COMUNICATO STAMPA
ASSEGNAZIONE ZONE CARENTI MEDICINA GENERALE
ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO 28.9.1999 N. 1783/99
Con riferimento all’articolo pubblicato su IL SOLE 24 ORE – SANITÀ del 26.10.1999, pag. 22, a firma di Elia Santera, intitolato "Generalisti: si alla classifica", nonché ad altre fonti di informazione (INTERNET) la FIMMG Formazione per mezzo del Segretario Nazionale Dott. Fabio D’Andrea e del consulente legale Avv. Francesco Vannicelli (che peraltro è l’avvocato che, unitamente all’Avv. Silvia Maria Cinquemani, ha redatto il ricorso di primo grado ed il successivo appello avverso la sospensiva) precisa quanto segue:
1) Il ricorso proposto non aveva ad oggetto la generica questione della priorità di assegnazione ai titolari di attestato, ovvero il doppio accesso in graduatoria ai titolari sia di attestato che di titolo equipollente, bensì una specifica questione della sola Regione Calabria. Con nota n. 60 del 2.3.1999 l’assessorato alla sanità della Regione Calabria ha stabilito che, in caso di assegnazione di n. 2 zone carenti di medicina generale, sussistendo una riserva del 30% in favore dei titolari di attestato ed una riserva del 70% in favore dei titolari di titolo equipollente, tutte e due le zone carenti devono essere assegnate a quest’ultima categoria, senza che nulla resti per i titolari di attestato. E’ contro questo illegittimo sopruso che si sono scagliati i medici ricorrenti, e nel merito difficilmente potranno avere torto, atteso che nessuna norma giuridica esistente può giustificare l’assunto dell’assessorato calabrese.
2) Il Consiglio di Stato si è pronunciato limitatamente alla sospensiva confermando, come già indicato dal TAR Lazio nel primo grado di giudizio, che non fosse opportuno sospendere l’assegnazione delle zone carenti perché ciò avrebbe arrecato un danno all’utenza e nessun beneficio concreto ai ricorrenti, che sono più di 250 e che non avrebbero potuto comunque aspirare tutti insieme all’assegnazione delle zone carenti. Meglio quindi attendere la decisione di merito.
3) L’ordinanza del Consiglio di Stato in questione è, comunque, priva di qualsivoglia motivazione. E’ estremamente scorretto volergliene attribuire una a tutti i costi. Stesso discorso vale per l’ordinanza del TAR Lazio, Sez. III ter, n. 1074/99 del 5.6.1999, impugnata dinanzi al Consiglio di Stato.
4) Il Consiglio di Stato, quindi, non è entrato assolutamente nel merito della questione. Non corrisponde al vero quanto riportato dalle fonti di stampa, secondo le quali i Giudici di Palazzo Spada avrebbero ratificato la legittimità della "doppia graduatoria" o, addirittura, avrebbero affermato che anche i titolari di "titolo equipollente" (rectius diritto acquisito all’accesso in graduatoria) devono beneficiare dei dodici punti.
5) Le uniche pronunce di merito ad oggi pubblicate (TAR Umbria n. 640/98 e sgg.; TAR Molise 190/99 e sgg.) sono di segno opposto ed affermano senza mezzi termini che i titolari di attestato e, contemporaneamente, di "titolo equipollente" possono concorrere ad entrambe le percentuali di assegnazione. Dette sentenze non sono state annullate dal Consiglio di Stato.
Si ritiene pertanto assolutamente scorretto strumentalizzare questioni specifiche e di tutt’altro tenore per ingenerare nella categoria dei medici idee sbagliate ed inesistenti.
FIMMG FORMAZIONE
Dott. Fabio D’Andrea