione e accreditamento è unificato e si
applicano le procedure di cui al comma 11, lettera
a).
2. I soggetti privati nonché i professionisti che
intendono chiedere l'accreditamento istituzionale
inoltrano la domanda con la relativa
documentazione al Settore sanità del competente
Assessorato regionale.
3. Ai fini della concessione dell'accreditamento,
il Dirigente del Settore sanità, verificata la
funzionalità della struttura in base agli
indirizzi di programmazione regionale come
individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso
di esito positivo, avvia la fase istruttoria e
chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari
alle strutture competenti. In base alle risultanze
delle valutazioni effettuate, il Dirigente del
Settore sanità, completata la fase istruttoria,
predispone gli atti conseguenti. Le valutazioni
sulla persistenza dei requisiti di accreditamento
sono effettuate con periodicità triennale e ogni
qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne
rendano necessaria una verifica non programmata.
Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione
sono a carico dei soggetti che richiedono
l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla
Giunta Regionale.
4. Le strutture e i professionisti
transitoriamente accreditati ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) e ai sensi del regolamento
regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento
regionale di organizzazione delle strutture
riabilitative psichiatriche residenziali e diurne
pubbliche e private), devono presentare richiesta
di accreditamento istituzionale entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del bando che
la Regione emanerà a seguito dell'approvazione da
parte della Giunta regionale degli atti di cui
all'articolo 3. Scaduto inutilmente il termine
previsto per la richiesta dell'accreditamento
istituzionale, il Dirigente del Settore sanità
provvede alla revoca dell'accreditamento
transitorio della struttura. Una nuova richiesta
di accreditamento può essere inoltrata da queste
strutture dopo un anno dalla data del
provvedimento di revoca.
5. Qualora il professionista accreditato intenda
continuare la propria attività in forma
associata, a domanda, è consentito il
trasferimento dell'autorizzazione e
dell'accreditamento, da effettuarsi con specifico
atto dell'Autorità competente, a condizione che
trattasi di associazioni di persone costituite da
professionisti specialisti accreditati nella
stessa branca, ferma restando la sussistenza dei
titoli e requisiti e ferme restando le quantità e
tipologie di prestazioni da erogare per conto e a
carico del Servizio sanitario regionale
nell'ambito degli appositi rapporti.
6. Le strutture e i professionisti autorizzati già
in esercizio possono presentare, secondo le
modalità di cui al comma 4, domanda di
accreditamento, senza vincoli di tempo,
successivamente all'approvazione da parte della
Giunta regionale degli atti di cui all'articolo 3.
7. Al termine dell'istruttoria viene rilasciato
l'accreditamento istituzionale alle strutture e ai
professionisti transitoriamente accreditati nonché
a quelli autorizzati all'esercizio che ne abbiano
fatto richiesta entro i termini fissati.
L'accreditamento è revocato in conseguenza di
verifica negativa di cui all'articolo 8-quater,
comma 7, del decreto legislativo.
8. La Regione procede, ogni tre anni, per il
tramite del Dirigente del Settore sanità, alla
verifica della sussistenza dei requisiti in
possesso dei soggetti di cui al comma 7.
9. In caso di esito negativo della valutazione di
cui al comma 3, il Dirigente del Settore sanità
respinge la domanda e comunica il relativo
provvedimento all'interessato nel termine di otto
mesi dalla data di ricevimento della richiesta di
accreditamento. Qualora in fase istruttoria sia
stata rilevata una parziale insussistenza dei
requisiti richiesti, sono comunicati al
richiedente le prescrizioni e il termine per
l'adeguamento, alla scadenza del quale si procederà
ad ulteriore valutazione. In caso di diniego o di
prescrizione, è data facoltà al richiedente di
proporre istanza di riesame ai sensi dell'articolo
26.
10. L'accreditamento viene conferito, sospeso o
revocato con determinazione del Dirigente del
Settore sanità.
11. I requisiti di accreditamento devono essere
posseduti entro i seguenti termini:
a) le aziende sanitarie pubbliche, gli IRCCS
pubblici e privati e gli enti ecclesiastici, ivi
compreso l'ex ospedale psichiatrico di Bisceglie e
Foggia, sono tenuti ad adeguare ai requisiti
minimi e ulteriori le strutture sanitarie, ivi
compresi i presidi ospedalieri di cui alle
deliberazioni della Giunta regionale 2 agosto
2002, n. 1087 e 30 settembre 2002, n.. 1429,
secondo le seguenti fasi:
1) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le aziende, gli istituti ed
enti di cui sopra predispongono un piano di
adeguamento ai requisiti;
2) l'attuazione del piano di adeguamento deve
essere comunque garantita entro il termine massimo
di quattro anni, per quanto riguarda i requisiti
strutturali, impiantistici e tecnologici, e di due
anni, per quanto riguarda i requisiti
organizzativi generali e specifici, dalla data in
cui il piano stesso è stato approvato dalla
Giunta regionale; nei piani devono essere previsti
tempi differenziati di adeguamento ai requisiti,
in relazione alla loro complessità e funzione.
Per l'esercizio delle attività sanitarie, le
strutture di nuova realizzazione devono, comunque,
essere in possesso dei requisiti autorizzativi di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della
l.r. 19/2003.
Gli IRCCS pubblici e privati e gli enti
ecclesiastici hanno l'obbligo di adeguarsi alle
disposizioni dell'articolo 15 undecies del decreto
legislativo entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
b) gli altri soggetti sono tenuti ad adeguarsi
agli ulteriori requisiti previsti per
l'accreditamento:
1) ai requisiti strutturali, impiantistici e
tecnologici generali e specifici: entro quattro
anni dalla data di approvazione del piano di
adeguamento, come specificato al comma 12;
2) ai requisiti organizzativi generali e
specifici: entro due anni dalla data di
approvazione del piano di adeguamento, come
specificato al comma 12.
12. I piani di adeguamento presentati ai sensi
dell'articolo 21, comma 4, devono essere approvati
dalla Giunta regionale. In caso di non
approvazione, viene disposta la revoca
dell'accreditamento transitorio nei confronti del
soggetto richiedente.
Art. 25
(Accreditamento provvisorio)
1. Per l'attivazione di nuove strutture o per
l'avvio di nuove attività in strutture
preesistenti, ferma restando la compatibilità di
cui all'articolo 8-ter, comma 3, del decreto
legislativo per l'autorizzazione alla
realizzazione, i soggetti interessati, unitamente
all'autorizzazione all'esercizio dell'attività,
possono richiedere l'accreditamento istituzionale.
In tal caso il soggetto richiedente deve essere in
possesso dei requisiti minimi e ulteriori al
momento della loro verifica, che sarà effettuata
congiuntamente. In caso di esito positivo della
valutazione dei requisiti, sarà concessa
l'autorizzazione all'esercizio e un accreditamento
provvisorio per il tempo necessario alla verifica
del volume di attività svolto e della qualità
dei risultati, anche in relazione alle prestazioni
erogate al di fuori dei rapporti contrattuali di
cui all'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo.
2. Quanto stabilito al comma 1 si applica anche ai
soggetti già autorizzati alla realizzazione di
nuove strutture sanitarie o di nuove attività in
strutture preesistenti.
3. In relazione alla conformità ai requisiti
minimi e ulteriori richiesti, può essere concessa
anche la sola autorizzazione all'esercizio, con
prescrizioni e termini per l'adeguamento ai
requisiti mancanti per la concessione
dell'accreditamento.
4. Nel caso in cui i soggetti di cui ai commi 1 e
2 intendano fare richiesta solo di autorizzazione
all'esercizio, essi possono richiedere
l'accreditamento provvisorio dopo un anno dalla
data di concessione dell'autorizzazione.
5. Le modalità per la richiesta
dell'accreditamento provvisorio e le procedure per
il rilascio dello stesso sono quelle previste
dalla presente legge.
Art. 26
(Istanza di riesame)
1. In caso di diniego dell'accreditamento o nel
caso lo stesso contenga prescrizioni,
l'interessato può presentare al Presidente della
Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data
di ricevimento dell'atto medesimo, le proprie
controdeduzioni mediante istanza di riesame.
2. Il Presidente della Giunta regionale decide
sull'istanza nel termine di sessanta giorni dalla
data di ricevimento della stessa.
Art. 27
(Sospensione e revoca
dell'accreditamento)
1. La Regione può verificare in ogni momento la
permanenza dei requisiti necessari per
l'accreditamento e l'attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di
accreditamento medesimo.
2. L'accreditamento può essere sospeso o revocato
a seguito del venir meno delle condizioni di cui
all'articolo 21.
3. Qualora nel corso del triennio di
accreditamento si verifichino eventi che possano
rappresentare pregiudizio rispetto ai livelli
qualitativi dell'assistenza erogata dal soggetto
accreditato, il Dirigente del Settore sanità
dispone le necessarie verifiche ispettive.
L'accertamento di situazioni di non conformità ai
requisiti di accreditamento comporta, a seconda
della gravità delle disfunzioni riscontrate e,
previa formale diffida, la sospensione con
prescrizioni.
4. L'accreditamento può, altresì, essere
revocato a seguito di accertamento della
violazione grave e continuativa degli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo nonché in conseguenza del
rifiuto di stipula del contratto e del non
rispetto degli accordi eventualmente sottoscritti
con le organizzazioni rappresentative a livello
regionale.
5. La revoca o la sospensione dell'accreditamento
comportano, rispettivamente, l'immediata revoca o
sospensione degli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo.
6. L'accreditamento non può essere sospeso per un
periodo superiore a due anni, trascorso
inutilmente il quale è revocato.
Art. 28
(Anagrafe dei soggetti accreditati)
1. È istituito, presso il Settore sanità
dell'Assessorato competente, l'elenco dei soggetti
accreditati, distinti per classe di appartenenza
della struttura e per tipologia di prestazioni
erogabili, il cui aggiornamento viene pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione con
periodicità annuale.
2. Ciascuna Azienda USL pubblica l'elenco dei
soggetti accreditati con i quali ha instaurato
rapporti, con l'indicazione delle tipologie delle
prestazioni e i relativi volumi di spesa e di
attività che ciascuno di essi eroga a carico del
Servizio sanitario regionale.
Art. 29
(Norme transitorie e finali)
1. L'accreditamento transitorio viene prorogato,
sino alla decorrenza dei termini di cui
all'articolo 24, comma 11, lettera b), e comma 12,
alle strutture e ai professionisti che richiedono
l'accreditamento istituzionale, fermo restando
quanto stabilito ai commi 2 e 3 dello stesso
articolo 24.
2. Nelle more della regolamentazione della
materia, per la valutazione degli aspetti
tecnico-sanitari di cui al comma 3 dell'articolo
24, il Dirigente del Settore sanità si avvale dei
Dipartimenti di prevenzione e delle altre
strutture delle Aziende USL regionali, garantendo
il rispetto di criteri di rotazione e di
appartenenza ad ambiti territoriali aziendali
diversi rispetto a quello di ubicazione della
struttura da accreditare.
3. In fase di prima applicazione della presente
legge, per le strutture di cui all'articolo 6,
comma 2, il numero dei posti letto da confermare
per l'autorizzazione all'esercizio va calcolato
determinandolo in base ai requisiti minimi
strutturali per l'area di degenza fissati dalla
Regione, fino al massimo della dotazione dei posti
letto autorizzati alla data del 31 ottobre 2003.
Nel caso in cui il numero dei posti letto così
calcolati risulti inferiore rispetto a quelli
autorizzati alla data del 31 ottobre 2003, le
strutture sanitarie devono richiedere nuova
autorizzazione per l'ampliamento del numero dei
posti letto o per il trasferimento presso nuova
struttura, configurandosi la fattispecie prevista
dall'articolo 5, comma 3. In tal caso le strutture
mantengono l'autorizzazione all'esercizio fino
all'adozione del regolamento di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a).
4. In caso di necessità connesse alla
realizzazione di interventi strutturali necessari
ad adeguare e/o mantenere i requisiti strutturali
e tecnologici previsti dalla normativa vigente, al
fine di non interrompere l'erogazione dei servizi,
la struttura sanitaria, previa comunicazione
all'Azienda sanitaria inviata con preavviso non
inferiore a giorni sessanta, può disporre,
temporaneamente, il trasferimento del presidio in
altra idonea sede, nell'ambito della stessa
Azienda USL, per il tempo strettamente necessario
all'esecuzione delle opere. La comunicazione deve
contenere:
a) l'indirizzo completo del presidio che s'intende
temporaneamente trasferire;
b) l'indicazione delle funzioni oggetto del
trasferimento (che possono essere totali o
parziali);
c) la data in cui avverrà il trasferimento;
d) l'indirizzo completo dei locali che s'intendono
utilizzare per il trasferimento temporaneo;
e) la durata prevista del trasferimento;
f) la dichiarazione del legale rappresentante
della struttura sanitaria autorizzata o
accreditata transitoriamente che attesti la
conformità dei nuovi locali sia alle norme di
sicurezza che a quelle di carattere
igienico-sanitario.
Alla comunicazione deve essere allegata, a pena di
nullità della stessa, piantina in scala 1:100
contenente la descrizione della destinazione dei
singoli locali che s'intendono utilizzare. Qualora
ritenuto opportuno, l'Azienda USL competente,
previa ispezione dei locali che saranno utilizzati
per accogliere temporaneamente il presidio, può
inibire il trasferimento temporaneo in presenza di
gravi e consistenti inadeguatezze strutturali e
igieniche dei locali. A tal fine, il diniego deve
essere adeguatamente motivato e circostanziato e
deve essere notificato all'erogatore, a pena di
decadenza del provvedimento di diniego stesso,
entro e non oltre dieci giorni prima della data
prevista per il trasferimento. Nel caso in cui non
vi sia alcuna comunicazione entro i sessanta
giorni dalla data di presentazione dell'istanza,
il trasferimento s'intende autorizzato.
5. In caso di necessità connesse alla
realizzazione di interventi strutturali per
l'adeguamento ai requisiti prescritti, le
strutture di cui al r.r. 7/2002, considerando
positiva la compatibilità con il fabbisogno
complessivo, sono autorizzate alle relative
modifiche o al trasferimento definitivo,
nell'ambito del distretto ove è ubicata la
struttura autorizzata. In tal caso, si applicano,
per quanto compatibili, le procedure di cui
all'articolo 7. In caso di trasferimento
temporaneo, si applicano le disposizioni di cui al
comma 4. I termini previsti per l'adeguamento ai
requisiti da parte delle strutture di cui
all'articolo 7 del r.r. 7/2002 sono prorogati
secondo le seguenti scadenze:
a) per i requisiti organizzativi, entro due anni
dalla data di entrata in vigore del r.r. 7/2002;
b) per i requisiti strutturali e tecnologici,
entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
del r.r. 7/2002.
6. I soggetti transitoriamente accreditati che
hanno in corso interventi strutturali per le cui
opere è stata rilasciata concessione edilizia o
presentata denuncia di inizio attività alla data
di pubblicazione della del. giunta reg. 1412/2002
possono chiedere la conferma dei posti letto in
esercizio alla data del 31 ottobre 2003, purché
la nuova struttura sia conforme ai requisiti
minimi strutturali per l'area di degenza fissati
dalla Regione.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti dell'art.60 dello statuto ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 28 MAGGIO 2004
FITTO
NOTE
Il testo della Legge viene pubblicata con
l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio
Legislativo della Giunta Regionale - Servizio
Documentazione Informarzione Studi e Ricerche - in
attuazione della L.R. 13/94, nonchè dell'art. 12
del Regolamento interno della Giunta Regionale
adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali è fatto rinvio.
Le note non costituiscono testo ufficiale della
legge regionale.
Note all'art. 2
Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante "Riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421" è pubblicato in Suppl.
ordinario alla Gazz. Uff. 30 dicembre, n. 305.
Il DPR 14 gennaio 1997 recante "Approvazione
dell'atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzanom in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per
l'esercizio delle attività sanitarie da parte
delle strutture pubbliche e private" è
pubblicato in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. 20
febbraio, n. 42.
Nota all'art. 3
La L.R. 25 agosto 2003, n. 19, recante
"assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario
2003", è pubblicato nel B.U.R.P. 01/09/2003,
n. 1000.
Nota all'art. 13
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 febbraio 1984 recante "Indirizzo
e coordinamento dell'attività amministrativa
delle regioni in materia di requisiti minimi di
strutturazione, di dotazione strumentale e di
qualificazione funzionale del personale dei
presidi che erogano prestazioni di diagnostica di
laboratorio" è pubblicato in Gazz. Uff. 24
febbraio, n. 55.
Nota all'art. 16
La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante
"Modifiche al sistema penale" è
pubblicata in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 30
novembre, n. 329.
Note all'art. 24
La legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante
"Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica" è pubblicata in Suppl. ordinario
alla Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 304.
Il Regolamento regionale 27/11/2002, n. 7, recante
"Regolamento regionale di organizzazione
delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private" è
pubblicato nel B.U.R.P. 29/11/2002, n. 152.
La legge regionale 25/08/2003, n. 19, recante
"Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario
2003" è pubblicato nel B.U.R.P. 01/09/2003,
n. 100.
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