Art.
36
(Rapporti con i medici di medicina generale,
pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali)
1. Per le finalità previste dalla l. 405/2001 e di
razionalizzazione della spesa sanitaria, comprese quelle di cui
all’articolo 52 della l. 289/2002, i medici di medicina generale
e i pediatri di libera scelta, al fine di garantire i livelli
essenziali di assistenza nel quadro delle risorse a tal fine
assegnate dalla programmazione regionale e locale, operano quali
fiduciari delle AUSL, tenendo conto del budget a questi attribuiti
nel rispetto degli indirizzi regionali.
2. Ai sensi dell'articolo 8, lettera f), del d.lgs. 502/1992 e
successive modificazioni, fermo l’obbligo fissato dalle norme di
legge nazionali e regionali di rispetto dei livelli di spesa
programmati, gli accordi regionali disciplinano, in via generale, i
rapporti tra Regione, aziende e categorie dei soggetti medici
interessati, rientrando nella competenza della programmazione
locale la definizione degli specifici obiettivi e priorità da
perseguirsi nei diversi ambiti territoriali e distrettuali, nonché
dai singoli soggetti medici interessati.
3. Per le finalità previste dalla vigente legislazione, la
definizione dei programmi regionali e locali di attività, mirati a
perseguire l'appropriatezza e la razionalizzazione nell'impiego
delle risorse, sono di competenza esclusiva della Giunta regionale
e delle Direzioni generali delle aziende sanitarie, che provvedono
attraverso atti regolamentari.
4. Gli accordi con le categorie dei soggetti medici interessati per
il perseguimento di specifici obiettivi di risparmio rispetto ai
tetti di spesa programmati (budget) sono determinati nel rispetto
dei principi e delle indicazioni, in materia, previsti dai vigenti
regolamenti di esecuzione degli accordi collettivi nazionali per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i
medici specialisti ambulatoriali interni e con i medici pediatri di
libera scelta, ovvero nel rispetto di quanto definito dagli accordi
regionali e aziendali.
5. Non sono oggetto di accordo gli obiettivi obbligatori, compresi
quelli di risparmio previsti dalla vigente normativa nazionale e
regionale, dagli atti di programmazione annuale e triennale
presupposti, connessi o consequenziali, ovvero da determinazioni
della Giunta regionale, rispetto ai quali i soggetti di cui al
comma 1 sono tenuti in virtù del rapporto fiduciario in essere.
6. Per i soggetti di cui al comma 1 per i quali, a seguito dei
controlli e del monitoraggio cui sono obbligati per legge i
Direttori generali, a pena di decadenza automatica, ed esperite le
procedure di contestazione e di accertamento con le modalità
previste nei regolamenti di esecuzione di cui al comma 4, siano
stati accertati comportamenti prescrittivi non conformi alle norme
e alle disposizioni regolamentari di ordine generale, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti
per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 e, nei casi più
gravi, le ulteriori misure di legge.
GAZZETTA
UFFICIALE N.143 DEL 20 GIUGNO 1996
DECRETO LEGGE 20 GIUGNO
1996, N.323
DISPOSIZIONI URGENTI PER
IL RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA
Art. 1 - Comma
4:
Le
aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere curano
l'informazione e l'aggiornamento del medico prescrittore nonche' i
controlli obbligatori, basati su appositi registri o altri idonei
strumenti,
necessari ad assicurare che la prescrizione dei medicinali
rimborsabili a carico del
Servizio
sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni
previste dai
provvedimenti
della Commissione unica del farmaco e che gli appositi moduli del
Servizio
sanitario
nazionale non siano utilizzati per medicinali non ammessi a
rimborso. Qualora dal
controllo
risulti che un medico abbia prescritto un medicinale senza
osservare le condizioni e le limitazioni
citate, l'azienda sanitaria locale, dopo aver richiesto al medico
stesso le ragioni della
mancata osservanza, ove ritenga insoddisfacente le motivazioni
addotte, informa del fatto
l'ordine al quale appartiene il sanitario, nonche' il Ministero
della sanita', per i provvedimenti
di rispettiva competenza. Il medico e' tenuto a rimborsare al
Servizio sanitario nazionale
il farmaco indebitamente prescritto. A partire dal 1 gennaio 1997,
le aziende
sanitarie
locali inviano alle regioni e al Ministero della sanita' relazioni
trimestrali sui controlli
effettuati
e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.
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