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Decreto Legislativo 29 aprile 1998,
n. 124
"Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n.
449"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
99 del 30 aprile 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Visto l'articolo 59, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 aprile
1998;
Acquisito il parere della commissione Igiene e sanita' del
Senato;
Acquisito il parere della commissione Affari sociali della
Camera;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, unificata con la conferenza Stato-citta' e autonomie
locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile
1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri delle finanze,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la
funzione pubblica e gli affari regionali e per la solidarieta'
sociale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e criteri generali
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della
salute e l'accesso ai servizi alla totalita' dei propri assistiti,
senza distinzioni individuali o sociali. Nell'ambito dei livelli
essenziali di assistenza efficaci, appropriati ed uniformi posti a
carico del Servizio sanitario nazionale sono individuate le
prestazioni la cui fruizione e' subordinata al pagamento diretto da
parte dell'assistito di una quota limitata di spesa, finalizzata a
promuovere la consapevolezza del costo delle prestazioni stesse. La
partecipazione e' strutturata in modo da evitare l'uso inappropriato
dei diversi regimi di erogazione dei servizi e delle prestazioni.
2. In armonia con i principi e le finalita' del decreto
legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, il
presente decreto fissa i criteri, gli ambiti e le modalita' di
applicazione del sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni, nonche' i criteri di esenzione dalla stessa per i
singoli assistiti in relazione alla situazione economica del nucleo
familiare e alle condizioni di malattia.
3. Nel rispetto del principio della sostenibilita' economica
della spesa associata al consumo di prestazioni sanitarie soggette a
partecipazione, e' riconosciuta agli assistiti l'esenzione dalla
partecipazione in relazione a:
a) la situazione economica del nucleo familiare, ai sensi
dell'articolo 4;
b) la presenza di specifiche condizioni di malattia, limitatamente
alle prestazioni connesse, ai sensi dell'articolo 5.
4. Al fine di favorire la partecipazione a programmi di
prevenzione di provata efficacia, di garantire l'accesso
all'assistenza sanitaria di base, nonche' di assicurare il ricorso
all'assistenza ospedaliera ogniqualvolta il trattamento in regime di
ricovero ordinario risulti appropriato rispetto alle specifiche
condizioni di salute, sono escluse dal sistema di partecipazione al
costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al
momento della fruizione:
a) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le
altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi
organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva realizzati
in attuazione del piano sanitario nazionale, dei piani sanitari
regionali o comunque promossi o autorizzati con atti formali della
regione;
b) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le
altre prestazioni di assistenza specialistica finalizzate alla
tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte a
livello locale in caso di situazioni epidemiche, nonche' quelle
finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge;
c) le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera
scelta;
d) i trattamenti erogati nel corso di ricovero ospedaliero in regime
ordinario, ivi inclusi i ricoveri di riabilitazione e di
lungodegenza post-acuzie, e le prestazioni strettamente e
direttamente correlate al ricovero programmato, preventivamente
erogate dalla medesima struttura, ai sensi dell'articolo 1, comma
18, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
5. Restano altresi' escluse dalla partecipazione al costo le
prestazioni erogate a fronte di condizioni di interesse sociale,
finalizzate a:
a) la tutela della maternita', limitatamente alle prestazioni
definite dal decreto del Ministro della sanita' del 6 marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
87 del 13 aprile
1995, da aggiornare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sentito il Consiglio superiore di
sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome;
b) la prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV,
limitatamente all'accertamento dello stato di infezione, in favore
dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con comportamenti a
rischio o incidentalmente esposti a rischio di infezione;
c) la promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti,
limitatamente alle prestazioni connesse all'attivita' di donazione;
d) la tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.
210, limitatamente alle prestazioni ivi indicate;
e) i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui
all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nonche' quelli previsti da programmi approvati con atti formali
delle regioni nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive
nell'infanzia.
Art. 2.
Prestazioni soggette al sistema di partecipazione al costo
1. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci,
appropriati ed uniformi, garantiti dal Servizio sanitario nazionale
alla totalita' dei propri assistiti, sono soggette alla
partecipazione al costo le seguenti prestazioni:
a) prestazioni di assistenza farmaceutica;
b) prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
c) prestazioni erogate in regime di ricovero diurno finalizzato ad
accertamenti diagnostici e quindi con l'esclusione dei ricoveri
diurni individuati nell'allegato 1;
d) prestazioni di assistenza termale;
e) prestazioni di assistenza riabilitativa extra-ospedaliera erogate
in regime domiciliare, ambulatoriale, semi-residenziale e
residenziale.
2. E' confermato l'attuale regime di erogazione delle prestazioni
di assistenza protesica. Con il decreto del Ministro della sanita'
di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono ridefinite le modalita' di erogazione e di distribuzione
dei prodotti al fine di contenere la corrispondente spesa a carico
del Servizio sanitario nazionale.
3. E' confermato l'attuale regime di erogazione dei prodotti
dietetici ai sensi del decreto del Ministro della sanita' del 1°
luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
217 del 9 agosto 1982. Il Ministro della sanita' provvede
all'aggiornamento del suddetto decreto, prevedendo la gratuita' dei
prodotti relativi all'allattamento dei bambini nati da madri HIV
positive e ridefinendo le modalita' di erogazione e di distribuzione
dei prodotti dietetici, al fine di contenere la corrispondente spesa
a carico del Servizio sanitario nazionale.
4. Le regioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1,
possono includere tra le prestazioni soggette alla partecipazione al
costo quelle erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, non
seguite da ricovero, effettuabili in regime ambulatoriale senza
pregiudizio del paziente e per le quali non si riscontra carattere
di emergenza o urgenza. Tale ampliamento e' volto a favorire la
redistribuzione degli oneri da partecipazione fra gli assistiti non
esenti e a promuovere il ricorso appropriato ai diversi regimi di
erogazione delle prestazioni.
Art. 3.
Modalita' di partecipazione al costo delle prestazioni
1. Le modalita' di partecipazione al costo da parte degli
assistiti non esenti per le prestazioni di cui all'articolo 2, comma
1, si applicano a decorrere dall'introduzione del sistema di
partecipazione e di esenzione correlato alla situazione economica
del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 4, e comunque a partire
dal 1° gennaio 2000.
2. Per i farmaci collocati nella classe di cui all'articolo 8,
comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' dovuta una partecipazione al costo pari a 3.000 lire per
ricetta, per prescrizione di una confezione, e pari a 6.000 lire per
ricetta, per prescrizioni di piu' confezioni. Per i farmaci
collocati nella classe di cui al citato articolo 8, comma 10,
lettera b), e' dovuta una partecipazione al costo pari al 50% del
prezzo di vendita al pubblico dagli assistiti parzialmente esentati
e non esentati dalla partecipazione ai sensi del successivo articolo
4. I farmaci collocati nella classe di cui al citato articolo 8,
comma 10, lettera c), sono a totale carico dell'assistito. E'
abrogato l'articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
3. Per le singole prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in
regime ambulatoriale e' dovuta una partecipazione al costo pari
all'85% della corrispondente tariffa determinata dalla regione di
appartenenza del soggetto erogatore, fino ad un importo massimo di
spesa di 100.000 lire per singola ricetta, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio 1990, n.
8, e successive modificazioni. Per gli assistiti che hanno diritto
all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, e' dovuta
una partecipazione al costo pari al 70% della corrispondente tariffa
fino ad un importo massimo di spesa per singola ricetta pari a
60.000 lire. Le regioni ridefiniscono il valore del limite massimo
di spesa per le ricette contenenti accorpamenti per profilo di
trattamento di due o piu' prestazioni eventualmente definiti a
livello regionale e provinciale ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
del decreto del Ministro della sanita' del 22 luglio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
216 del 14 settembre 1996. Al fine di procedere al graduale
superamento dei limiti di prescrivibilita' per ricetta di cui alla
legge 25 gennaio 1990, n.
8, e successive modificazioni, di razionalizzare la spesa a carico
del Servizio sanitario nazionale, di semplificare l'accesso alle
prestazioni da parte degli assistiti, nonche' di ridurre la spesa a
loro carico e di promuovere l'utilizzo dei percorsi diagnostici e
terapeutici, il Ministro della sanita' con proprio decreto, ai sensi
dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, individua i criteri per la sperimentazione di forme agevolate
di erogazione di pacchetti di prestazioni predefiniti a fronte di
determinate condizioni cliniche, identificati sulla base dei
percorsi, consentendo la prescrivibilita' in un'unica ricetta di
prestazioni afferenti a branche specialistiche diverse e prevedendo
la ridefinizione in aumento del valore del limite massimo di spesa
per ricetta.
4. Per ciascun episodio di ricovero diurno finalizzato ad
accertamenti diagnostici, e quindi con l'esclusione di quelli
individuati nell'allegato 1, e' dovuta una partecipazione forfetaria
pari a 150.000 lire; per gli assistiti che hanno diritto
all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, tale
partecipazione e' pari a 75.000 lire.
5. Per le prestazioni di assistenza termale e' dovuta una
partecipazione al costo pari al 75% della corrispondente tariffa
determinata dalla regione di appartenenza del soggetto erogatore,
fino ad un massimo di spesa di 200.000 lire per prescrizione; per
gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi
dell'articolo 4, comma 5, il limite massimo di spesa per
prescrizione e' pari a 100.000 lire.
6. Per le prestazioni di assistenza riabilitativa
extra-ospedaliera erogate in regime semi-residenziale e
residenziale, e' dovuta una partecipazione forfetaria, differenziata
in base al costo delle diverse modalita' di erogazione, fissata
dalle regioni, fino ad un massimo di spesa di 80.000 lire a
settimana. Per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione
parziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, tale limite massimo di
spesa e' pari a 40.000 lire. La partecipazione non puo' comunque
essere inferiore a 20.000 lire a settimana. Per le prestazioni di
assistenza riabilitativa extra-ospedaliera semi-residenziale e
residenziale conseguenti ad episodi di ricovero in ospedale per
acuti erogate in favore di soggetti direttamente inviati da ospedali
per acuti la partecipazione e' dovuta a decorrere dal sessantesimo
giorno di assistenza. Per le prestazioni di assistenza riabilitativa
extra-ospedaliera erogate in regime domiciliare e ambulatoriale e'
dovuta una partecipazione forfetaria, fissata dalle regioni fino ad
un massimo di spesa di 20.000 lire per giornata; per gli assistiti
che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4,
comma 5, tale limite massimo di spesa e' pari a 10.000 lire. La
partecipazione non puo' comunque essere inferiore a 6.000 lire per
giornata. Il valore massimo della partecipazione alla spesa mensile
non puo' essere superiore a 100.000 lire e, per gli assistiti che
hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4, comma
5, a lire 60.000.
7. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non
seguite da ricovero, effettuabili in regime ambulatoriale senza
pregiudizio del paziente e per le quali non si riscontra carattere
di emergenza o urgenza le regioni possono fissare una partecipazione
al costo in relazione alle prestazioni erogate, fino ad un importo
massimo di 100.000 lire per accesso. Per gli assistiti che hanno
diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5,
tale limite massimo di spesa e' pari a 60.000 lire.
8. La partecipazione al costo da parte degli assistiti non
esenti, per le prestazioni di cui al comma 3, non puo' comunque
essere inferiore a 6.000 lire per ricetta; gli importi dovuti per
ricetta si arrotondano, per eccesso o per difetto, alle 500 lire.
9. Gli assistiti totalmente esenti dalla partecipazione al costo
delle prestazioni, ai sensi degli articoli 4 e 5, sono tenuti
comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta pari a 3.000
lire per la prescrizione di una confezione di farmaci e di 6.000
lire per le prescrizioni di piu' confezioni di farmaci. Dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 5, il
limite massimo di prescrivibilita' di sei pezzi, di cui al secondo
periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, si applica ai farmaci destinati al trattamento delle patologie
indicate negli stessi regolamenti. Per le prescrizioni relative alle
restanti tipologie di prestazioni di cui ai precedenti commi, la
quota fissa per ricetta dovuta dagli assistiti totalmente esenti e'
pari a 6.000 lire.
10. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni disciplinano i criteri secondo i quali i
direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali ed
ospedaliere determinano, entro trenta giorni dall'efficacia della
disciplina regionale, il tempo massimo che puo' intercorrere tra la
data della richiesta delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 e
l'erogazione della stessa. Di tale termine e' data comunicazione
all'assistito al momento della presentazione della domanda della
prestazione, nonche' idonea pubblicita' a cura delle aziende unita'
sanitarie locali ed ospedaliere.
11. In caso di mancata definizione da parte delle regioni dei
criteri e delle modalita' di cui al comma 10, il Ministro della
sanita' vi provvede, previa diffida, tenendo conto dell'interesse
degli utenti, della realta' organizzativa delle aziende unita'
sanitarie locali ed ospedaliere della regione, della media dei tempi
fissati dalle regioni adempienti. I direttori generali provvedono a
determinare il tempo massimo di cui al comma 10 entro trenta giorni
dall'efficacia del provvedimento ministeriale. Le determinazioni del
Ministro cessano di avere effetto al momento dell'esercizio dei
poteri regionali di cui al comma 10.
12. Le regioni disciplinano, anche mediante l'adozione di
appositi programmi, il rispetto della tempestivita' dell'erogazione
delle predette prestazioni, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) assicurare all'assistito la effettiva possibilita' di vedersi
garantita l'erogazione delle prestazioni nell'ambito delle strutture
pubbliche attraverso interventi di razionalizzazione della domanda,
nonche' interventi tesi ad aumentare i tempi di effettivo utilizzo
delle apparecchiature e delle strutture, ad incrementare la
capacita' di offerta delle aziende eventualmente attraverso il
ricorso all'attivita' libero-professionale intramuraria, ovvero a
forme di remunerazione legate al risultato, anche ad integrazione di
quanto gia' previsto dai vigenti accordi nazionali di lavoro,
nonche' a garantire l'effettiva corresponsabilizzazione di sanitari
dipendenti e convenzionati;
b) prevedere, anche sulla scorta dei risultati dell'attivita' di
vigilanza e controllo di cui all'articolo 32, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n.
449, idonee misure da adottarsi nei confronti del direttore generale
dell'azienda unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera in
caso di reiterato mancato rispetto dei termini individuati per
l'erogazione delle prestazioni ai sensi del comma 10;
c) imputare gli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso
all'erogazione delle prestazioni in regime di attivita'
libero-professionale intramuraria alle risorse di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente
esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato;
d) prevedere correzioni al regime di partecipazione al costo come
definito nei commi 3 e 4 secondo i criteri desumibili dal comma 13.
13. Fino all'entrata in vigore delle discipline regionali di cui
al comma 12, qualora l'attesa della prestazione richiesta si
prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi
dei commi 10 e 11, l'assistito puo' chiedere che la prestazione
venga resa nell'ambito dell'attivita' libero-professionale
intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unita' sanitaria locale
di appartenenza e dell'azienda unita' sanitaria locale nel cui
ambito e' richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza
tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della
prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta delle
tariffe vigenti. Nel caso l'assistito sia esente dalla predetta
partecipazione l'azienda unita' sanitaria locale di appartenenza e
l'azienda unita' sanitaria locale nel cui ambito e' richiesta la
prestazione corrispondono, in misura eguale, l'intero costo della
prestazione. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso
all'erogazione delle prestazioni in regime di attivita'
libero-professionale intramuraria si fa fronte con le risorse di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente
esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato.
14. Il direttore generale dell'azienda sanitaria vigila sul
rispetto delle disposizioni adottate in attuazione del comma 12 e di
quelle del comma 13, anche al fine dell'esercizio dell'azione
disciplinare e di responsabilita' contabile nei confronti dei
soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della
prestazione nei confronti dell'assistito.
15. L'utente che non si presenti ovvero non preannunci
l'impossibilita' di fruire della prestazione prenotata e' tenuto,
ove non esente, al pagamento della quota di partecipazione al costo
della prestazione.
Art. 4.
Partecipazione al costo delle prestazioni in relazione alla
situazione economica del nucleo familiare
1. La valutazione della situazione economica rilevante ai fini
della esenzione parziale o totale e' effettuata con riferimento al
nucleo familiare composto dal richiedente l'esenzione stessa, dai
soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico a
fini IRPEF secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109. Al fine
di favorire l'autonomia dell'anziano convivente, i soggetti di eta'
superiore ai 65 anni conviventi possono scegliere di costituire un
nucleo familiare autonomo e richiedere l'esenzione, totale o
parziale, dalla partecipazione al costo delle prestazioni con
riferimento alla propria situazione economica; in tal caso l'anziano
non e' incluso nel nucleo familiare come definito nel presente
comma. L'anziano non puo' comunque costituire un nucleo familiare
autonomo rispetto al coniuge non legalmente ed effettivamente
separato.
2. L'indicatore della situazione economica e' definito dalla
combinazione dei redditi complessivi dei membri del nucleo familiare
e dei valori dei patrimoni mobiliari ed immobiliari, corretti con il
coefficiente di cui all'allegato 2. Dal calcolo
del patrimonio immobiliare e' esclusa la casa di abitazione. Per
ogni componente del nucleo familiare di eta' inferiore ai sei anni o
di eta' compresa tra sessantacinque e settantacinque anni
dall'indicatore della situazione economica e' detratto un ammontare
pari a 5 milioni di lire; oltre settantacinque anni e' detratto un
ammontare pari a 7 milioni di lire. L'allegato 2 specifica le
modalita' di calcolo del reddito e del patrimonio.
3. L'indicatore della situazione economica equivalente, utile ai
fini dell'individuazione delle soglie di cui ai commi 4 e 5, e'
calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 2 e il
parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo
familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata all'allegato
2.
4. L'esenzione totale dalla partecipazione al costo delle
prestazioni di cui all'articolo 2 e' garantita qualora l'indicatore
della situazione economica equivalente sia inferiore a 18 milioni di
lire. Per i nuclei familiari di un solo componente il suddetto
valore e' elevato di 5 milioni di lire.
5. Il diritto all'esenzione parziale dalla partecipazione al
costo delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 3, e' riconosciuto
qualora l'indicatore della situazione economica equivalente sia
inferiore a 36 milioni di lire.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le regioni possono
incrementare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, i valori soglia della situazione economica di cui
ai commi 4 e 5 entro un margine del 20%. 7. Il diritto
all'esenzione, totale o parziale, e' riconosciuto dalle aziende
unita' sanitarie locali di residenza, che rilasciano per ciascun
componente il nucleo familiare un documento individuale attestante
il diritto stesso. A tale fine l'assistito deve presentare una
dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n.
15, e successive modificazioni, concernente le informazioni
necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente. Il richiedente dichiara inoltre di avere
conoscenza che, nel caso di riconoscimento del diritto, possono
essere eseguiti i controlli previsti dalla normativa vigente diretti
ad accertare la veridicita' delle informazioni fornite ed effettuati
presso le banche o altri intermediari finanziari, specificando a tal
fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che
gestiscono il patrimonio mobiliare. Si applica l'articolo 4, comma
8, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109. Il
Ministero della sanita' definisce i contenuti del modello uniforme
relativo alla dichiarazione sostitutiva e alle altre dichiarazioni
di cui al presente comma.
8. Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione parziale
o totale, in sede di prima dichiarazione il richiedente si impegna a
comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della
composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento
della propria posizione rispetto al diritto all'esenzione. Le
regioni e le aziende unita' sanitarie locali attivano sistemi, anche
campionari, di accertamento della permanenza delle condizioni che
danno diritto all'esenzione. Qualora si verifichino modifiche della
composizione del nucleo familiare o della situazione economica, e'
possibile richiedere un aggiornamento del calcolo della situazione
economica ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione,
totale o parziale, dalla partecipazione al costo delle prestazioni.
Le regioni individuano gli organismi incaricati di valutare i
singoli casi di composizione del nucleo familiare o di situazione
economica, nonche' le relative modifiche, di particolare
complessita'.
9. Fino all'introduzione del sistema di esenzione in relazione
alla situazione economica del nucleo familiare, e comunque non oltre
il 31 dicembre 1999, rimangono confermati i criteri di esenzione
dalla partecipazione al costo in relazione al reddito definiti dalla
legge 24 dicembre 1993, n.
537, come modificata dalla legge 23 dicembre 1994, n.
724, e dalla legge 28 dicembre 1995, n.
549.
Art. 5.
Esenzione dalla partecipazione in relazione a particolari
condizioni di malattia
1. Con distinti regolamenti del Ministro della sanita' da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400,
sono individuate, rispettivamente: a) le condizioni di malattia
croniche o invalidanti; b) le malattie rare. Le condizioni e
malattie di cui alle lettere a) e b) danno diritto all'esenzione
dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria
indicate dai medesimi regolamenti. Nell'individuare le condizioni di
malattia, il Ministro della sanita' tiene conto della gravita'
clinica, del grado di invalidita', nonche' della onerosita' della
quota di partecipazione derivante dal costo del relativo
trattamento.
2. I regolamenti individuano inoltre le prestazioni di assistenza
sanitaria correlate a ciascuna condizione di malattia ed alle
relative complicanze, per le quali e' riconosciuta l'esenzione dalla
partecipazione al costo, tenendo conto: a) della loro inclusione nei
livelli essenziali di assistenza; b) della loro appropriatezza ai
fini del monitoraggio della evoluzione della malattia e
dell'efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti; c)
della definizione dei percorsi diagnostici e terapeutici. I
regolamenti individuano altresi' le condizioni di malattia che danno
diritto all'esenzione dal pagamento della quota fissa di cui
all'articolo 3, comma 9, per le prestazioni cui e' necessario
ricorrere con frequenza particolarmente elevata, indicate dagli
stessi regolamenti.
3. L'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni
di assistenza sanitaria correlate a ciascuna malattia e'
riconosciuta in qualsiasi regime di erogazione.
4. Sono escluse dall'esenzione le prestazioni finalizzate
all'accertamento delle condizioni di malattia che danno diritto
all'esenzione, ad eccezione di quelle individuate dal regolamento di
cui al comma 1, lettera b), per la diagnosi delle malattie rare.
Sono altresi' esclusi dall'esenzione i farmaci collocati nella
classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24
dicembre 1993, n.
537.
5. Con il regolamento di cui al comma 1, lettera b), sono
altresi' individuate specifiche forme di tutela garantite ai
soggetti affetti da patologie rare, con particolare riguardo alla
disponibilita' dei farmaci orfani ed all'organizzazione
dell'erogazione delle prestazioni di assistenza.
6. Le condizioni e le malattie di cui al comma 1 sono aggiornate
con la procedura di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.
400, sulla base dei risultati della ricerca applicata e delle
evidenze scientifiche, nonche' dello sviluppo dei percorsi
diagnostici e terapeutici. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore delle nuove tabelle indicative delle percentuali
di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, il
Ministro della sanita' provvede ad aggiornare il regolamento di cui
al comma 1, lettera a), inserendovi le eventuali ulteriori patologie
invalidanti e le correlate prestazioni per le quali e' riconosciuto
il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo. Fino
all'aggiornamento del regolamento, agli assistiti di cui
all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della sanita'
del 1° febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni,
e' confermata l'esenzione dalla partecipazione al costo delle
prestazioni come disciplinata dallo stesso articolo 6 e
dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, nonche' l'esenzione agli invalidi civili minori di anni 18 con
indennita' di frequenza e alle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata di cui alla legge 20 ottobre 1990, n.
302.
7. Ai soli fini dell'assistenza sanitaria, la percentuale di
invalidita' dei soggetti ultrasessantacinquenni e' determinata in
base alla presenza di difficolta' persistenti a svolgere i compiti e
le funzioni proprie della loro eta'.
Art. 6.
Procedure e tempi
1. Con uno o piu' regolamenti emanati entro il 31 ottobre 1998
a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono definite le modalita' di accertamento e di verifica della
situazione economica del nucleo familiare e delle condizioni di
malattia che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione o alla
partecipazione in misura ridotta, nonche' le misure per semplificare
le procedure di prescrizione e di pagamento della quota di
partecipazione, anche mediante l'utilizzazione della carta sanitaria
elettronica. I regolamenti determinano i criteri per lo svolgimento
dei controlli sulle esenzioni riconosciute e per il trattamento dei
dati personali comunque effettuato in applicazione del presente
decreto, con particolare riferimento alle modalita' di utilizzazione
dei dati, ai soggetti che possono accedervi e al tempo di
conservazione dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni della
legge 31 dicembre 1996, n.
675, e della legge 31 dicembre 1996, n.
676, nonche' di quelle introdotte dai decreti legislativi emanati in
attuazione di quest'ultima. Entro il 31 ottobre 1998,
il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza unificata,
individua le regioni nelle quali avviare, a partire dal 1° novembre
1998, la
sperimentazione del nuovo sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni e delle esenzioni, con riferimento sia alle procedure
amministrative sia all'impatto economico. Sulla base dei risultati
della sperimentazione potranno essere emanate disposizioni
integrative e correttive dei regolamenti di cui al presente comma.
2. Nel rispetto di quanto stabilito nei suddetti regolamenti,
entro il 30 giugno 1999, le regioni disciplinano:
a) le procedure per il riconoscimento, da parte delle aziende unita'
sanitarie locali, del diritto all'esenzione dalla partecipazione al
costo delle prestazioni sanitarie ai sensi degli articoli 4 e 5, o
alla partecipazione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 4;
b) le procedure per il rilascio, da parte delle aziende unita'
sanitarie locali, del documento attestante il diritto all'esenzione
o alla partecipazione in misura ridotta, prevedendo a tal fine anche
l'avvio di sperimentazioni locali di utilizzo della carta sanitaria
elettronica, di cui la lettera i) del comma 50 dell'articolo 59
della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
c) le modalita' con le quali effettuare i controlli sulle esenzioni
riconosciute, anche ricorrendo ad appositi uffici consorziati di
piu' aziende unita' sanitarie locali o di altri enti eroganti
prestazioni sociali agevolate, in ordine alla veridicita' della
situazione familiare dichiarata, nonche' confrontando i dati
reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del
sistema informativo del Ministero delle finanze, sulla scorta di
convenzioni stipulate con il Ministero stesso;
d) le procedure per il pagamento delle quote di partecipazione da
parte degli assistiti a fronte delle prestazioni fruite, anche
mediante l'avvio di sperimentazioni di modalita' innovative, ivi
incluso l'utilizzo a tal fine della citata carta sanitaria
elettronica;
e) le modalita' di controllo sul comportamento dei singoli soggetti
erogatori relativamente alla riscossione delle quote di
partecipazione al costo delle prestazioni dagli assistiti ed alla
relativa rendicontazione nei confronti della propria azienda unita'
sanitaria locale;
f) le modalita' di controllo del ricorso alle prestazioni nei
diversi regimi di erogazione, ivi compresi i ricoveri brevi in
regime ordinario.
3. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto e' svolto
nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e di quelle contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, anche
al fine di assicurare la perdurante efficacia del sistema dei
controlli.
4. La carta sanitaria elettronica e' sperimentata e introdotta
nel rispetto delle garanzie previste dai decreti legislativi emanati
in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n.
676.
Art. 7.
Entrate da partecipazione al costo delle prestazioni
1. Il gettito annuale corrispondente alle quote di partecipazione
al costo delle prestazioni dovute dagli assistiti del Servizio
sanitario nazionale ai sensi del presente decreto concorre alle
disponibilita' finanziarie complessive per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, nei limiti della quota a tal fine
annualmente predeterminata in base: a) alla normativa nazionale in
materia di partecipazione e di relative esenzioni; b) al numero di
assistiti esentati dalla partecipazione in relazione sia alla
situazione economica del nucleo familiare, sia a particolari
condizioni di malattia; c) al ricorso alle prestazioni sanitarie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tale fine, le
aziende sanitarie sono tenute a rilevare separatamente i dati
relativi all'ammontare della partecipazione al costo e al numero di
assistiti esenti per tipologia di esenzione riconosciuta e a
trasmetterli alla regione e al Ministero della sanita'. Le regioni
validano i dati e comunicano alle aziende sanitarie le eventuali
rettifiche da operare entro il mese successivo alla trasmissione;
soltanto dopo tale periodo il Ministero della sanita' provvede a
utilizzare i dati.
2. Le regioni possono modificare le soglie di cui all'articolo 4,
comma 6, con oneri a proprio carico e comunque con esclusione di
ogni onere finanziario a carico dello Stato.
Art. 8.
Disposizioni finali e transitorie
1. Sono abrogate tutte le precedenti norme in materia di
partecipazione alla spesa sanitaria e di esenzione dalla stessa non
esplicitamente confermate dal presente decreto. E' abrogato,
altresi', l'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n.
549.
2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui
all'articolo 5, commi 1 e 6, cessano di avere efficacia,
rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4
del decreto del Ministro della sanita' del 1° febbraio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni, e quelle di cui
all'articolo 6, commi 1 e 2, dello stesso decreto.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni a
statuto speciale provvedono alle finalita' del presente decreto
nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto stabilito dai
rispettivi ordinamenti.
4. Le disposizioni legislative collegate alla legge finanziaria
per il 2000 disciplinano l'eventuale revisione delle soglie di cui
all'articolo 4, commi 4 e 5, con riferimento agli esiti della prima
fase di applicazione del nuovo sistema di partecipazione al costo
delle prestazioni e del regime delle esenzioni.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 1998.
Allegato 1
(previsto dall'art. 2, comma 1)
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
OSPEDALIERA, EROGATE IN REGIME DI RICOVERO DIURNO, ESCLUSE NEL
SISTEMA DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI.
Sono inclusi nel sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni di cui al presente decreto tutti gli episodi di ricovero
erogati in regime di ricovero diurno, ad esclusione di quelli:
1) attribuiti a DRG chirurgici;
2) comportanti l'esecuzione di procedure diagnostiche o terapeutiche
invasive, che non siano erogabili anche ambulatorialmente;
3) finalizzati all'esecuzione di radioterapia e chemioterapia o
quelli programmati per la terapia ed il monitoraggio dei pazienti
oncologici, nonche' dei pazienti affetti da altre condizioni di
malattia croniche e/o invalidanti e da malattie rare previste ai
sensi dell'articolo 5;
4) effettuati in ospedali di riabilitazione e in reparti di
riabilitazione identificati dai codici di disciplina "56"
e "28" (di cui al decreto del Ministro della sanita' del
19 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
81 del 7 aprile
1988);
5) attribuiti al DRG 462 (riabilitazione).
Allegato 2
(previsto dall'art. 4)
MODALITA' DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E SCALA DI
EQUIVALENZA
Modalita' di calcolo dell'indicatore della situazione
economica del nucleo familiare.
L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si
calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti,
calcolati secondo le modalita' di seguito specificate e applicando
gli eventuali fattori correttivi.
Modalita' di calcolo del reddito.
Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente del nucleo
familiare:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima
dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo
rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Per quanto
riguarda la valutazione dei redditi agrari dovra' farsi riferimento
all'apposita circolare ministeriale prevista dal decreto legislativo
31 marzo 1998,
n. 109;
b) il reddito da attivita' finanziarie, determinato applicando il
rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio
mobiliare, come definito al successivo punto 2.
Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di
ciascun componente. Da tale somma si detraggono 2,5 milioni di lire
qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Tale
importo e' elevato a 3,5 milioni di lire qualora i membri del nucleo
familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o
residenziale nel comune di residenza. Le regioni possono,
analogamente, consentire la detrazione dal reddito del nucleo
familiare l'ammontare delle rette pagate alle case di riposo entro
il limite massimo di 2,5 milioni.
Modalita' di calcolo del patrimonio.
Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente del
nucleo familiare:
a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli
intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai
fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di
possesso nel periodo di imposta considerato. Nel calcolo non e'
considerata la casa di abitazione del nucleo familiare; qualora la
casa di abitazione appartenga alle categorie catastali A1, A8 e A9
si considera il valore per il 50%;
b) il valore del patrimonio mobiliare e' calcolato sommando i valori
mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in societa' non
quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le
modalita' definite con circolare del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109.
Il valore risultante da tale somma e' moltiplicato per un
coefficiente, individuato in maniera differenziata a seconda che la
casa di abitazione del nucleo familiare appartenga, o meno, ad uno
dei componenti.
Qualora la casa di abitazione appartenga ad uno dei componenti,
il coefficiente e' individuato sulla base dei seguenti scaglioni di
valore:
sino a lire 50 milioni, il coefficiente e' pari a zero;
per la parte di valore eccedente lire 50 milioni e sino a lire 150
milioni, il coefficiente e' pari al 10%;
per la parte di valore eccedente lire 150 milioni, il coefficiente
e' pari al 20%.
Qualora la casa di abitazione non appartenga ad uno dei
componenti, il coefficiente e' individuato sulla base dei seguenti
scaglioni di valore:
sino a lire 100 milioni, il coefficiente e' pari a zero;
per la parte di valore eccedente lire 100 milioni e sino a lire 150
milioni, il coefficiente e' pari al 10%;
per la parte di valore eccedente lire 150 milioni, il coefficiente
e' pari al 20%.
Fattori correttivi.
Per ogni componente del nucleo familiare di eta' inferiore ai sei
anni o di eta' compresa fra i sessantacinque e i settantacinque
anni, dall'indicatore della situazione economica e' detratto un
ammontare pari a 5 milioni di lire.
Per ogni componente del nucleo familiare di eta' superiore ai
settantacinque anni, dall'indicatore della situazione economica e'
detratto un ammontare pari a 7 milioni di lire.
Scala d'equivalenza.
I parametri da utilizzare per il calcolo dell'indicatore della
situazione economica equivalente sono i seguenti:
Numero dei componenti
il nucleo familiare |
Parametro |
| 1 |
1.00 |
| 2 |
1.57 |
| 3 |
2.04 |
| 4 |
2.46 |
| 5 |
2.85 |
Maggiorazioni
| + 0.35 |
per ogni ulteriore componente |
| + 0.2 |
in caso di assenza di un coniuge e presenza di
figli minori |
| + 0.5 |
per ogni componente con handicap psicofisico
permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n.
104, o di invalidita' superiore al 66% |
| + 0.2 |
per i nuclei familiari con figli minori in cui
entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro o di impresa. |
Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della
situazione economica equivalente e' dato dal parametro
corrispondente alla numerosita' del nucleo familiare, eventualmente
incrementato dal parametro, o parametri, correttivo.
|